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Vi hanno detto che i vostri figli sono indietro con il programma? Ecco perché è una bugia

Oggi voglio dirvi una cosa importantissima, che potrebbe avere un impatto decisivo sul vostro futuro. I programmi scolastici non esistono più. Questa rivelazione, che potrà sembrarvi una provocazione o una battuta, non è né l’una nell’altra. Inoltre, proprio a dirla tutta,  il fatto che nelle scuola, badate bene, in tutte le scuole, non esistano più i programmi non è proprio una novità, è un fatto che ha oltre dieci anni. Ma andiamo con ordine.

I programmi nazionali sono stati sostituiti dalle Indicazioni Nazionali, che sono di due tipi: per la scuola materna (in scuolese: scuola dell’infanzia), elementare e media (in scuolese: primaria e secondaria di primo grado) e per le scuole superiori (diversi per licei e istituti tecnici e professionali).

In sostanza cosa cambia? Le Indicazioni, rispetto ai programmi che, vogliamo ripeterlo non esistono più, non sono prescrittive, non indicano gli argomenti che devono essere studiati dalle scuole di tutta Italia e non impongono in quali classi devono essere affrontate certe tematiche. Nella società della complessità sarebbe quantomeno strano immaginare che a prescindere dal loro contesto territoriale, culturale e sociale, tutti i bambini dovessero apprendere gli stessi contenuti.

Continua a leggere nell’articolo originale… 

Vi hanno detto che i vostri figli sono ‘indietro col programma’? Ecco perché è una bugia

Cosa significa programmare una verifica (scritta o orale)

VERIFICHE  PROGRAMMATE (SCRITTE  O  ORALI)

 
La legge 170  e la legge 104 prevedono come elemento compensativo che le interrogazioni vengano programmate.
 
Per molti Insegnanti questo vuol dire: “il giorno tale ti interrogo” (le verifiche scritte hanno un giorno definito per tutta la classe) ma non è proprio così,  significa innanzitutto dedicare 3 minuti all’alunno, controllando  che nel giorno prescelto non ci siano altre interrogazioni o verifiche , dire all’alunno gli argomenti oggetto dell’interrogazione e controllare che scriva correttametne sul diario e al giorno giusto.
 

Quando un insegnante fa questo dimostra:

  • interesse nel voler mettere l’alunno nelle condizioni ottimali per svolgere la verifica, 
  • di conoscere la normativa  e di rispettarla
 
Ricordiamoci che un ragazzo con i DSA o con una qualsiasi disabilità, ha bisogno di molto piu tempo di un neuro-tipico per prepararsi ad una verifica.
 
E’ bene ricordare 2 cose fondamentali:
  • il DIARIO per un ragazzo con i DSA o con una disabilità, è spesso uno strumento difficilissimo da usare
  • verifiche a SORPRESA sono assolutamente illegittime e contestabili

Differenza fra PEI con percorso A – B – C e differenza fra primo e secondo ciclo

Spesse volte si sente  fare questa dimanda: gli alunni con disabilità conseguono un titolo di studio valido?

Dobbiamo distinguere tra il primo e il secondo ciclo di istruzione.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Nel primo ciclo, ossia scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato.

Infatti nel modello di PEI previsto dal MIUR nella sezione 8 sono possibili 2 soli percorsi :

  • Percorso A, curricolare cioè uguale al resto della classe
  • Percorso B, programma personalizzato e individualizzato (può essere anche molto diverso dal programma curricolare). 

DL 62 del 13 aprile 2017 art.11 c. 6

Il percorso B in ogni caso porta al ricevimento del Diploma di fine cilo.

Solo se l’alunno non si presenta agli esami finali non riceve il diploma, ma un attestato dei crediti formativi (non verrebbe bocciato), con il quale può accedere alle scuole superiori, ma non può fare un percorso per raggiungere il diploma, in quanto gli manca il totolo della secondaria di primo grado.

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SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO

La situazione cambia nel Secondo Ciclo (scuola superiore) infatti in questo ordine di scuola agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio.

Oggi è in vigore il nuovo PEI, con il 182/20 , sono definite le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo DL 66-2017 e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. 

Sono previsti 3 percorsi di studi:
  • PERCORSO A

Obiettivi curricolari, cioè uguali alla classe (stesse identiche verifiche, stessi criteri di valutazione, nessun tipo di personalizzazione, niente strumenti compensativi e dispensativi) 

  • PERCORSO B

Obiettivi  personalizzati, ma riconducibili a quelli della classe, quindi per ogni materia bisogna specificare le personalizzazioni, (come strutturare le verifiche equipollenti, i criteri di valutazione, gli strumenti compensativi e dispensativi), linee guida Allegato B del DL 182 del 2020 modificate dal DL 153 del 2023 pag 36 “Per conseguire il diploma lo studente deve seguire un percorso di studi che, anche se personalizzato, sia sostanzialmente riconducibile a quello previsto per l’indirizzo di studi frequentato e sostenere, in tutte le discipline, prove di verifica ritenute equipollenti, ossia ritenute dello stesso valore di quelle somministrate alla classe”. 

  • PERCORSO C

Obiettivi differenziati, diversi in modo sostanziale alla classe.
Questo percorso non porta ad un diploma ma a un attestato dei crediti formativi.  Con le ultime modifiche alla normativa  non è più possible esonerare da una disciplina, quindi per le disabilità molto gravi l’insegnante dovrà trovare un modo per ridurre e semplificare al massimo.

Per il percorso C è necessario il consenso della famiglia, che va chiesto solo la prima volta, attraverso la firma di un documento, poi gli anni successivi decide solo il consiglio di classe.

Per questo è importante che i genitori siano ben informati e consapevoli quando prendono la loro decisione dalle Linee Guida allegate al Dlgs 182/20 pag. 37 “La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione indicati nel riquadro 8.2.

La scuola deve verificare che siano chiare ai genitori le conseguenze di ogni decisione presa in questo ambito, ossia che cosa comporta l’accettazione del percorso differenziato ma anche quali possono essere i rischi di insuccesso a cui lo studente può andare incontro se deve sostenere valutazioni equipollenti. Poiché i soggetti coinvolti in questa decisione (genitori e Consiglio di classe) partecipano ai lavori del GLO, ma sono autonomi e distinti rispetto ad esso nelle rispettive differenziazioni, si deciderà secondo i casi se inserire queste procedure all’interno del gruppo stesso, verbalizzando le decisioni assunte, o se sia più opportuno gestirle separatamente.
Negli anni successivi la continuazione del percorso differenziato viene considerata automatica, salvo diversa decisione del Consiglio di classe, anche derivante da motivata richiesta della famiglia”. 

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Dal sito del Ministero (le FAQ) leggiamo: cos’è la Programmazione Differenziata?
Purtroppo la pagina delle FAQ del Ministero (link sopra) è stata recentemente modificata (oggi 13-12-24), non inserendola più da nessuna parte (😭), lascio comunque ciò che vi era scritto su questo argomento.

“Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Superiore) quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio.

Salvo situazione eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo”. 

La famiglia può opporsi alla richiesta; in questo caso l’alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe, (senza firma della famiglia la scuola non può passare al differenziato) , ovviamente lo studente se non raggiunge gli obiettivi previsti per un percorso equipollente può essere “rimandato” o bocciato (consiglio: leggere attentamente senza escludere niente qualsiasi scritto viene dato da firmare).

Alla fine dell’anno scolastico, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione.

Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato.

Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico.

Al termine del percorso non consegue il diploma ma un attestato dei crediti formativi.

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E’ POSSIBILE TORNARE DAL PERCORSO DIFFERENZIATO AL PERCORSO VALIDO PER IL DIPLOMA? 

E’ possibile ma dipende da alcuni fattori :

  • da quanti anni l’alunno è stato con il differenziato
  • da quello che ha fatto in questi anni
  • e dal consiglio di classe, perché la decisione non spetta alla famiglia ma ai professori per maggioranza, se non sono d’accordo, rimane il differenziato, ma la famiglia potrà chiedere di far sostenere allo studente degli esami integrativi per dimostrare che è in grado di “rientrare”.

Come deveono essere e quando fare questi esami il ministero non lo ha specificato, ma certamente non rientrano tra quelli definiti dal DM 5 del 2021 .

Nessuno ha mai detto, ad esempio, se si possono fare in corso d’anno o solo alla fine, come gli altri esami.

In assenza di disposizioni decide la scuola.

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PER CONCLUDERE 

In base al DL 62/17 art. 20 c. 5 i candidati con disabilità conseguono l’attestato in 3 casi:

  1. se sono state predisposte per loro dalla commissione prove non equipollenti (percorso C) 
  2. se non partecipano agli esami
  3. se non sostengono una o più prove.

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