Non si troverà mai da nessuna parte un elenco “ufficiale“ oppure esaustivo di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi.
Questo perché gli strumenti compensativi paradossalmente possono essere quasi infiniti, se ne mettessimo 100, andremo ad escludere tutti gli altri.
Ma quello che la legge, giustamente, indica, è la definizione degli stessi, dunque qualsiasi strumento che svolge la funzione di compensare, oppure dispensare, uno studente con DSA va bene, come indicato nella norma di riferimento DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669 nello specifico: DM 5669/11 art. 6 c. 2: “Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare”
Che gli strumenti compensativi non siano una facilitazione è detto espressamente nelle Linee Guida MIUR per i DSA del 2011, pag. 7. Gli strumenti compensativi “sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.”
Se gli insegnanti ritengono che gli strumenti compensativi usati da uno specifico studente rappresentino per lui una facilitazione hanno il dovere di promuovere competenze e autonomie di studio più efficaci, ma questo non c’entra nulla con la valutazione.
Alcuni insegnanti (molti purtroppo) tendono a vedere gli strumenti compensativi e dispensativi COME FACILITATORI
MA E’ UNA VISIONE DEL TUTTO ERRATA
Lo spiega il prof. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri) Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR
Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16
Se una verifica è priva di errori ed è perfetta, il voto è 10!
e ancora
In questo stralcio di video del Prof. Guido Dell’Acqua, viene affrontato in maniera inequivocabile questo aspetto.
Vengono esplicitati diversi punti:
- Alcuni insegnanti non danno la possibilità di utilizzare strumenti (compensetivi e/o dispensativi) e questo costituisce attività illecita, anche di natura DISCRIMINATORIA;
- La normativa dice che si può dare, per una verifica scritta, o del tempo in più, o degli esercizi in meno, se, facendo un esempio, ci sono 10 esercizi e l’insegnante dice allo studente di farne solo 7 e di sceglierli lui, è una cosa terribile, è il docente che deve fare la riduzione e scegliere quali deve fare;
- in alcuni casi (purtroppo FREQUENTI) in cui tali strumenti non sono negati, tuttavia, c’è il malcostume di alcuni docenti di ridurre il voto massimo per quegli alunni che hanno svolto la prova utilizzando strumenti compensativi e dispensativi : <<Ci sono dei Professori che riducono la verifica però dicono: “tu come voto massimo hai 7, perché hai gli strumenti quindi di più non posso darti”. Questo è imbarazzante….>>.
<<E’ talmente illegale che tutto ciò prefigura anche l’ipotesi di condotta discriminatoria, ex Legge 67 del 2006>>.
L’alunno con DSA ha diritto a prendere il massimo dei voti, se la verifica è svolta bene.