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Cosa accade quando gli insegnanti non rispettano il PDP

Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16

Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)

Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR

Qua il filmato per intero e le slide

 

Gli strumenti compensativi e dispensativi non sono dei facilitatori!

Non si troverà mai da nessuna parte un elenco “ufficiale“ oppure esaustivo di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi.

Questo perché gli strumenti compensativi paradossalmente possono essere quasi infiniti, se ne mettessimo 100, andremo ad escludere tutti gli altri.

Ma quello che la legge, giustamente, indica, è la definizione degli stessi, dunque qualsiasi strumento che svolge la funzione di compensare, oppure dispensare, uno studente con DSA va bene, come indicato nella norma di riferimento DM n. 5669 del 12 luglio 2011   e  Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669 nello specifico: DM 5669/11 art. 6 c. 2: Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare

Che gli strumenti compensativi non siano una facilitazione è detto espressamente nelle Linee Guida MIUR per i DSA del 2011, pag. 7. Gli strumenti compensativi sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.”

Se gli insegnanti ritengono che gli strumenti compensativi usati da uno specifico studente rappresentino per lui una facilitazione hanno il dovere di promuovere competenze e autonomie di studio più efficaci, ma questo non c’entra nulla con la valutazione.


Alcuni insegnanti (molti purtroppo) tendono a vedere gli strumenti compensativi e dispensativi COME FACILITATORI

MA E’ UNA VISIONE DEL TUTTO ERRATA

Lo spiega il prof.  Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri) Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR

Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16

Se una verifica è priva di errori ed è perfetta, il voto è 10!

Qua il filmato per intero e le slide

e ancora

In questo stralcio di video del Prof. Guido Dell’Acqua, viene affrontato in maniera inequivocabile questo aspetto.

Vengono esplicitati diversi punti:

  • Alcuni insegnanti non danno la possibilità di utilizzare strumenti (compensetivi e/o dispensativi) e questo costituisce attività illecita, anche di natura DISCRIMINATORIA;
  • La normativa dice che si può dare, per una verifica scritta, o del tempo in più, o degli esercizi in meno, se, facendo un esempio, ci sono 10 esercizi e l’insegnante dice allo studente di farne solo 7 e di sceglierli lui, è una cosa terribile,  è il docente che deve fare la riduzione e scegliere quali deve fare;
  • in alcuni casi (purtroppo FREQUENTI) in  cui tali strumenti non sono negati,  tuttavia, c’è il malcostume di alcuni docenti di ridurre il voto massimo per quegli alunni che hanno svolto la prova utilizzando strumenti compensativi e dispensativi : <<Ci sono dei Professori che riducono la verifica però dicono: “tu come voto massimo hai 7, perché hai gli strumenti quindi di più non posso darti”.   Questo è imbarazzante….>>.

<<E’ talmente illegale che tutto ciò prefigura anche l’ipotesi di condotta discriminatoria, ex Legge 67 del 2006>>.

L’alunno con DSA ha diritto a prendere il massimo dei voti, se la verifica è svolta bene.

La registrazione delle lezioni in classe è legale

Il registratore, uno degli strumenti compensativi più contestati dagli insegnanti. 
Si sentono un’infinità di scuse per evitarne l’utilizzo. 
Quindi è bene sapere che:
La registrazione audio delle lezioni da parte degli studenti É CONSENTITA PER USO PERSONALE e NON rientra nella legislazione in materia privacy.

Le scuole o gli insegnanti che lo proibiscono commettono un abuso.

La registrazione delle lezioni É UN ELEMENTO COMPENSATIVO previsto da:

registrare– LEGGE 170/2010 in merito all’introduzione di strumenti tecnologici e informatici.
Linee Guida per il diritto allo studio degli studenti DSA, Decreto Attuativo N. 5669
Circolare MIUR N. 4099 del 5 Ottobre 2004

Dal Garante della Privacy (punto 12)  

Dalle linee guida della DDI (2020)

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Questo strumento compensativo, anche se il garante dice che può essere usato senza il consenso delle persone coinvolte, per  correttezza è meglio farlo inserire nel PDP.

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ATTENZIONE!

Quanto sopra riportato è valido SOLO per un uso di studio personale, per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso. Punto 11 garante privacy (per tutti)

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Richiesta di registrare le lezioni  
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ALTERNATIVE ALLA REGISTRAZIONE

Usare questa app che permette di trascrivere immediatamente il parlato senza registrare la voce qui per un breve tutorial


Un’altra alternativa alla registrazione è chiedere all’insegnante di fornire allo studente degli appunti sulla lezione fatta, in questo modo l’allievo nel pomeriggio non dovrà poi “sbobbinare” in appunti o mappe, le ore di registrazione effettuate la mattina e potrà dedicarsi “SOLO” allo studio (eventualmente farlo scrivere sempre sul PDP).

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OPUSCOLI ESPLICATIVI DEL GARANTE DELLA PRIVACY
La scuola a prova di privacy – Vademecum ed. 2023 pag. 41
OPUSCOLO VADEMECUM GARANTE PRIVACY (2016)
 La privacy a scuola – Vademecum (2016)
OPUSCOLO GARANTE  La privacy tra i banchi di scuola (2010)
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VARI FILMATI DOVE IL RESPONSABILE DEL MINISTERO PROF. GUIDO DELL’ACQUA DICE CHE LE REGISTRAZIONI SONO AMMESSE
Estratto  del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16

Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)

Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR

Qua il filmato per intero e le slide

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ALTRO INTERVENTO DEL PROF. DELL’ACQUA SULLA REGISTRAZIONE DELLE LEZIONI

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Inoltre è bene sapere che per la Cassazione registrare una conversazione (dal vivo o telefonica) senza il consenso, è legale basta partecipare alla conversazione stessa leggi articolo

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Cosa si può fare in mancanza di una diagnosi di DSA e il bambino/ragazzo necessita di aiuti

Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16

Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)

Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR

Qua il filmato per intero e le slide

 

Per i ragazzi con BES che non usufruiscono delle leggi 104 e 170 come sono gli INVALSI di terza media?

Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16

Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)

Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR

Qua il filmato per intero e le slide