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Comorbidità nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento

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Si parla di Comorbidità quando in una persona sono presenti due o più disturbi di origine diversa.

Dislessia, Disortografia, Disgrafia e Discalculia, pur rientrando in un’unica categoria diagnostica, quella dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), sono disturbi differenti perché interessano abilità diverse.

Quando si presentano insieme nella stessa persona, si parla di “comorbilità”. I DSA possono essere in comorbidità anche con altri disturbi di sviluppo quali i disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell’attenzione e tra i DSA e i disturbi emotivi e del comportamento.

Per fare un esempio, un bambino può presentare una difficoltà specifica nella materia della matematica e nello steso tempo essere piuttosto goffo nei movimenti e poco coordinato. In questo caso si parla di comorbidità tra Discalculia e Disturbo della Coordinazione Motoria.

Più difficili sono i casi in cui vi è un Disturbo Specifico dell’Apprendimento, per esempio la Dislessia, e problematiche emotive. Infatti, spesso, quest’ultime sono conseguenti al disturbo ma vi sono dei casi in cui problematiche emotive possono essere insorte prima della comparsa della Dislessia; in quest’ultimo caso si parla di comorbidità tra DSA e Disturbo dell’umore.
Nelle linee guida dsa, viene messo in evidenza che in casi di comorbidità tra più disturbi, “il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive”. Questo significa che occorre prestare maggiore attenzione ai bambini che si trovano in questa situazione perché il loro benessere è a rischio.

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Insegnante di sostegno per bambini con DSA?

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La figura dell’insegnante di sostegno é stata prevista dalla Legge 104 1992 per bambini che hanno un handicap fisico, sensoriale o psichico (incluso il ritardo cognitivo).

I DSA non essendo un handicap di per sé, ma un Disturbo Specifico, non rientrano in questa categoria e sono, quindi, regolamentati da un’altra legge: la Legge 170/2010. Essa non prevede la figura dell’insegnante di sostegno per i bambini con DSA ma semplicemente delle misure “compensative” e “dispensative” che gli insegnanti di classe devono fornire.

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Si tratta di una risorsa preziosa per la classe perché anche gli altri bambini che ne sentano il bisogno possono giovare della sua presenza. Per quanto riguarda i bambini DSA, è importante ricordare che il loro profilo intellettivo è davvero diverso da bambino a bambino. Questo significa che, sebbene la diagnosi di DSA si effettui solo in presenza di un’intelligenza nella norma (concetto statistico), è possibile che ci siano dei bambini con delle fragilità che si aggiungono al disturbo specifico.

Propongo, quindi, di andare oltre alla funzione specifica per la quale l’insegnante di sostegno è stata pensata, cioé il supporto al bambino con disabilità, e di apprezzarne il senso più generale della sua funzione. Cogliere le potenzialità di tale figura per tutta la classe è sicuramente a vantaggio di tutti i bambini.

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Menomazione, disabilità e handicap: quale differenza?

disabilità-handicap-150x150Ricordiamoci queste importanti distinzioni.

1) La MENOMAZIONR indica qualsiasi perdita o anormalità di una struttura o di una funzione fisiologica, anatomica oppure psicologica (in questo caso si tende a parlare di “disturbo”).

2) La DISABILITA’ rappresenta la conseguenza pratica della menomazione e, quindi, indica lo svantaggio personale che la persona disabile vive espresso in ciò che è in grado di fare o meno.

3) L’HANDICAP indica lo svantaggio sociale vissuto da una persona a seguito di una disabilità o menomazione. La persona con handicap, nell’incontro con l’ambiente fisico e sociale, può trovarsi in difficoltà nel muoversi nello spazio in autonomia, nell’essere indipendente nel prendere delle scelte o nel prendersi cura di sé, oppure nel trovare un’occupazione e un’indipendenza economica. Lo svantaggio sociale si esprime anche nel non poter rivestire un ruolo sociale considerato “normale” alla maggior parte.

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Registro elettronico, deve essere compilato in tempo reale. Ma la scuola deve fornire tutte le attrezzature necessarie

Riproponiamo articolo del 10 settembre 2015 – Quale la normativa relativa ai registri elettronici? Quali conseguenze per i docenti se l’amministrazione non fornisce computer e linea internet?

Il decreto legge n. 95 del 6 Luglio 2012 prevede all’art. 7 comma 27 che:

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.

Al comma 31 lo stesso decreto prevede che:

A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

Ricordiamo che il registro personale è un atto pubblico (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), per cui il docente è soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali previste dall’art. 476 (falso ideologico in atto pubblico) e dall’art. 479 (falso materiale in atto pubblico) del codice di procedura penale. Da ciò discende che la compilazione del registro elettronico personale del docente debba avvenire contemporaneamente al registro di classe (cartaceo), conseguentemente non è possibile nemmeno compilarlo al di fuori della classe in questione.

Chiariti gli aspetti normativi, passiamo ad affrontare le problematiche che i docenti riscontrano quotidianamente a scuola nell’uso di tale strumento e i casi in cui non ha alcun senso deliberarne l’adozione, soprattutto considerando i rischi a cui si può andar incontro.

Nonostante siano passati 3 anni dall’emanazione del decreto n. 95/2012, in numerose Istituzioni scolastiche continuano a riscontrarsi problemi, legati principalmente alla mancanza di computer e/o tablet e alla connessione Internet.

Solo pochissime scuole mettono a disposizione dei docenti computer o tablet da utilizzare in classe per la compilazione del registro e solo pochissime dispongono di un’efficiente connessione wirless.

Se alla mancanza di computer e/o tablet , da parte delle scuole, si è ovviato chiedendo ai docenti di utilizzare quelli personali, al secondo problema non c’è stata altra soluzione che far compilare il registro al di fuori delle classi o a casa.

Partiamo dal presupposto che nessun docente può essere obbligato a utilizzare strumenti propri per la compilazione degli atti della scuola, nel caso specifico del registro elettronico, tuttavia se il “buon cuore” dei docenti può far superare tale problematica, non è assolutamente accettabile il fatto di dover compilare il registro al di fuori della classe o addirittura a casa.

Pur volendo sorvolare sul doppio lavoro cui sarebbe costretto il docente, che deve prima annotare a mano quanto succede in una determinata classe (assenze, verifiche scritte e orali…) e poi riportare il tutto sul registro elettronico, non lo si può fare sulle conseguenze PENALI che tale modus operandi può determinare per i docenti.

Il registro personale del docente, come suddetto, è un atto pubblico e come tale deve essere compilato in classe in quanto l’insegnante, in qualità di pubblico ufficiale deve registrare all’istante quanto avviene in sua presenza. Pertanto, risulta assai rischiosa la compilazione del registro, da parte dei docenti, al di fuori della classe o a casa per le conseguenze penali che potrebbero derivare anche da una semplice distrazione o dimenticanza.

Alla luce di quanto detto, l’uso del registro elettronico dovrebbe essere deliberato solo nel caso in cui la scuola sia dotata di infrastrutture e strumenti tali da mettere il docente in condizione di operare in classe, ovvero nei casi in cui ci sia un’efficiente connessione wirless e ci siano P.C. e/o tablet a disposizione dei docenti in ogni classe. I dirigenti scolastici, da parte loro, non dovrebbero nemmeno proporne l’uso, qualora non vi siano le condizioni appena descritte sia per le difficoltà pratiche che, principalmente, per le conseguenze penali cui potrebbero andare incontro i docenti.

Fonte:

Registro elettronico, deve essere compilato in tempo reale. Ma la scuola deve fornire tutte le attrezzature necessarie