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Libertà di insegnamento e autonomia scolastica

Cè ancora molta confusione sull’idea che si è creata (dall’interno della Scuola in verità), sulla “libertà di insegnamento” e “autonomia didattica”, che spesso vengono avallate assieme a giustificare una presunta insindacabilità delle scelte didattiche dei docenti; invece sono due cose ben distinte e dicono cose precise e diverse da quelle tanto spesso sdoganate, e non di minor importanza, nascono entrambe al di fuori e al di sopra della Scuola (intesa MIUR), perchè arrivano la prima direttamente dalla Costituzione (art. 33 comma 1) e l’altra dal Decreto del Presidente della Repubblica del 1999.

Merita prendersi un po’ di tempo e verificare le fonti, un principio alla volta:

– “libertà di insegnamento” è l’interpretazione che sopratutto la scuola ha dato della prima frase dell’art. 33 della Costituzione che testualmente sancisce: “L’ARTE E LA SCIENZA SONO LIBERE E LIBERO NE È L’INSEGNAMENTO. (…)- il resto non interessa qui ma per chi vuol ripassarselo tutto https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=33  –

Ora, tenendo conto anche che è stato scritto nel 1947 all’uscita da un periodo dove non era garantita nemmeno la libertà di espressione e pensiero, e verificato anche dal punto di vista della semantica, non può esservi dubbio che i soggetti dell’enunciato sono LE ARTI e LA SCIENZA e che, LIBERE sono loro, ossia non più vincolate dai dettami di un regime totalitario che impediva perfino il libero pensiero (!),  quel NE lega inequivocabilmente all’arte e alla scienza la libertà di essere insegnate, il legislatore non si riferiva certo alla libertà didattica (che infatti neppure menziona) che oggi si arroga diritti di insindacabilità che nessuno mai gli ha garantito.

Da “sono libere e libero ne è l’insegnamento (riferito a arte e scienza) si è scivolati quasi impercettibilmente in “libertà di insegnamento”, da qui fatta intendere “libertà di insegnamento dei docenti”… ma dove sta scritta questa cosa ufficialmente??

– “l’autonomia didattica” invece è stata sancita dal  Presidente della Repubblica 275 del 8 marzo 1999 e precisamente all’art.4, in cui si legge:
“1. Le istituzioni scolastiche, NEL RISPETTO DELLA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO (nb: se fa capo all’art. 33 della costituzione abbiamo capito come va letta), DELLA LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE (e qui sì è fuor di dubbio: l’educazione è e resta campo insindacabile potestà genitoriale) e delle finalità generali del sistema, a norma dell’articolo 8 concretizzano GLI OBIETTIVI NAZIONALI IN PERCORSI FORMATIVI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO AD APPRENDERE E ALLA CRESCITA EDUCATIVA DI TUTTI GLI ALUNNI, RICONOSCONO E VALORIZZANO LE DIVERSITÀ, PROMUOVONO LE POTENZIALITÀ DI CIASCUNO ADOTTANDO TUTTE LE INIZIATIVE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO.”

È chiaro, mi pare, che il centro di tutto lo scopo per cui viene fatto tutto, il fine ultimo affinchè la scuola abbia senso di essere E’ inconfutabilmente, LO STUDENTE, IL SUO RAGGIUNGIMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO, NEL RISPETTO DELLE SUE CARATTERISTICHE QUALUNQUE ESSE SIANO, è tutto scritto chiaramente: se una libertà di insegnamento esiste è la naturale conseguenza della “scuola dell’inclusività” che questo Decreto ha fatto nascere, ossia per garantire che a ognuno sia garantito il successo formativo nell rispetto delle sue caratteristiche di apprendimento, giocoforza non esiste più un unico modello di insegnamento (e infatti da lì è stato anche abolito il PROGRAMMA MINISTERIALE sostituito dalle INDICAZIONI MINISTERIALI , ossia si è passato da “programma con elenco di nozioni da imparare” a “indicazioni di obiettivi da raggiungere, in termini di competenze”) ma la didattica va adattata ogni volta all’alunno al quale si va ad insegnare, da cui ” libertà di insegnamento” sì, ma circoscritta alla ricerca della didattica migliore per garantire il successo formativo dell’alunno nella sua unicità, quindi là dove la scelta dell’insegnante si dimostri non la più adatta incontra il suo limite di libertà e diventa contestabile se persevera.

Leggere anche questo articolo di  Orizzonte Scuola

D.Lgs. n. 297 del 1994

Il consiglio di classe può impedire ad un alunno di partecipare ad un’uscita didattica (gita) a causa del il suo comportamento ritenuto non adeguato?

E’ una questione dubbia e complicata.

I viaggi di istruzione rientrano nell’offerta formativa e sono quindi giorni di scuola a tutti gli effetti, escludere uno studente è possibile, ma va considerata come una punizione disciplinare, soggetta quindi alle procedure previste dallo statuto degli studenti DPR 235/07.

Ricordiamo che lo statuto non parla di “sospensione” ma di “temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita’ scolastica” e se la classe va in gita, e lui viene tenuto a casa, l’allontanamento c’è di sicuro.

Le sospensioni vanno somministrate a seguito di infrazioni disciplinari, non per prevenirne di nuove.

Ma c’è anche un altro problema da considerare: gli insegnanti accompagnatori, che si assumono grosse responsabilità in queste situazioni, possono rifiutarsi di accompagnare uno studente che è noto per non rispettare le regole, mancando gli accompagnatori salterebbe anche l’uscita (per tutta la classe).

Ma se viene escluso, quando il ragazzo tornerà a scuola dopo la gita a cui non ha potuto partecipare è molto probabile che il suo comportamento, per ripicca, sarà ancora più oppositivo e meno adeguato.

La situazione va affrontata analizzando più angolazioni, cercando anche di interfacciarsi con la famiglia per decidere insieme il da farsi.

 

 

Didattica semplificata per gli studenti con DSA?

Sulla didattica la normativa è chiara, i ragazzi con DSA possono essere dispensati dalle prestazioni “non essenziali”, Legge 170 del 2010 che, all’art. 5 comma 2/b dice che le scuole garantiscono
«l’introduzione di strumenti compensativi nonche’ misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita’ dei concetti da apprendere»

ma anche se gli obiettivi possono essere “articolati” devono rimanere «all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo» DM 5669 del 2011 (decreto applicativo della L. 170) art. 4 comma 2.

Solo agli insegnanti possono decidere se una misura dispensativa rispetta o no queste indicazioni perché solo loro possono dire, considerando anche quello che il ragazzo dovrà imparare successivamente, se una prestazione può essere considerata davvero “non essenziale”.

Le prove scritte equipollenti degli esami di maturità dovranno essere preparate modificando quelleministeriali uscite o preparate in precedenza?

La prova equipollente può essere:

  1. preparata al momento, adattando quella ministeriale,
  2. preparata in precedenza dalla commissione.

Nel primo caso sono possibili solo modifiche da predisporre in tempi brevi perché l’esame deve cominciare contemporaneamente per tutti e finché non è pronta anche questa prova non possono iniziare neppure i compagni.

Se servono personalizzazioni complesse bisogna preparare le prove prima, predisponendo la solita terna da sorteggiare.

Alcune presidenti rifiutano questo secondo sistema, anche se nessuna norma lo vieta espressamente, e in questo caso bisogna fare tutto al momento, con il rischio di allungare di molto i tempi iniziali.