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Per gli alunni che per motivi di salute devono assentarsi per molti giorni da scuola si può attivare la didattica a distanza?

Si è possibile, e non va confusa con la DaD o la DDI applicata ai tempi del Covid.

E’ chiamata istruzione domiciliare  ed è prevista  dall’art. 16 del DL 66 del 2017  (integrato e corretto dal DL 96 del 2019 ) il quale dice:

“1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.”

Suddetto articolo quindi dice che l’istruzione domiciliare si può organizzare anche con collegamenti a distanza anche perchè non comporta nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica (comma 2-ter stesso articolo).

Si può quindi chiedere la didattica a distanza se viene “accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate”.


Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare
Linee di indirizzo nazionali (formato doc)
D.M. 461 del 6 giugno 2019

 

Pagina del ministero dove si trovano questi documenti.


Le procedure dell’istruzione domiciliare si basano sull’art. 16 del Dlgs 66/17 e sulle Linee di indirizzo della scuola in ospedale e istruzione domiciliare del 2019.

Il Dlgs 66 avrebbe dovuto regolamentare il ruolo dell’insegnante di sostegno nei progetti di istruzione domiciliare degli alunni con disabilità ma il decreto attuativo necessario non è stato mai approvato.

In sostanza oggi abbiamo due situazioni diverse:

  • se servono interventi a domicilio da parte di insegnanti che devono svolgere delle ore oltre il loro orario di servizio servono dei finanziamenti appositi che vanno chiesti alla scuola polo in base alle indicazioni delle Linee di indirizzo. In questi caso occorre fare un progetto dettagliato condiviso con la famiglia,  la valutazione rimane di competenza dei docenti curricolari. Le modalità vanno definite nel progetto.  La didattica può essere  personalizzata ma, nel caso di scuola secondaria di II grado,  deve rimanere equipollente se si vuole conseguire il diploma. Nessun insegnante può essere “obbligato” a recarsi al domicilio dello studente.
  • se non servono finanziamenti extra perché l’intervento non ha costi per la scuola (di solito perché se ne occupa solo l’insegnante di sostegno o perché tutto si può fare con collegamenti on line) la scuola può muoversi in autonomia sottoscrivendo un progetto con i genitori (anche con lo studente se maggiorenne).

Funzione principale del GLO: Approvare e modificare il PEI

Il PEI deve essere approvato dal GLO (Dlgs 66/17 art. 7 c. 2/a) ed è quindi questa approvazione che determina la sua validità.

“2. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) e’ elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui all’articolo 9, comma 10;
b) tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilita’ in eta’ evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica…” continuare a leggere sul decreto.

Dalle Linee guida allego B allegate al DL 153/23  pag 10:

” …− incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni» (comma 2, lettera h). Il numero di questi
incontri dipende dai bisogni emersi, e dalla conseguente necessità di apporre correttivi e integrazioni al testo precedentemente approvato. Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per affrontare emergenze o problemi particolari;…”

Un PEI approvato o modificato senza prima fare un GLO NON E’ VALIDO.

Cosa succede se i genitori non firmano il PEI?

Cosa succede se i genitori non firmano il PEI? E’ valido lo stesso? Può essere applicato?

 

Il PEI deve essere approvato dal GLO (Dlgs 66/17 art. 7 c. 2/a) ed è quindi questa approvazione che determina la sua validità.

Essendo un atto formale dell’istituzione scolastica è necessaria la firma del Dirigente Scolastico, o di un suo delegato, che attesta, anche sulla base del verbale dell’incontro, la regolarità delle procedure seguite ossia che il PEI è stato effettivamente approvato dal GLO.

La firma di tutti i membri del GLO è prevista dalle Linee Guida, pag. 11, ma non è specificato se va ritenuta è effettivamente indispensabile per la  piena validità dell’atto.

Se il genitore non firma per esprimere il suo dissenso rispetto al PEI approvato o per altri motivi, si suppone che abbia manifestato le sue posizioni anche durante l’incontro del GLO ed è importante che esse vengano ben verbalizzate.

Ricordiamo cosa dice l’art. 3 c. 9 del DI 182/20:

“9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.”

Va redatto il PEI in caso certificazioni sopraggiunte in corso d’anno?

Le certificazioni pervenute in corso d’anno possono comportare da subito la redazione del PEI oppure entrare in vigore dall’anno successivo, e solo nel secondo caso va redatto il PEI provvisorio*.
 
Il PEI in corso d’anno va redatto sempre, anche se arriva ad anno scolastico molto inoltrato, se per l’alunno vengono impegnate da subito delle risorse, sostegno o assistenza.
 
Negli altri casi decide la scuola in base ai bisogni.
 
Se, ad esempio, per l’alunno è stato redatto un PDP che sta funzionando adeguatamente e anche se si passasse a un PEI non cambierebbe nulla perché si sta già facendo quello che è possibile fare senza sostegno, si può benissimo continuare con il PDP e in questo caso entro giugno si farà il PEI provvisorio.
Una situazione particolare si ha nelle classi terminali se a giugno sono previsti gli esami di Stato, perché con il PEI sono possibili personalizzazioni che il PDP non consente e quindi può rivelarsi necessario anche se non c’è il sostegno.
 
*PEI provvisorio: Il PEI provvisorio va redatto entro il 30 giugno per gli alunni con disabilità che hanno una certificazione pervenuta a scuola durante l’anno scolastico in corso, ma per i quali non è stato redatto il PEI.

In che modo i genitori devono essere coinvolti nella stesura del PEI? Possono leggerlo e proporre eventuali modifiche in accordo con le necessità riabilitative e il gradi di disabilità?

I genitori sono membri a tutti gli effetti del GLO e alla fine dell’incontro dovranno anche loro approvare il PEI.

Per poterlo fare in modo consapevole devono certamente poter esaminare in modo adeguato il documento e, poiché si tratta di un testo complesso e non è possibile farlo seduta stante se non allungando i tempi in modo eccessivo, devono averlo a disposizione prima dell’incontro.

Su alcuni aspetti, ad esempio le metodologie didattiche applicate, alla fine decidono gli insegnanti ma essi vanno ben esplicitati nel PEI e anche gli altri membri possono chiedere chiarimenti se qualcosa non è chiaro.