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Chi prepara il materiale necessario quando l’insegnante di sostegno non è presente?

Tutti gli insegnanti sono corresponsabili dell’intervento educativo verso l’alunno con disabilità: significa che tutti devono fare la loro parte, ma anche che l’insegnante di sostegno non esaurisce il proprio compito nelle ore in cui è fisicamente presente.

Come questo si concretizzi nella pratica va definito negli incontri di coordinamento.

È opportuno rileggere quello che dicono in merito le Linee Guida MIUR per l’integrazione del 2009 (pag. 18):
«È l’intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo di integrazione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell’integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l’alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza. »

L’argomento è ripreso anche nel nuovo PEI, sezione  “8.1 Interventi educativi, strategie, strumenti nelle diverse aree disciplinari”.

Nelle Linee guida allegate al DM 182/20 modificate dal DM153/23, a pag. 31, si dice che in questa parte del PEI «È necessario esplicitare in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da parte del team docenti in assenza di tale risorsa, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9 – Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse. »

In sostanza, nessuno può dire a priori a chi spetti predisporre questo materiale: se ne discute e ci si organizza di conseguenza.

Quello che NON E’ ACCETTABILE è che l’alunno rimanga senza i supporti personalizzati che gli sono necessari.

Cos’è il GLO?

Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), è un gruppo di lavoro previsto dalla legge che ha tra i suoi compiti anche quello di approvare il PEI, ossia il documento di programmazione in cui ogni anno si esplicitano formalmente modalità e obiettivi del processo di inclusione personalizzato.

Il PEI va approvato (per legge) entro il 31 ottobre.

Farlo più tardi significa procedere per metà anno scolastico senza nessuna indicazione su come fare didattica allo studente con disabilità. 

Sarebbe una evidente, e grave, violazione della norma.

Ovviamente nulla toglie che possa essere fatto prima, anzi sarebbe auspicabile , specialmente nei casi in cui lo studente è già conosciuto dai docenti e non si deve aspettare il periodo di “osservazione”. 

Le norme che regolano GLO e PEI  sono :

DL 182/20 

DL 66 del 2017 integrato e corretto dal DL 96 del 2019 (che ha apportato modifiche alla legge 104, tra le quali il PEI e il  GLO)

I COMPITI DEL GLO (Legge 104 art. 15 comma 10) :

“Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica…”

  1.  Approvare il PEI (si fa entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico)
  2. Verificare il processo di inclusione
  3. Proporre e quantificare le risorse

(Gli ultimi  2 punti, si fanno a fine anno scolastico).

2. Le sezioni del PEI dove si fa la verifica:
  • sezione 5: interventi sulle 4 dimensioni 
  • sezione 7: interventi sul contesto
  • sezione 8: interventi sul percorso curricolare e esiti del PCTO (solo per le classsi coinvolte)
  • sezione 11: verifica globale, valutazione degli esiti raggiunti, aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione anno scolastatico successivo, suggerimenti, proposte, strategie che  hanno particolarmente funzionato e che potrebbero essere riproposte, criticità emerse su cui intervenire, etc.
3. Proporre e quantificare le risorse

Il GLO è l’unico organo tecnico che può dire quale sono i bisogni delloo studente all’Ufficio Scolastico.

Il GLO è libero di proporre autonomamente le risorse o ha dei vincoli da rispettare?

Secondo la normativa non ci sono vincoli, certo il GLO deve proporre risorse congrue ai bisogni.

Deve tenere conto della certificazione di gravità (art.3 comma 3)?

“3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno* è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (comma modificato dal DLgs 62 del 3 maggio 2024 ed entrerà in vigorea il 30 giugno 2024).

*sostegno non è riferito a sostegno scolastico ma sostegno alla persona con disabilità.

La Normativa, quindi,  non dice che il sostegno scolastico va dato in basse alla  gravità, ma gli uffici scolastici, purtroppo, tendono a dare più ore per i comma 3, e meno ore per i comma 1, anche se può accadere, che un comma 1 può avere più bisogni del ragazzo comma 3.

Questo è un modello di richiesta ore arrivato in  una scuola direttamente dall'ufficio scolastico di pertinenza, ricalca lo schema che si trova negli allegati C e C1 ma modificato e collegato alla gravità:

Il GLO può proporre le risorse che ritiene utile allo studente, poi l’ufficio scolastico può anche non accettarle, ma non può impedire al GLO di proporre le ore che a suo giudizio sono necessarie.

Quando il GLO quantifica le risorse deve attenersi al Profilo di Funzionamento?

In base al DL 66 del 2017 art. 5 comma 4, il Profilo di Funzionamento definisce la tipologia del supporto, ma non il numero delle ore necessarie:

“Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica.”

Nel 2020 il Dl 182 introduce gli allegati C e C1:
  • nel 2021 non era ancora in funzione
  • nel 2022 era bloccato per una sentenza del TAR
  • nel 2023 con il “nuovo PEI” entra in vigore, ma con la nota 14.085 del 1 giugno il ministero sospende l’applicazione degli allegati in attesa di un nuovo decreto
  • nel 2023 con il DL 153 conferma gli allegati ed entrano in vigore, ma si pone  il problema che ancora non è in vigore il profilo di funzionamento, quindi il ministero fa la nota a di accompagnamento 4179 del 5 ottobre 2023 art. 4 “4. L’art. 21 del DI 182 del 29 dicembre 2020 contiene uno specifico riferimento alle “Norme transitorie”:
    “In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI
    tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.

Questi allegati hanno lo scopo di esplicitare e motivare le risorse richieste  da parte del GLO.

QUANTI GLO DEVONO ESSERE FATTI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO

Il PEI va approvato e verificato durante i GLO (gli obbligatori sono 3, in caso di necessità se ne possono fare di più ma non di meno) DL 182/20

– iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
– intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI
  finale e provvisorio  (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo. 

Il PEI è APPROVATO dal GLO se il GLO non si fa non può esserci PEI valido. 

CHI FA PARTE DEL GLO

I membri del GLO sono nominati da dirigente all’inizio di ogni anno scolastico, con un suo decreto  DL 182/20   art 3 c 8


Ne fanno parte di diritto: Tutto il consiglio di classe (compreso il docente di sostegno), i genitori, lo studente con disabilità, se in grado di capire e se si trova nella scuola superiore, il clinico del servizio di  neuropsichiatria infantile che lo seguono DL 182/20  art 3 c 1-2-3-4

Il dirigente può nominare membro del GLO anche altre figure DL 182/20  art 3 c 5-6-7


Il GLO è convocato dal Dirigente (mezzo mail a tutti i membri) con un CONGRUO preavviso in modo di dare la possibilità a tutti i  di organizzarsi per partecipare DL 182/20  art. 4 c. 7:


Il GLO è valido anche se non  tutti i membri sono presenti DL 182/20  art. 4 c 4


Tutti i membri del GLO hanno accesso al PEI e ai verbali 

  • PEI discusso presumibilmente è la bozza
  • PEI approvato equivale al PEI firmato e protocollato DL 182/20  art. 4 c 9

Possono essere INVITATI a partecipare al GLO anche specialisti indicati dalla famiglia, ma il loro intervento è solo informativo e non decisionale DL 182/20  art. 3 c 6

Portare un alunno con 104 fuori dalla classe è legale?

La scuola italiana è inclusiva e le attività vanno previste dal team docente che le organizza in modo da non escludere nessuno, il tutto va inserito nel PEI e quindi approvato, non può diventare una normalità il gruppo di bambini che puntualmente vengono portati fuori dalla classe.

Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità Prot. n. 4274 del 04/08/2009 , a pag. 14 dicono “Sulla base di tale assunto, è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico”.

Quindi se essere portato fuori è necessario al bambino/ragazzo può essere fatto ma solo per sporadici o particolari interventi, definiti del PEI e approvati dal GLO, quali ad esempio:

1 – se l’alunno ha necessità di decomprimere l’eccesso di stimolazione sensoriale e/o emotiva … VA portato fuori dalla classe in un ambiente con luci soffuse e silenzio preferibilmente

2- se l’alunno ha una crisi d’ansia VA portato fuori per allentarla e poter mettere in atto gli stimming e le ecolalie che gli servono per controllarla lontano dagli occhi dei compagni

3- se l’alunno ha necessità di consolidare dei concetti simulare un’interrogazione o una verifica va portato fuori per farlo col docente di sostegno

4- se l’alunno ha CP che mettono in evidenza un suo disagio va portato fuori per capire in un ambiente più calmo cosa li innesca nell’ambito classe .

Il diritto del bambino a stare in classe con i compagni è sancito dall'art. 12 c. 2 della L. 104/92 che dice che è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Docenti che programmano solo verifiche scritte e non interrogano mai: legittimo?

Ci sono docenti che non interrogano mai ed assegnano soltanto prove scritte anche per la Teoria che generalmente viene esplicata dagli studenti durante le medesime interrogazioni orali.

Quali sono le modalità di valutazione degli studenti all’interno delle Istituzioni scolastiche?

Quante le verifiche che i docenti debbono effettuare per ogni periodo didattico, trimestre o quadrimestre?

Quali le disposizioni normative sui criteri di valutazione?

Esiste un numero di verifiche scritte o orali, da svolgersi obbligatoriamente?

Lecito che un Professore non interroghi mai, assegnando esclusivamente verifiche scritte?

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Per gli studenti di recente immigrazione è possibile l’esonero dalle II lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado?

Per gli alunni di recente immigrazione è possibile sostituire la seconda lingua comunitaria con attività di potenziamento di italiano.

Si applica anche all’esame di Stato.
DM 741/17 art. 9 comma  4 “Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della
seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l’insegnamento dell’italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.”