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A inizio anno scolastico vale il PDP dell’anno precedente?

Il PDP ha validità solo per l’anno scolastico per il quale è stato redatto, in quanto nella prima pagina è scritto PDP per l’anno x/y, inoltre da un anno all’altro possono cambiare docenti e dirigente scolastico, nonché le figure specialistiche quindi un “patto educativo” firmato da altre persone non può avere validità, specialmodo nel primo anno in una nuova scuola.

Il buon senso dice che, quando il ragazzo si trova nello stesso istituto, fino a che non è pronto il nuovo vale il PDP dell’anno precedente, anche se fossero cambiati dei docenti, purtroppo però, non sempre regna il buon senso.

Gli insegnanti formalmente non sono obbligati a rispettare il vecchio PDP, ma se non lo fanno si assumono la responsabilità della decisione di fronte al ragazzo e alla famiglia.

In alcuni casi ai ragazzi viene vietato l’accesso ai sistemi compensativi perché il PDP ancora non è pronto, o peggio nessuno ha pensato di informare il nuovo insegnante che ha in classe uno o più studenti con  “bisogni speciali”.

Non è possibile lasciare i ragazzi senza tutela fino a novembre/dicembre termine ultimo per approvare il PDP (un terzo dell’anno scolastico!).

In questi casi bisogna che le famiglie si facciano valere, la legge 170/10 è sempre in vigore anche senza PDP.

Risposte del prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR sulla questioni riguardanti il PDP e i 90 giorni di osservazione (il trimestre dell’A.S.)

Nota BES 2563 del 2013 pag 2-3
«E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento».

 


Il servizio di Neuropsichiatria infantile deve partecipare ai GLO?

Gli specialisti dell’ASL vanno sempre nominati e convocati agli incontri perché sono membri del GLO.

Non sono obbligati a partecipare ma devono garantire comunque il “necessario supporto”. L. 104/92 modif. dal DL 96/19 art. 15 c. 10.

La non presenza dei clinici Asl ai GLO è giustificata dal fatto che ci sono tantissimi bambini/ragazzi con disabilità e pochi specialisti infantili in carico nei servizi Asl ed è quindi impossibile per i medici essere presenti a tutti i GLO.

Lo specialista privato partecipa appunto come privato, non fa le veci dell’ASL, a meno che non sia un privato convenzionato.

Se a causa della lentezza della burocrazia di ASL e INPS la certificazione di disabilità tarda ad arrivare, cosa fare?

La scuola piò  sollecitare gli specialisti ASL,  e intanto  avvalersi della normativa sui BES e redigere un PDP, con tutti gli accorgimenti del caso. con il consenso dei genitori.

Oppure può comunque mettere in atto tutte le forme di adattamento che ritiene necessarie per aiutare e sostenere gli alunni (del resto si apprende solo ciò che si può) in attesa di una diagnosi più precisa sui bisogni.

In alcune scuole il GLO si riunisce senza i genitori per circa 30 minuti, è corretto?

E’ una pratica assolutamente scorretta.

I genitori sono membri di diritto del GLO ed è un abuso convocarlo senza di loro.

Gli insegnanti se vogliono si riuniscono da soli, ma non sarà un incontro del GLO.

Insegnanti e specialisti non si possono incontrare e parlare di un alunno con disabilità senza il coinvolgimento, o almeno il consenso, dei genitori.

E’ possibile personalizzare obiettivi e modalità di valutazione in un alunno della scuola secondaria di I grado e II grado con diagnosi di DSA?

E’ possibile nel rispetto del DL 5669/11
Riguardo gli obiettivi l’art. 4 c. 2:

“2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo”.

Riguardo le modalità di valutazione, l’art. 6. c. 2:

“2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.

Per la valutazione si veda anche il DL 21/17 art. 11 c. 10, molto simile.