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Certificazione delle Competenze

 

Rispetto agli alunni con disabilità la novità principale riguarda la certificazione delle competenze in assolvimento dell’obbligo di istruzione, ossia al termine del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, che riporta ora la stessa indicazione che in precedenza, con il DM 742 del 2017, si applicava solo nel primo ciclo, che prevede la possibilità di integrare la certificazione con una nota esplicativa, ma non di personalizzare il modello.

Art. 4 c. 4: 4. Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

Pertanto adesso dovrebbero essere corrette anche le Linee Guida del DI 182 che per la sez. 10 danno indicazioni diverse per il primo e il secondo ciclo in base alla normativa in vigore quando sono state redatte.

Certificazione Competenze e PEI

Negli anni in cui è prevista la certificazione delle competenze la sezione 10 del PEI va sempre compilata. Se non è necessario nessuna integrazione del modello ministeriale basterà scriverlo.
Ricordo che fa parte del PEI che va approvato entro ottobre, non della verifica finale.

Certificazione delle competenze nel primo ciclo e alunni con disabilità.

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo: in caso di alunno con disabilità gravissima, il Consiglio di classe può omettere la valutazione di alcune competenze perché manca oggettivamente la possibilità di valutarle?
 

Nel primo ciclo non può essere modificato il modello della certificazione delle competenze ma può essere integrato, se necessario, da una relazione personalizzata in cui si spiega come rapportare  gli enunciati ufficiali agli obiettivi del PEI.

Dice il DM 742 del 2017 art. 3 c. 2:
Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Se il modello di certificazione ufficiale risulta non compatibile con il PEI può essere redatto parzialmente, ma anche lasciato in bianco se necessario, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

Spetta agli insegnanti in sede di scrutinio la redazione della certificazione delle competenze ma il GLO, nel PEI sezione 10, descriverà all’inizio dell’anno se o come redigere queste annotazioni.

Certificazione delle competenze anche ai ragazzi che non sostengono l’esame?

Secondo il DL 62/17 art. 9 c. 2, la certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, quindi anche agli alunni che non si presentano all’esame e ricevono l’attestato dei crediti formativi.

Non si rilascia a quelli che non sono stati ammessi all’esame e ripeteranno l’anno perché per loro il primo ciclo di istruzione non è ancora terminato.

Uno studente certificato con 104 e diagnosi funzionale, per il cui non c’è la richiesta del sostegno ma solo dell’educatore può essere supportato da un PDP e non da un PEI?

Uno studente certificato con 104 e diagnosi funzionale, per il cui non c’è la richiesta del sostegno ma solo dell’educatore può essere supportato da un PDP e non da un PEI?

Per gli studenti con certificazione di disabilità la norma dice che deve essere redatto il PEI a cura del GLO.

Si potrà decidere liberamente quali interventi e quali personalizzazioni inserire nel PEI, che potranno anche essere di fatto identiche a quelle di un PDP, ma sempre un PEI rimane: con il suo modello, la convocazione del GLO, la verifica e il resto.

La normativa di riferimento è la 104/92
ma anche il DLgs 66 del 2017 art. 7: per gli alunni individuati come alunni con disabilità va sempre redatto il PEI.

Legge 328 del 8 novembre 2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

Maturità – L’E-portfolio e il Capolavoro

Tre novità introdotte nell’a.s. 2023/24 per chi frequenta il triennio della scuola secondaria di II grado.

1ª novità

Entro la fine dell’anno scolastico gli studenti dovranno compilare un E-portfolio personale su una piattaforma che sarà attivata dal Ministero.

Di cosa si tratta?

Sarà un Port-folio digitale, suddiviso in 4 sezioni in cui si dovrà documentare:

  • il percorso di studi compiuti, anche tramite attività che ne documentino la personalizzazione;
  • lo sviluppo documentato delle competenze in prospettiva del proprio personale progetto di vita culturale e professionale. In tale spazio possono essere riportate, ad esempio, anche le competenze sviluppate in attività svolte nell’ambito dei progetti finanziati con fondi europei o, per gli studenti della secondaria di II grado, dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);
  • le riflessioni in chiave valutativa, auto-valutativa e orientativa sul percorso svolto e, soprattutto, sulle sue prospettive;
  •  la scelta di almeno un prodotto riconosciuto dallo studente come il proprio “capolavoro”, cioè si dovrà caricare il prodotto che in quell’anno scolastico meglio lo rappresenta, può essere di qualsiasi tipologia, anche realizzato fuori dalla scuola, che sarà rappresentativo dei progressi fatti, delle competenze raggiunte, in ambito culturale, artistico, sportivo, artistico, scientifico, di volontariato (attenzione, non è un compito in più da fare, ma impleca un’attenta riflessione su cioò che si è fatto durante l’anno).

2ª novità

Gli studenti avranno un DOCENTE TUTOR che li seguirà in questo lavoro e sarà il loro riferimento non solo per la compilazione del E-portfolio, ma anche per le scelte di orientamento universitarie.

Ogni docente tutor seguirà più studenti, circa 30/50, in base alle necessità della scuola.

3ª novità

Saranno previsti dei moduli di orientamento della durata di 30 ore per il triennio della secondaria di secondo grado e sono curriculari non saranno ore aggiuntive al consueto monte orario.

In cosa consistono?

Ogni modulo prevede degli apprendimenti personalizzati che verranno registrati sul E-portfolio digitale.

Ogni scuola lavorerà in modo diverso, valorizzera le esperienze, le attività progettuali, i PCTO,  la didattica, allo scopo di realizzare dei percorsi che saranno personalizzabili volti alla riflessione in  chiave di orientamento.

La scuola ad inizio anno comunicherà i nominiativi dei docenti tutor assegnati ad ogni studente, e poi gradualemtne saranno date tutte le indicazioni necessarie.
Per dare attuazione alla riforma, il Ministero dell’istruzione e del merito ha adottato, con DM n. 328/2022, le Linee guida per l’orientamento.

Per gli studenti con disabilità come funziona l’e-portfolio?

Poiché le norme ministeriali in materia ignorano del tutto gli studenti con disabilità, è difficile dare una risposta basata su dati certi.

Nessuno può obbligare qualcuno a fare cose che non è in grado di fare e penso che in ogni caso la questione vada gestita con flessibilità e buon senso.

Da qual che si capisce questo e-portfolio è collegato al curriculum che si rilascia all’esame di Stato e che, almeno in questo caso, è stato chiarito che essendo associato al diploma non si rilascia gli studenti che conseguono l’attestato.

Il capolavoro

E’ un “prodotto” di qualsiasi tipo che lo studente può selezionare o creare perché lo ritiene rappresentativo di quelli che sono stati i suoi progressi nell’ambito scolastico.

Ad ogni studente viene richiesto di  inserirne allmeno 1 per ogni anno scolastico e fino ad un massimo di 3.

Per inserirlo nell’E-portfolio si dovrà accedere alla piattaforma UNICA e selezionare “AGGIUNGI CAPOLAVORO” e seguire le istruzioni che verrano date.

Il capolavoro per essere caricato sulla piattaforma deve essere in formato PDF,  poi per l’esposizione nel colloquio orale si possono usare altri formati (Canva, PowerPoint, Video, altro).

Massima grandezza del file da inserire è 5MB, se fosse più grande deve  essere compresso, ci sono diversi siti che offrono questo servizio gratuitamente.

A COSA SERVE IL CAPOLAVORO?

  • Per mettere il luce le capacità dello studente in modo concreto e tangibile
  • Perchè contribuisce all’ottenimento di PUNTI BONUS utili per l’esame di maturità

ATTIVITA’ CHE SI POSSONO USARE COME CAPOLAVORO

Può esserre qualsiasi cosa che ha arricchito in qualche modo lo studente e dato delle competenze in più, dalle attività scolastiche a quelle extra-scolastiche.

Per le attività scolastiche
  • le uscite didattiche
  • laboratori fatti durante l’anno
  • tavole o temi che sono particolarmente piaciuti e che hanno dato tante competenze
  • attività di PCTO
  • si è aiutato un compagno a recuperare una materia
Per le attività extra-scolastiche
  • Per uno studente atleta lo sport
  • Qualcosa fatto durante l’anno ad esempio poesie, attività teatrali
  • Lavoro estivo
  • attività di animatore/trice nei Grest degli  oratorio
  • attività di volontariato
  • esperienze scout
  • Attività svolte nell’ambito universatario che vorrà intrapendere
ATTENZIONE: evidenziare gli obiettivi e le competenze che queste attività hanno fornito.

Il docente Tutor darà tutte le indicazioni che serviranno.

 

Tutorial CAPOLAVORO

LISTA delle competenze in accordo con il quadro delle competenze europee

  • competenza alfabetica funzionale;
  • competenza multilinguistica;
  • competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;
  • competenza digitale;
  • competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
  • competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;
  • competenza imprenditoriale;
  • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

A inizio anno scolastico vale il PDP dell’anno precedente?

Il PDP ha validità solo per l’anno scolastico per il quale è stato redatto, in quanto nella prima pagina è scritto PDP per l’anno x/y, inoltre da un anno all’altro possono cambiare docenti e dirigente scolastico, nonché le figure specialistiche quindi un “patto educativo” firmato da altre persone non può avere validità, specialmodo nel primo anno in una nuova scuola.

Il buon senso dice che, fino a che non è pronto il nuovo vale il PDP dell’anno precedente, anche se fossero cambiati dei docenti, purtroppo però, non sempre regna il buon senso, quindi qualche anno fa alcune associazione hanno contattato direttamente il MIUR nella persona del prof. Guido dell’Acqua al quale hanno rivolto delle domande, tra le quali:

Gli studenti DSA hanno diritto ad usare gli strumenti previsti nel vecchio PDP fino alla redazione del nuovo nei test d’ingresso e nelle prove scritte e orali?

RISPOSTA: Gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono generalmente già elencati nella certificazione. In attesa della formalizzazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) vanno attuate preventivamente le misure indicate nella certificazione; gli eventuali voti negativi ottenuti senza gli strumenti compensativi e le misure dispensative vanno riconsiderati alla luce del PDP e non possono assolutamente fare media. I test di ingresso essendo tali non dovrebbero a priori fare media

LE ALTRE DOMANDE E RISPOSTE

In alcuni casi ai ragazzi viene vietato l’accesso ai sistemi compensativi perché il PDP ancora non è pronto, o peggio nessuno ha pensato di informare il nuovo insegnante che ha in classe uno o più studenti con  “bisogni educativi speciali”.

Non è possibile lasciare i ragazzi senza tutele fino a novembre/dicembre termine ultimo per approvare il PDP (un terzo dell’anno scolastico!).

In questi casi bisogna che le famiglie si facciano valere, la legge 170/10 è sempre in vigore anche senza PDP.


Nota BES 2563 del 2013 pag 2-3
«E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento».

 


Il servizio di Neuropsichiatria infantile deve partecipare ai GLO?

Gli specialisti dell’ASL vanno sempre nominati e convocati agli incontri perché sono membri del GLO.

Non sono obbligati a partecipare ma devono garantire comunque il “necessario supporto”. L. 104/92 modif. dal DL 96/19 art. 15 c. 10.

La non presenza dei clinici Asl ai GLO è giustificata dal fatto che ci sono tantissimi bambini/ragazzi con disabilità e pochi specialisti infantili in carico nei servizi Asl ed è quindi impossibile per i medici essere presenti a tutti i GLO.

Lo specialista privato partecipa appunto come privato, non fa le veci dell’ASL, a meno che non sia un privato convenzionato.