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Revisione voto in condotta, chi prende 6 sarà rimandato a settembre. Cambiano anche le sospensioni. ULTIMA BOZZA disegno di legge approvato

Fonte:Orizzonte Scuola

Il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che cambia le regole sul voto in condotta. Un voto inferiore al 6 in condotta comporta l’automatica bocciatura dell’alunno o la non ammissione all’esame di Stato.

Chi prende 6 sarà rimandato a settembre e dovrà presentare un elaborato critico in materia di Cittadinanza; se succede in quinta superiore, dovrà trattare l’elaborato nell’Esame di Stato.

Solo chi prende 9 o 10 in condotta avrà diritto a ottenere il massimo dei crediti scolastici che andranno poi a fare media nel calcolo del voto finale di Maturità.

Previsto il voto in condotta anche alle medie, e farà media: finora era espressa tramite un giudizio.

Cambiano anche le sospensioni: l’alunno che ha subìto fino a due giorni di sospensione dalle lezioni svolgerà attività scolastiche su temi legati ai comportamenti messi in atto con elaborato finale.

Nel caso di sospensioni più lunghe dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso delle strutture convenzionate.

DDL bozza approvata voto in condotta

Il comunicato del governo

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge volto all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e di revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

Inoltre, in merito alla disciplina relativa alla valutazione del comportamento degli studenti, si prevede che nella scuola secondaria di primo grado la valutazione sia espressa in decimi e, nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, che il consiglio di classe deliberi la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Per la scuola secondaria di secondo grado, in caso di giudizio pari a sei decimi, il Consiglio di classe assegnerà allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame di Stato.

Analogamente a quanto avviene per il primo ciclo, nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe dovrà deliberare la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Infine, il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti dello scrutinio finale sarà attribuito soltanto se il voto di comportamento sia pari o superiore a nove decimi.

Scuola, tutte le novità dell’anno scolastico 2023-2024: sospensione, voto Tutte le novita dellanno scolastico 2023/2024: sospensione, voto in condotta e docenti tutor

Tra le prime novità che riguardano gli studenti ci sono i provvedimenti anti-bullismo . Da settembre 2022 a maggio 2023 gli episodi di violenza sono stati 5 al mese, in quasi la metà dei casi erano coinvolti i genitori”, ha spiegato il Ministro Valditara.

Le sospensioni

Da qui, l’esigenza di una riforma sulle sospensioni già annunciata dal Dicastero di Viale Trastevere qualche mese fa. “La sospensione – ha spiegato Valditara – si attuerà stando a scuola. Oltre i due giorni lo studente dovrà partecipare ad attività di “cittadinanza solidale”. Saranno gli uffici scolastici regionali a fare convenzioni con i soggetti preposti, dalla Caritas alle case di riposo, dove gli studenti potranno prestare la loro opera di volontariato. Le scuole poi sceglieranno dove far svolgere queste attività. L’obiettivo è far capire al giovane il valore di far parte di una comunità, il rispetto verso gli altri e la solidarietà che questa appartenenza comporta, così l’errore diventa occasione di maturazione e crescita.

Voto in condotta

Cambia anche il voto in condotta, che  farà media anche nelle scuole secondarie di primo grado e conterà per i crediti per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado.

Chi avrà sei in condotta sarà rimandato in condotta e dovrà preparare un elaborato sui temi della cittadinanza solidale.

La figura del docente tutor e del docente orientatore

Tra le novità dell’anno scolastico che sta per cominciare c’è anche l’introduzione del cosiddetto docente tutor e orientatore. Ne sono ben 50mila in tutta Italia, e aiuteranno gli studenti di circa 70mila classi dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado.

Lo scopo è quello di aiutare gli studenti in difficoltà e a tirar fuori i loro talenti.

La figura del docente tutor avrà il compito di coordinare e sviluppare le attività didattiche a favore di una personalizzazione dell’istruzione nelle classi terze, quarte e quinte delle superiori, favorendo il recupero per i ragazzi che manifestano maggiori difficoltà e consentendo a quelli che hanno particolari talenti di potenziarli.

Agenda Sud al via con tempo pieno e dopo scuola

Per ridurre il divario scolastico tra Nord e Sud della Penisola, il governo ha approvato un decreto che prevedere l’introduzione del tempo pieno e attività laboratoriali come sport, teatro, musica, educazione alla cittadinanza per creare il dopo scuola, l’apertura della scuola al territorio e la retribuzione delle ore aggiuntive al personale scolastico impegnato nell’attuazione dei progetti didattici.

Bonus di 2 punti per chi frequenta corsi di sicurezza stradale a scuola

 

Altra novità riguarda i corsi di sicurezza stradale a scuola. “potenzieremo l’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole, tramite corsi tenuti da personale esperto, al termine dei quali ai ragazzi che vi hanno partecipato saranno assegnati crediti aggiuntivi all’atto del conseguimento della patente. È decisivo sensibilizzare le nostre ragazze e i nostri ragazzi sull’importanza di una guida prudente, sicura, consapevole”, aveva spiegato Valditara.

In tutte le scuole superiori, come previsto dal disegno di legge dedicato agli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri alla fine dello scorso luglio, verranno istituiti corsi extracurricolari di educazione stradale.

A ogni studente che li avrà frequentati verranno attribuiti come “premio” 2 punti aggiuntivi all’atto del conseguimento della patente.

I corsi verranno introdotti intervenendo sull’articolo 230 del Codice della strada e saranno organizzati dalle scuole sia statali che paritarie.

 

Principali modifiche del DL 182 avute con il Dl 153/23

Per la secondaria di secondo grado

In questo ordine di scuola troviamo le due novità più rilevanti.

Vengono chiaramente definite le procedure da seguire per il passaggio dal percorso differenziato a quello ordinario correggendo le linee guida precedenti che dicevano in un certo punto che decideva liberamente il consiglio di classe, in un altro che ci volevano gli esami integrativi.

Il nuovo testo conferma che la decisione spetta al consiglio di classe: se approva il passaggio lo studente seguirà il successivamente percorso ordinario con prove equipollenti, se lo rifiuta, e conferma la differenziata, la famiglia può chiedere di sostenere l’esame integrativo Dlgs 182/20 modificatoart. 10-bis.

L’altro aspetto modificato, rispetto al DI precedente, riguarda l’esonero dalle discipline che viene ora formalmente escluso.

L’art 10 comma  1 infatti dice: ” Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi”.

Il problema però è che di fatto viene proibito l’uso di questa parola, non certo la possibilità di non far sostenere a uno studente delle discipline che sarebbero per lui oggettivamente improponibili.

Purtroppo le linee guida si limitano a sostituire la parola “esonerato” con “differenziato” mettendo tutti questi studenti nello stesso piano, autorizzando i docenti curricolari a escluderli dalla valutazione.

Il DI 182 prevedeva anche per gli studenti con il PEI differenziato l’obbligo da parte del docente di materia di definire obiettivi disciplinari, per quanto ridotti, e poi di valutare gli esiti e solo in casi eccezionali era possibile l’esonero.

Adesso le nuove Linee Guida dicono (pag. 38):
Nell’opzione “C” (programma differenziato) rientrano le situazioni in cui non sussistono le condizioni per una progettazione disciplinare ridotta e non è possibile definire obiettivi didattici equipollenti a quelli curricolari sui quali si possa poi esprimere una valutazione ordinaria degli apprendimenti.

In questi casi si può decidere per un percorso differenziato nell’insegnamento di una o più discipline, per le quali, non essendoci valutazione specifica, si definiscono le modalità di verifica degli obiettivi raggiunti descritti nel PEI.

Si ricorda che anche una sola disciplina definita in questo modo rende obbligatoriamente “differenziato” il percorso didattico complessivo.

In sostanza, come se nulla fosse, si torna alla cosiddetta “valutazione per aree” per tutti gli studenti con programmazione differenziata, autorizzando i docenti curricolari a chiamarsi fuori da ogni responsabilità verso lo studente con disabilità e delegando tutto all’insegnante di sostegno.

Novità, per tutti gli ordini di scuola, nella sezione 8 (Interventi sul percorso curricolare).

Le novità in questo caso sono di tipo redazionale, non di contenuto, ma veramente non se ne capisce il senso.

Scompare il punto 8.2 sulle modalità di verifica, tanto per la secondaria di primo grado che di secondo.

 

Allora dove scrivere le modalità di verifica che vanno obbligatoriamente indicate come spiegato nel paragrafo “modifica nella Linee guida”?

Andranno semplicemente esplicitate per OGNI DISCIPLINA, come esplicitato nelle Linee Guida.

Del resto ricordiamo che il DL 66/17 all’art. 7 dice che nel PEI vanno esplicitate anche le modalità di verifica.

Per quale motivo è stato tolto lo spazio assegnato a questi temi se poi si chiede comunque di inserirli nel PEI?

Altra innovazione, secondo me incomprensibile, la troviamo nel modello della primaria dove, nella progettazione disciplinare, è stata eliminata l’opzione “A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione” lasciando spazio solo alle personalizzazioni.

Una piccola nota dice “Compilare soltanto per le discipline/aree disciplinari per le quali è prevista una progettazione personalizzata” ma, secondo me, dire chiaramente che gli obiettivi sono gli stessi rimane utile nel coinvolgimento dei colleghi disciplinari e, visto che si tratta si apporre una crocetta, non è certo per loro un lavoro eccessivo.

Da notare che l’organizzazione precedente, con le voci A e B, rimane nella scuola secondarie ma anche, per la primaria, nella parte dedicata al comportamento.

La cosa strana, infine, è che nelle Linee Guida, a pag. 31, è rimasto tutto come prima, anche con la riproduzione grafica della casella del PEI con le crocette A e B.

Alla fine però hanno aggiunto un paragrafo che dovrebbe spiegare la novità:
Nel modello di PEI per la Scuola Primaria si troverà un unico campo ove viene richiesto di indicare se, rispetto alla progettazione didattica della classe, sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze), alle strategie e metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione e, conseguentemente, di indicarli sinteticamente.

Resta inteso che, nel caso in cui l’alunno segua la progettazione didattica della classe e si applichino gli stessi criteri di valutazione, il campo non va compilato.

Bravo chi capisce cosa deve fare!

Primaria

Da notare che mancano ancora, purtroppo, dei riferimenti alle nuove modalità di valutazione introdotte, come si ricorderà, alla fine del 2020, quasi in contemporanea al nuovo PEI, ma senza che venisse mai esplicitato nessun minimo collegamento.

Adesso che si è messo mano al modello di PEI non si poteva prevedere uno spazio in cui definire anche gli eventuali obiettivi personalizzati da inserire poi nella scheda?

Altre novità o conferme rilevanti, un po’ alla rinfusa…

Partecipazione degli esperti privati al GLO:

è confermato il limite di uno (decreto art. 6 c. 6) ma scompare dalle Linee Guida l’obbligo di dichiarare che non è retribuito dalla famiglia.

Orario GLO:

L’art. 5 c. 5 diventa “Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.” Scompare l’espressione “in orario scolastico” che, come sappiamo, ha creato vari equivoci.

Allegato C e C1:

Torna tutto come prima, cambia solo l’espressione “debito di funzionamento” sostituita da “potenziale restrizione della partecipazione”, in linea con le Linee Guida del Ministero della Salute.

Dopo la nota 14085 del 1° giugno scorso, che sospendeva la compilazione di questi due allegati perché mancava il Profilo di Funzionamento, ci si aspettava qualche indicazione più operativa anche perché il dato richiesto, e indispensabile per la compilazione del modello C, possiamo chiamarlo come vogliamo ma in ogni caso si può recuperare esclusivamente da un Profilo di Funzionamento regolarmente compilato in base alle nuove disposizioni.

Peccato che la stragrande maggioranza delle scuole non ne abbia mai visto uno.

Orario ridotto:

nessuno ovviamente può impedire a una famiglia di portare il figlio a terapia in orario scolastico se i servizi sanitari non offrono alternativa.

Il decreto precisa meglio le condizioni.
Il comma 2/a dell’art. 13 del decreto diceva:
se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;
Diventa:
se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo – per eccezionali e documentate esigenze sanitarie – su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;
L’argomento è ripreso anche nelle Linee Guida pag 48, ma con modifiche poco rilevanti.

Responsabilità dei componenti del GLO

Nella Linee Guida precedenti era scritto (pag. 65)
È bene evidenziare che, nella procedura volta alla definizione delle misure di sostegno, con la correlata quantificazione del fabbisogno di risorse professionali per la didattica e l’assistenza, i componenti del GLO sono direttamente responsabili delle decisioni assunte, che comportano oneri di spesa.
Ora sono state tolte le parole finali (pag. 63 nuove Linee Guida):
È bene evidenziare che, nella procedura volta alla definizione delle misure di sostegno, con la correlata quantificazione del fabbisogno di risorse professionali per la didattica e l’assistenza, i componenti del GLO sono corresponsabili delle decisioni assunte.

Esigenze di tipo sanitario

Le nuove Linee Guida specificano meglio la parte sugli interventi sanitari, che precedentemente era demandata ad altri momenti e ambiti decisionali.

Differenza tra didattica personalizzata e didattica individualizzata

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669 pag 6 e 7

La didattica individualizzata
consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere
l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

La didattica personalizzata
invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e
nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe,
considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così,l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’
e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche,
tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione
degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.

 

Domanda: “Mio figlio non capisce/impara come l’insegnante vorrebbe, e non si riesce a fare in modo che il docente cambi in qualche modo strategia didattica”

Nei casi in cui un insegnante non accetti che la sua strategia didatica con un determinato ragazzo non funzioni diventa un’impresa ardua da affrontare per le famiglia e per il ragazzo stesso che si vede inanellane una serie di insufficiente che in buona parte non dipendano da lui ma dal “disturbo” per il/i quale/i ha una certificazione clinica e dalla NON personalizzazione della didattica e dalla NON strutturazione delle verifiche.

In questi casi c’è bisogno di tanta pazienza da parte di tutte le parti e farsi aiutare dalla normativa:

Legge 170 del 2010

Indicazioni dell’art. 5 riportato anche sulle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669/11, pagina 7