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Attestato dei crediti formativi per alunno con disabilità che non partecipa all’esame di Stato

Relativamente alla compilazione dell’attestato dei crediti formativi per alunno con disabilità che non partecipa all’esame di Stato le
Linee Guida allegate al  DL 182 del  2020 a pag. 42, è scritto che se il candidato non sostiene gli esami l’attestato è firmato dal dirigente, non dal presidente della commissione.
 

 

Il PEI provvisorio

Va compilato per gli alunni certificati durante l’anno per i quali non c’è un PEI già approvato  per varie motivazioni:

  • perché la documentazione è arrivata tardi 
  • per i neo iscritti che entrano per la prima volta nel sistema di istruzione, non quelli che vengono iscritti per la prima volta a quella scuola, in quanto hanno il PEI della scuola precedente, in pratica sono i bambini che entrano all’infanzia, qualche eventuale alunno che si iscrive alla primaria senza aver frequentato l’infanzia,
  • alunni che terminano l’istruzione parentale
  • alunni che rientrano da un anno o più di frequenza all’estero
  • alunni adottati

Il PEI provvisorio va approvato, entro il 30 giugno. 

 
Il DI 182/20  modificato dal DI  153/23   definisce, all’art. 16 comma 2, i  contenuti del PEI provvisorio e la composizione dei particolari membri del GLO che deve quantificare le risorse per l’ anno successivo (ore per insegnante so sogno, eventuali operatori) e approvarlo. 
 
In caso di certificazioni arrivate a luglio o agosto è dà tenere presente che ci sono degli UST che chiedono sempre il PEI provvisorio per l’assegnazione di sostegno quindi è bene informarsi.
 
Con il PEI provvisorio non vanno compilati gli allegati C e C1 ma solo la sez. 12 dove si trova una tabella di sintesi identica a quella  che si trova nella seconda pagina dell’allegato C. Non c’è il riferimento ai range dell’allegato C1

I MEMBRI DEL GLO 

 
I membri del GLO sono definiti nel DL 182/17,  i genitori, i clinici gli insegnanti. 
 
Rispetto alla componente docenti:
  • in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del consiglio di classe.
  • Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.

OBIETTIVI E STRATEGIE

 
Obiettivi e strategie non saranno indicati nel PEI provvisorio ma lo saranno nel PEI approvato dal GLO dell’anno successivo.

Contenuti del PEI provvisorio (DL 182/20 art. 16 c. 3):

“Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:
a. Intestazione e composizione del GLO;

  • b. Sezione 1 – Quadro informativo, con il supporto dei genitori;
  • c. Sezione 2 – Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;
  • d. Sezione 12 – PEI provvisorio per l’a. s. successivo;
  • e. Sezione 4 – Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;
  • f. Sezione 6 – Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.”
Il PEI provvisorio va redatto entro il 30 giugno (DI 182 art. 16 c. 1).

Non è previsto per certificazioni pervenute successivamente ma nonostante questo alcuni UST (Uffici Scolastici Territoriali) lo richiedono lo stesso.

ATTENZIONE

La nota del 24 maggio 2024 ha generato molta confusione dicendo che il PEI provvisorio andava redatto per i neoiscritti, ma si intendeva quelli iscritti per la prima volta al sistema di istruzione, non a quella specifica scuola, vedere le FAQ del ministero n. 20-22-23. 

Cosa sono i PON?

La sigla “PON” è l’acronimo “Programmi Operativi Nazionali” del Miur, sono finanziati dall’Unione Europea per promuovere l’uguaglianza sociale, occupazionale ed economica tra le varie aree dell’UE.

Le scuole che desiderano accedere a questi finanziamenti, devono elaborare un piano da consegnare all’Autorità di Gestione dei PON.

Quest’ultima, se li trova meritevoli, ne autorizza l’erogazione.

A quel punto la scuola può mettere in atto il suo progetto, sempre sotto la supervisione dell’Autorità.

La partecipazione ai progetti PON è libera e l’organizzazione del progetto è fatta, in completa autonomia, dalla scuola che vi aderisce.

Gli obiettivi, gli alunni che parteciperanno, i docenti che li seguiranno, i tempi, i luoghi e le modalità vengono esplicitati nel progetto predisposto a seconda delle attività da volgere e dei bisogni individuali di ogni territorio.

Il docente di sostegno, così come altre figure non obbligatorie, possono essere remunerate con i fondi previsti per le spese generali.

PEI digitale

PEI in modalità digitale

Nota 2780 del 12-06-23 (Pei digitaleRedazione dei PEI: nuove funzionalità nella Partizione separata dell’Anagrafe nazionale studenti (ANS). 

Per l’a.s. 2023/2024 è in via sperimentale solo per alcune scuole. 

Consultare guida operativa del ministero

Quando entrerà in funzione il PEI in formato digitale sarà accessibile a tutti i componenti del GLO (DIgs 182/20 art. 4 c. 10) ma non sarà stampabile.

Tutti i membri del GLO possono accedere al PEI, ma non allo stesso modo, sono previsti tre livelli di autorizzazione:

  1.  può redigere e modificare il PEI;
  2.  può visionare e approvare (ossia firmare) il PEI;
  3.  può solo visionare.

Decide il dirigente ma di solito:

  • gli insegnanti e il dirigente sono al 1° livello
  •  genitori e lo studente sono al 2° livello
  •  gli specialisti dell’ASL, gli assistenti, gli operatori al 2° livello
  •  lo specialista privato, che non ha potere decisionale, è al 3° livello.

Cosa si intende per prove Equipollenti

Equipollente significa dello stesso valore.
  • Una interrogazione orale è di sicuro equipollente di una scritta, anche se la forma è diversa, se gli argomenti richiesti sono sostanzialmente gli stessi.
  • Allo stesso modo la verifica può essere a domande chiuse anziché aperte.
  • Anche il numero delle domande o degli esercizi può essere ridotto, pur conservando l’equipollenza, se si seleziona un campione di domande significativo.

In pratica sono delle verifiche personalizzate, diverse da quelle dei compagni, che consentono ugualmente di verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi o le competenze previste per tutti.

In caso di disabilità, gli obiettivi da raggiungere non sono necessariamente identici a quelli della classe anche se la programmazione personalizzata porta ad un diploma valido ed è nel PEI che si decide quali adattamenti sono possibili.

L’equipollenza delle verifiche sarà poi valutata in base agli obiettivi del PEI, non a quelli della classe, ma le differenze non dovrebbero essere mai sostanziali.

Possono essere omessi contenuti considerati non essenziali, può essere consentita la consultazione di prontuari o glossari, si possono allungare i tempi o ridurre quantitativamente il numero di esercizi o domande…

Se una verifica di matematica prevede la soluzione di 6 problemi, in una prova equipollente possono essere ridotti di numero ma conservando un analogo livello di difficoltà.

Dalle Linee Guida PEI Allegato al Dlgs 153/23 pag. 37-38, si legge.

“B – Con l’opzione “B” si definisce un percorso che, pur personalizzato o adattato, conserva la sua validità ai fini del conseguimento del titolo di studio e prevede la possibilità di somministrare prove di verifica dichiarate equipollenti (in certi casi particolari, anche identiche), ossia dello stesso valore di quelle della classe pur se diverse rispetto ai contenuti, rendendo possibili semplificazioni che non compromettano la loro validità. Possono rientrare in questo ambito eventuali dispense da prestazioni
ritenute non indispensabili, supporti che garantiscono in ogni caso l’autonomia di base, facilitazioni non determinanti… Valutando queste personalizzazioni si terrà conto anche della rilevanza che
possono avere le varie discipline nello specifico indirizzo di studi. Modificando in questo modo la progettazione, anche se non in modo radicale, cambiano molto probabilmente anche i risultati attesi
per cui diventa necessario adattare i criteri di valutazione definiti per la classe. “

Sempre dalle linee guida a pag. 29 troviamo scritto:

” A titolo esemplificativo, si riportano alcune forme di personalizzazione che possono essere considerate:
− la possibilità di assegnare tempi più lunghi tutte le volte che è richiesto dalle condizioni
funzionali o di contesto;
− la riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte se non è possibile assegnare
tempi aggiuntivi;
− l’adattamento della tipologia di prova: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a
completamento etc.) o semistrutturate etc.;
− il ricorso a interventi di assistenza o supporto di vario tipo, più o meno determinanti nell’esito
della prestazione, secondo i casi;
− l’uso di strumenti compensativi, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità,
comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;
− sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra
una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un’eventuale difficoltà di
svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà
nell’applicazione di procedure.”

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Gli esami di Stato degli alunni con disabilità sono regolati dal DL 62/17 e dalle ordinanze annuali.

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Il DL 62/17 non contiene nessuna definizione di prove equipollenti ma dice solo che decidere se la tipologia delle prove ha valore equipollente spetta al consiglio di classe (art. 20 c. 1) mentre spetta alla commissione decidere sulle specifiche prove.

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Articolo dell’avv. Salvatore Nocera: Per evitare problemi, serve una definizione normativa di “prove equipollenti

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Articolo di Max Bruschi Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.: A proposito di prove equipollenti, strumenti compensativi, misure dispensative ed esami di Stato

 

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