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Le prove scritte equipollenti degli esami di maturità dovranno essere preparate modificando quelleministeriali uscite o preparate in precedenza?
La prova equipollente può essere:
- preparata al momento, adattando quella ministeriale,
- preparata in precedenza dalla commissione.
Nel primo caso sono possibili solo modifiche da predisporre in tempi brevi perché l’esame deve cominciare contemporaneamente per tutti e finché non è pronta anche questa prova non possono iniziare neppure i compagni.
Se servono personalizzazioni complesse bisogna preparare le prove prima, predisponendo la solita terna da sorteggiare.
Alcune presidenti rifiutano questo secondo sistema, anche se nessuna norma lo vieta espressamente, e in questo caso bisogna fare tutto al momento, con il rischio di allungare di molto i tempi iniziali.
Per gli alunni che per motivi di salute devono assentarsi per molti giorni da scuola si può attivare la didattica a distanza?
Si è possibile, e non va confusa con la DaD o la DDI applicata ai tempi del Covid.
E’ chiamata istruzione domiciliare ed è prevista dall’art. 16 del DL 66 del 2017 (integrato e corretto dal DL 96 del 2019 ) il quale dice:
“1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.”
Suddetto articolo quindi dice che l’istruzione domiciliare si può organizzare anche con collegamenti a distanza anche perchè non comporta nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica (comma 2-ter stesso articolo).
Si può quindi chiedere la didattica a distanza se viene “accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate”.
Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare
Linee di indirizzo nazionali (formato doc)
D.M. 461 del 6 giugno 2019
Pagina del ministero dove si trovano questi documenti.
Le procedure dell’istruzione domiciliare si basano sull’art. 16 del Dlgs 66/17 e sulle Linee di indirizzo della scuola in ospedale e istruzione domiciliare del 2019.
Il Dlgs 66 avrebbe dovuto regolamentare il ruolo dell’insegnante di sostegno nei progetti di istruzione domiciliare degli alunni con disabilità ma il decreto attuativo necessario non è stato mai approvato.
In sostanza oggi abbiamo due situazioni diverse:
- se servono interventi a domicilio da parte di insegnanti che devono svolgere delle ore oltre il loro orario di servizio servono dei finanziamenti appositi che vanno chiesti alla scuola polo in base alle indicazioni delle Linee di indirizzo. In questi caso occorre fare un progetto dettagliato condiviso con la famiglia, la valutazione rimane di competenza dei docenti curricolari. Le modalità vanno definite nel progetto. La didattica può essere personalizzata ma, nel caso di scuola secondaria di II grado, deve rimanere equipollente se si vuole conseguire il diploma. Nessun insegnante può essere “obbligato” a recarsi al domicilio dello studente.
- se non servono finanziamenti extra perché l’intervento non ha costi per la scuola (di solito perché se ne occupa solo l’insegnante di sostegno o perché tutto si può fare con collegamenti on line) la scuola può muoversi in autonomia sottoscrivendo un progetto con i genitori (anche con lo studente se maggiorenne).