Archivi categoria: Disabilità

Autismo: piccolo chiarimento

è una caratteristica molto complessa, neanche gli studiosi sanno bene come descriverlo in maniera chiara e univoca, e qquesto  perchè ogni persona con autismo è diversa da un’ altra.

Ecco perche’ chi ha conoscuto una persona autistica ha semplicemente conosciuto UNA persona autistica.

Nessuna forma autistica e’ uguale a un’altra, non esistono due autismi uguali tra loro.

Per questo ora si usa l’espressione ” SPETTRO AUTISTICO”.
Questa è una rappresentazione grafica creata dalla Maestra Larissa, che fa capire molto bene di cosa si stia parlando

La RUOTA DELL’AUTISMO ci mostra perche’ ciascuno ha una forma autistica diversa.

Da qualche anno dunque si parla di DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO, non di solo autismo, e quindi dire BAMBINO/RAGAZZO AUTISTICO NON SIGNIFICA NULLA!

Ci sono:

  • bambini/ragazzi autistici verbali,
  • bambini/ragazzi non verbali,
  • bambini/ragazzi vocali ma non verbali,
  • bambini/ragazzi che non hanno il minimo problema relazionale,
  • bambini/ragazzi che devono sviluppare le loro social skills
  • bambini/ragazzi con IPERsensibilita’
  • bambini/ragazzi con IPOsensibilita’ (per ciascuno dei 5 sensi)
  • bambini/ragazzi con stereotipie
  • bambini/ragazzi che non ne hanno
  • bambini/ragazzi con il QI superiore alla norma
  • bambini/ragazzicon un QI inferiore alla norma
  • ecc….

L’autismo punto e basta non esiste!

Esiste una ruota di combinazioni (attenzione, non uno spettro di gradazioni!!) in cui ciascuna persona autistica prende una FORMA precisa e DIVERSA da tutte le altre persone autisitche.


Consiglio di scaricare questo quaderno, completamente gratuito, che è stato concepito e redatto come guida ad una diagnosi precoce e tempestiva, per promuovere un aiuto e sostegno alle persone con autismo e alla loro famiglie e per l’attuazione di buone prassi in ambito scolastico.  Scarica qua

La legge 104 spetta ai ragazzi con disturbi di apprendimento?

Molti genitori di ragazzi dislessici si fanno frequentemente alcune domande: “Ma la legge 104 spetta ai dislessici?”, “C’è differenza tra 104 e indennità di frequenza?”

Cerchiamo di fare chiarezza:

Legge 104: che cos’è

La legge 104/92 è la legge che tutela le persone con handicap e i loro diritti. Può usufruire dei benefici della legge 104 chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (legge 104 art. 3 comma 1)

Quindi un minore per ottenere i benefici legati alla legge 104, devono essere presenti 3 fattori contemporaneamente:

  1. una minorazione fisica (ad esempio, un danno cerebrale), psichica (ad esempio, un ritardo mentale) o sensoriale (ad esempio, un grave deficit di vista o udito);
  2. una difficoltà di apprendimento o di relazione causata dalla minorazione di cui sopra;
  3. una situazione di svantaggio sociale o emarginazione determinata dalla minorazione e dalle sue conseguenze su apprendimenti e relazioni.
Il riconoscimento dell’handicap può essere riconosciuto come non grave oppure grave.

L’handicap si definisce grave quando la minorazione (o le minorazioni) hanno ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un’assistenza continua e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (legge 104 art. 3 comma 3)

I benefici della legge 104 sono diversi a seconda che l’handicap sia considerato grave o non grave.

Indennità di frequenza: è necessario il riconoscimento legge 104?

Per richiedere l’indennità di frequenza non è necessario il riconoscimento della legge 104.

L’indennità di frequenza è stata introdotta con la legge 289 nel 1990, questa è un beneficio economico riservato ai minori che presentano difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età.

Un soggetto può ottenere entrambi i riconoscimenti, poiché l’uno non esclude l’altro, i casi possono essere:
  • si può avere il riconoscimento 104 e non usufruire di indennità di frequenza;
  • non avere il riconoscimento 104 ma usufruire di indennità di frequenza.

Da qualche anno si possono presentare insieme le richieste di indennità di frequenza e di riconoscimento 104. E anche la visita si svolge in contemporanea.

 Riconoscimento legge 104: ecco come si richiede

Per inoltrare la richiesta per il riconoscimento 104 si seguono gli stessi passaggi necessari per richiederel’indennità di frequenza.

Per questo si può presentare una domanda unica chiedendo sia l’indennità di frequenza sia il riconoscimento 104.

La commissione sarà la stessa di quando si richiede l’indennità di frequenza, in più è presente in commissione la figura di un membro esperto, ad esempio, il neuropsichiatra infantile, nel caso di un DSA e dall’assistente sociale.

Legge 104: perché si richiede

I genitori fanno richiesta della legge 104 soprattutto per ottenere i seguenti benefici:

  • Insegnante di sostegno
  • Permessi lavorativi retribuiti, che consistono in 2 ore al giorno fino ai tre anni di vita del bambino, 3 giorni lavorativi al mese in seguito; congedi parentali fino al 12° anno di vita.

L’insegnante di sostegno può essere richiesto anche nel caso il proprio figlio abbia ottenuto un riconoscimento di handicap non grave.

I permessi retribuiti ti spettano solo se tuo figlio ha un handicap grave (riconosciuto come tale dalla commissione).

DSA: legge 104

Ottenere il riconoscimento 104 per un DSA è difficile.

L’INPS non ha prodotto linee guida sui DSA e ogni commissione si regola a proprio modo.

Quindi, stando alle statistiche, è molto raro la possibilità che un DSA venga considerato portatore di una difficoltà di apprendimento conseguente a una minorazione fisica o psichica o sensoriale, ed è quasi impossibile ottenere il riconoscimento di handicap in stato di gravità.

Ne consegue che per i genitori di bambini e ragazzi con DSA non è quasi mai possibile fruire dei permessi 104 concessi a chi ha figli portatori di handicap in stato di gravità.

L’altro importante beneficio fruibile grazie al riconoscimento 104 è la presenza dell’insegnante di sostegno a scuola: le probabilità di ottenere tale agevolazione sono ridotte, ma non nulle.

Il riconoscimento 104 porta benefici a chi ha un DSA?

Poiché ad una persona con DSA difficilmente viene riconosciuto l’handicap grave, l’unica agevolazione che può ottenere è l’assegnazione dell’insegnante di sostegno.

Se un genitore ottiene il riconoscimento dell’handicap per il proprio figlio DSA, ora si deve chiedere se fosse opportuno richiedere l’assegnazione di insegnante di sostegno. IL genitore non è obbligato a comunicarlo alla scuola, nè tantomeno a richiedere l’attribuzione di ore di sostegno scolastico.

Deleghe della Buona Scuola: cosa cambia sul fronte sostegno e disabilità?

Fonte: www.disabili.com

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo di attuazione della delega sull’inclusione scolastica, al secondo posto fra le deleghe della Buona Scuola

IL CDM SI RIUNISCE – Sabato scorso, 14 gennaio 2017, il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni e con segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi. All’ordine del giorno la discussione sulle deleghe per la Legge 107/2015 (legge della Buona Scuola) e l’approvazione dei decreti legislativi di attuazione delle stesse.
Con la Legge 107/2015 il governo aveva avuto l’incarico di riordinare, semplificare e codificare le disposizioni legislative in materia di istruzione, ed aveva 18 mesi di tempo dal 13 luglio 2015, data in cui era stata emanata la legge, per procedere alle deleghe attuative e dare il via alla Riforma.
Sabato, quindi proprio allo scadere di questo anno e mezzo di tempo, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare otto decreti legislativi di attuazione dell’articolo 1, comma 180, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

LE 8 DELEGHE DELLA BUONA SCUOLA – Gli 8 decreti riguardano:
1. il sistema di formazione iniziale e di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado;
2. la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
3. la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale;
4. l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
5. il diritto allo studio;
6. la promozione e la diffusione della cultura umanistica;
7. il riordino della normativa in materia di scuole italiane all’estero;
8. l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e degli Esami di Stato.
Resta fuori soltanto la revisione del Testo unico sulla scuola per il quale sarà previsto un disegno di legge delega specifico e successivo. I provvedimenti vanno ora alle Commissioni parlamentari competenti e in Conferenza Unificata per l’apposito parere……

continua a leggere dalla fonte….

La Figura dell’educatore sociale: chi è e a che cosa serve

1. L’Educatore Sociale non è:

• un insegnante di scuola materna, elementare o media;
• un insegnante di sostegno;
• un assistente sociale;
• un operatore sociale volontario.

2. Chi è l’Educatore Sociale?

L’Educatore Sociale è un operatore educativo che ha conoscenze e competenze specifiche nel campo dell’educazione e della formazione, con particolare riferimento alle situazioni problematiche ( handicap, devianza, marginalità … ).
Infatti, si occupa dell’intervento psicopedagogico a favore dei soggetti a rischio, che realizza attraverso progetti educativi effettuabili nelle più diverse sedi.
Ma il suo ambito lavorativo non è circoscritto alle situazioni problematiche: la sua professionalità può essere investita in progetti educativi e formativi volti alla prima infanzia, all’adolescenza, all’età adulta…

3. Dove lavora?

L’Educatore Sociale esercita la sua professione :

• nelle strutture educative pre-scolastiche ( asili-nido );
• nelle strutture educative scolastiche ( scuole materne ed elementari );
• nelle strutture educative extra-scolastiche ( ludoteche, centri ricreativi e socio-educativi… );
• nelle case-famiglia per minori;
• nelle comunità familiari per diversamente abili, per tossicodipendenti, per donne in difficoltà;
• nelle carceri minorili.

Inoltre:

• nei servizi culturali ( biblioteche, circoli culturali )
• nelle imprese e nelle Pubbliche Amministrazioni…

4. Qual è il suo ruolo?

L’Educatore Sociale ha il compito di accompagnare nel processo di crescita gli utenti dei progetti che a lui vengono affidati, con le conoscenze e competenze che caratterizzano la sua professionalità.
Gli obiettivi del suo lavoro non possono essere trattati genericamente, perché variano secondo il settore considerato, nonché in situazione. Ad esempio:
• nelle strutture educative pre-scolastiche ( asili-nido ), l’Educatore si occupa dei bambini molto piccoli ( di età compresa fra 0 e 3 anni ). Effettuata una ricognizione della situazione di partenza, stila un progetto educativo che definisce nei metodi e negli obiettivi. Gli obiettivi di un progetto educativo diretto a bambini così piccoli, in linea generale, riguardano lo sviluppo psico-motorio, linguistico, socio-relazionale ( o affettivo ), e naturalmente cognitivo. In relazione ad essi, l’Educatore si attiva predisponendo metodi e strumenti adeguati alla concreta realtà educativa;
• nelle strutture educative scolastiche ( scuole materne ed elementari ), l’Educatore non è un insegnante curriculare, ma realizza progetti specifici, come possono essere, ad esempio, i laboratori teatrali;
• anche nelle strutture educative extra-scolastiche realizza progetti specifici, che rispondono ad esigenze sociali e territoriali: ad esempio, laboratori artigianali per sottrarre alla strada i minori a rischio;
• nelle case-famiglia per minori, l’Educatore accompagna nel processo di crescita i minori abbandonati o temporaneamente allontanati dalla famiglia, che necessitano di interventi educativi individualizzati: per esempio, stila e realizza un progetto psicopedagogico specifico rivolto ad un minore abusato.

Naturalmente, descrivere in poche righe il ruolo dell’Educatore non può che impoverirne il profilo professionale, che è estremamente complesso, e che puntualmente viene svalutato a livello istituzionale e sociale.
Il settore dell’educazione e della formazione è di fatti così ampio e copre un raggio di azione tale, che rende l’Educatore quasi onnipresente: egli collabora con enti pubblici e privati, ed ha familiarità con i più disparati interventi.