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La penna cancellabile sempre usata dallo studente, è ammmessa agli esami?

All’esame si devono rispettare delle procedure formali che nelle verifiche in corso d’anno possono essere ignorate e non sempre quello che è stato scritto nel PDP si può applicare.

Le prove d’esame sono documenti che vanno conservati e hanno valore legale, esattametne come non si può scrivere un contratto o un testamento con una penna cancellabile, non si può fare con un compito d’esame che potrebbe essere successivamente modificato  per favorire o sfavorire un candidato.

Molti diranno che queste cose non succedono, ma la regola vale lo stesso.

Se fosse l’esame di un concorso pubblico sarebbe fuori discussione.

Una soluzione al problema sarebbe far usare allo studente un PC così che possa correggere ogni volta che vuole, ma alla consegna il documento verrà stampato e non sarà più possibile una modifica.

Oppure si può far usare la penna cancellabile allo studente poi alla consegna fotocopiare la prova in modo da avere una copia non modificabile conforme all’originale, per eliminare ogni timore di manomissione.

Ma il dirigente e il deve accettare questa modalità.

Per un alunno con programmazione differenziata che non sosterrà tutte le prove d’esame o sosterà soltanto il colloquio orale, come dev’essere compilata la griglia di valutazione?

Se l’alunno con programma differenziato (percorso C) non  sostiene tutte le prove d’esame il punteggio va determinato proporzionalmente  OM 55 del 2024  art. 24 comma 9

“9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti
gli studenti della classe di riferimento”.

Se sostiene solo la prova orale tutti i punti disponibili per l’esame possono quindi essere assegnati all’orale.

E’ possibile usare il PC personale agli Esami di Stato?

Sì, è possibile ma negli ultimi anni è diventato sempre più difficile, le scuole non negano a priori il suo utilizzo, ma rifiutano che vengano usati  i computer personali e preferiscono che siano utilizzati quelli della scuola, non capendo che ogni PC diventa uno strumento del tutto personale allo studente, che lo organizza come meglio gli si addice e addirittura ci sono diversi programmi che permettono di personalizzare l’interfaccia grafica, quindi lo studente usando uno strumento non suo si troverà comunque in difficoltà.

Il motivo di questa resistenza da parte della scuola sull’uso del PC personaale è per la “paura” che all’interno ci siano dei file che il candidato possa consultare, cosa che dal mio punto di vista trovo assurda, perchè,  come prima cosa visto che i candidati possono liberamente consultare mappe, tabelle e formulari, non capisco perchè possono farlo in formato cartaceo ma non in formato digitale, poi per quanto riguarda gli  eventuali lilbri digitali, che possano essere all’interno del PC, non credo che anche se il candidato li avesse si metterebbe a consultarli visto che ha una difficoltà di lettura considerevole, comprovata da una  certificazione clinica, ma questa è una mia personalissima opinione.

Comunque, considerato tutto,  il MIUR stesso da delle indicazioni sul come utilizzare il PC personale degli studenti  nelle FAQ per gli esami di Stato:

  •  si può lasciare il computer in consegna a scuola in modo che la commissione, con l’ausilio del personale tecnico della scuola, possa accertare che tale computer contenga solo il sistema operativo e i programmi e i software necessari allo svolgimento della prova stessa. In alternativa per evitare di dover cancellare cose che poi potranno servire (non negli esami), la cosa più semplice è chiedere se può essere accettabile creare un nuovo utente con accesso solo al sistema operativo, e non ai documenti, e bloccare con una password l’utente principale che conoscerà solo la commission che sarà poi comunicata allo studente alla fine dell’esame. 

Fino a qualche anno fa sul sito del MIUR c’era una lettera di richiesta per l’utilizzo del computer , proprio a testimonianza che si poteva utilizzare (modulo)–> purtroppo però da quando hanno rifatto il sito questa lettera non è stata più reinserita (io la usai per mia figlia) qui trovate una copia se dovesse servirvi Modulo richiesta per uso pc personale agli esami di stato redatto dal MIUR (QUA trovate la stessa lettera in  forma editabile).

Per l’esame di maturità, non ci può essere la connessione ad internet, è espressamente vietato dalla normativa
Adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – anno scolastico 2023-2024

Esami di fine ciclo per gli studenti con BES che non rientrano nelle leggi 170/10 e 104/92

Gli studenti con BES che non rientrano nelle leggi 170/10 e 104/92, il Ministero li divide in 2 sottoclassi:

  • studenti che hanno un PDP basato su una  certificazione clinica
  • studenti che hanno un PDP MA SENZA UNA  certificazione clinica ( possono essere ad esempio ragazzi appena giunti in Italia, ragazzi che hanno problematiche familiari, problematiche di altro genere)

ESAMI DI FINE I° CICLO

Per gli studenti che hanno in PDP basato su una certificazione clinica agli esami potranno usufruire di tutti gli strumenti compensativi previsti nel loro PDP.

Per gli studenti che non hanno una ceretificazione clinica agli esami non potranno usufruire di nessuno degli strumenti previsti nei loro PDP.

Questo perchè E’ ancora in vigore la nota 5772 del 2019 pag 2 che dice:
«Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.»

Ci vuole quindi una certificazione clinica.

Si sperava che questa disposizione fosse corretta, come ha fatto INVALSI (che aveva una limitazione analoga e nell’anno 2024 l’ha tolta) o come è previsto nell’OM degli esami del secondo ciclo dove da anni si possono applicare le personalizzazioni ai candidati con altri BES anche senza certificazione a anche senza PDP.

Purtroppo ad oggi non è cambiato nulla.

ESAMI DI II° CICLO

ALLE SUPERIORI LA COSA CAMBIA…

La normativa nel II ciclo non fa più distinzioni  fra PDP basati su certificazioni clinica o no, tutti gli studenti con un PDP possono usare gli strumenti compensativi agli esami di maturità.