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Ad alunna con disabilità viene assegnato docente sostegno non specializzato, genitori ricorrono e Ministero viene condannato

Fonte: Orizzonte Scuola

Il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Istruzione per aver assegnato a un’alunna con disabilità un docente privo di specializzazione nel sostegno. La vicenda è stata resa nota dalla Federazione First (Federazione italiana rete sostegno e tutela), che ha denunciato il caso come una violazione del diritto all’istruzione inclusiva.

Secondo quanto riportato da First, l’alunna, iscritta a una scuola elementare, aveva ricevuto un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quelle previste dal Piano educativo individualizzato (Pei). Infatti, erano state assegnate 18 ore settimanali, rispetto alle 22 ore richieste nel Pei, e il sostegno era stato affidato a due docenti, di cui solo uno in possesso della specializzazione per 13 ore settimanali, mentre l’altro, per 5 ore, non aveva il titolo richiesto.

La motivazione del tribunale

Per il Tribunale di Roma, questa assegnazione ha rappresentato un trattamento discriminatorio, in quanto avrebbe compromesso il percorso formativo dell’alunna, causando un danno irreparabile.

Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico competente sono stati obbligati ad assegnare un docente specializzato per tutte le ore previste dal Pei, in conformità con la normativa vigente sull’inclusione scolastica.

Le richieste della Federazione First

La Federazione First ha espresso soddisfazione per la sentenza, sottolineando l’importanza di garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità. In particolare, ha auspicato che il Ministero dell’Istruzione adotti misure per evitare situazioni simili in futuro, stabilendo il principio che nessun docente privo di specializzazione possa sostituire un insegnante di sostegno qualificato.

Cosa dice la normativa rispetto al freddo che si ritrova sovente nelle aule scolastiche nei mesi invernali?

Nelle aulle scolastiche la temperatura ambientale dovrebbe essere di 20° con una tolleranza di 2 gradi.

Legge 23 del 1996 – Edilizia Scolastica

“5.3.11. Temperatura ed umidità relativa dell’aria degli ambienti – La temperatura degli ambienti  adibiti ad usi scolastici dovrà essere assicurata, in condizioni invernali, da un adatto impianto di
riscaldamento capace di assicurare in tutti gli ambienti, quando all’esterno si verificano le  condizioni invernali di progetto, le seguenti condizioni interne: temperatura ……. 20 °C ± 2 °C”

Un alunno con disabilità può usare il PC in classe e agli esami di Stato?

Certamente!

 

E’ previsto, da oltre trent’anni, dalla L. 104 del 1992 art. 16 c. 4:
«4. Gli alunni (handicappati) con disabilità sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.»

Va previsto nel PEI e inserito dal CdC nel documento del 15 maggio.

Obbligo scolastico per alunni con disabilità

All’obbligo di istruzione si può derogare in caso di disabilità, spetta alla famiglia decidere quale sia la soluzione migliore per il ragazzo.

La norma (DLGS 274/94 art. 114 c. 5 ) dice che non si procede contro le famiglie che non mandano i figli a scuola se lo giustificano “con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi”.

Il decreto Caivano del 2023 che ha definito procedure più rigide contro l’evasione scolastico ha modificato l’art 11 del Dlgs 274 ma ha lasciato intatta questa norma del comma 5.

Qual è la normativa di riferimento sull’istruzione domiciliare?

Sono parecchie le norme che tutelano il diritto all’istruzione anche quando non è possibile la frequenza scolastica ordinaria, ma conviene partire dalle Linee di indirizzo nazionali sull’istruzione ospedaliera e domiciliare pubblicate dal MIUR nel giugno del 2019.

Secondo il Dlgs 66/17 art. 16 si attiva per gli alunniper i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate (per tutti gli alunni, non solo quelli con disabilità . Legge 104/92). 

Nel 2019 il DL 96  ha modificato il DL 66/17, introducendo in particolare due nuovi commi all’art. 16 sull’Istruzione Domiciliare, il 2-bis e il 2-ter, che avrebbero dovuto regolare in particolare la partecipazione degli insegnanti di sostegno.

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.

2-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.
2-ter. Dall’attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell’istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il decreto attuativo previsto nel comma 2-bis non è ancora stato emanato.

La DAD che si faceva durante la pandemia non è più proponibile ma nessuno vieta alla scuola di collegare l’alunno assente a distanza se ritenuto utile, il DPR 275/99 art. 4 comma 2  sull’autonomnia dice chiaramente che per raggiungere il successo formativo la scuola può attivare tutte le forme di flessibilità che ritiene opportune.


L’insegnante di sostegno è obbligato a recarsi a domicilio? Per quante ore? Come viene organizzato il suo orario?

 

In base alle attuali norme contrattuali, non è obbligato.

La sede di lavoro dell’insegnante è la sua scuola di titolarità e non può essere costretto a recarsi altrove senza considerare distanze, eventuali difficoltà di trasporto o altro.

È uno degli aspetti che avrebbe dovuto chiarire il decreto ministeriale previsto dall’art. 16 c- 2-bis del DL 66/17, ma, come già detto, il decreto attuativo ancora non è stato emanato.

Se accetta, l’incarico va formalizzato e le ore svolte a domicilio vanno considerate nel normale orario di servizio.

In base ai bisogni e alle esigenze didattiche si deciderà quante ore dedicare all’istruzione domiciliare, quante ad eventuali attività didattiche a distanza o altro. 

Se questa organizzazione è prevista per tutto l’anno deve certamente essere esplicitata e condivisa nel PEI.