Archivi categoria: Legge e diritti

Un alunno con disabilità può usare il PC in classe e agli esami di Stato?

Certamente!

 

E’ previsto, da oltre trent’anni, dalla L. 104 del 1992 art. 16 c. 4:
«4. Gli alunni (handicappati) con disabilità sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.»

Va previsto nel PEI e inserito dal CdC nel documento del 15 maggio.

Obbligo scolastico per alunni con disabilità

All’obbligo di istruzione si può derogare in caso di disabilità, spetta alla famiglia decidere quale sia la soluzione migliore per il ragazzo.

La norma (DLGS 274/94 art. 114 c. 5 ) dice che non si procede contro le famiglie che non mandano i figli a scuola se lo giustificano “con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi”.

Il decreto Caivano del 2023 che ha definito procedure più rigide contro l’evasione scolastico ha modificato l’art 11 del Dlgs 274 ma ha lasciato intatta questa norma del comma 5.

Qual è la normativa di riferimento sull’istruzione domiciliare?

Sono parecchie le norme che tutelano il diritto all’istruzione anche quando non è possibile la frequenza scolastica ordinaria, ma conviene partire dalle Linee di indirizzo nazionali sull’istruzione ospedaliera e domiciliare pubblicate dal MIUR nel giugno del 2019.

Secondo il Dlgs 66/17 art. 16 si attiva per gli alunniper i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate (per tutti gli alunni, non solo quelli con disabilità . Legge 104/92). 

Nel 2019 il DL 96  ha modificato il DL 66/17, introducendo in particolare due nuovi commi all’art. 16 sull’Istruzione Domiciliare, il 2-bis e il 2-ter, che avrebbero dovuto regolare in particolare la partecipazione degli insegnanti di sostegno.

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.

2-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.
2-ter. Dall’attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell’istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il decreto attuativo previsto nel comma 2-bis non è ancora stato emanato.

La DAD che si faceva durante la pandemia non è più proponibile ma nessuno vieta alla scuola di collegare l’alunno assente a distanza se ritenuto utile, il DPR 275/99 art. 4 comma 2  sull’autonomnia dice chiaramente che per raggiungere il successo formativo la scuola può attivare tutte le forme di flessibilità che ritiene opportune.


L’insegnante di sostegno è obbligato a recarsi a domicilio? Per quante ore? Come viene organizzato il suo orario?

 

In base alle attuali norme contrattuali, non è obbligato.

La sede di lavoro dell’insegnante è la sua scuola di titolarità e non può essere costretto a recarsi altrove senza considerare distanze, eventuali difficoltà di trasporto o altro.

È uno degli aspetti che avrebbe dovuto chiarire il decreto ministeriale previsto dall’art. 16 c- 2-bis del DL 66/17, ma, come già detto, il decreto attuativo ancora non è stato emanato.

Se accetta, l’incarico va formalizzato e le ore svolte a domicilio vanno considerate nel normale orario di servizio.

In base ai bisogni e alle esigenze didattiche si deciderà quante ore dedicare all’istruzione domiciliare, quante ad eventuali attività didattiche a distanza o altro. 

Se questa organizzazione è prevista per tutto l’anno deve certamente essere esplicitata e condivisa nel PEI.

 

 

DDL Valditara – Tornano i giudizi alla Primaria e cambiano le norme sul voto in condotta (2024)

La riforma del DDL Valditara è legge  Legge 150 del 2024

Il DDL Valditara riassunto in breve:

Da oggi per gli studenti italiani sarà necessario un buon voto in condotta per accedere all’anno successivo.

Per la scuola primaria

Torna il giudizio sintetico in pagella (come:  insufficiente, sufficiente, buono e distinto).


Per la scuola secondaria di I° grado

Il voto in condotta sarà numerico e avrà un peso e farà media con tutte le altre discipline


 Per le scuole secondarie di I e II grado

Con un voto inferiore a 6 lo studente non sarà ammesso alla classe successiva

Con le nuove regole,  la bocciatura potrà scattare “a fronte di comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto”.

 Per le scuole secondarie di  II grado

Con il 6 in condotta

Il giudizio per chi prenderà 6 resterà in sospeso: dopo le vacanze lo studente o la studentessa dovranno presentare un elaborato critico in materia di cittadinanza e costituzione, se non risulterà sufficiente scatterà la bocciatura

Qualora si tratti di studenti dell’ultimo anno, l’elaborato verrà discusso durante il colloquio orale dell’esame di Stato. 


Il voto in condotta influirà anche sui crediti per accedere agli esami di fine ciclo.

Altra novità che riguarda gli studenti bravi nell’apprendimento ma esuberanti: se per il loro comportamento prenderanno un voto inferiore al nove non potranno aspirare al massimo dei crediti scolastici da cui dipende quasi la metà del voto finale degli esami di fine ciclo.


ANCHE PER LO STUDENTE CHE VIENE SOSPESO NELLA SECONDARIA DI II GRADO

Nel caso di provvedimenti che prevedono fino a 2 giorni, lo studente non starà a casa, ma farà attività educative a scuola (legate alle azioni che hanno causato la sospenzione).

Se la sospenzione supera i 2 giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale in strutture stabilite (saranno coinvolti in attività di cittadinanza solidale presso enti convenzionati, come ospedali o case di riposo).


Per gli studenti della secondaria di Primo grado le nuove norme sono in vigore da subito.

Per gli studenti delle secondarie di Secondo grado si dovrà aspettare il decreto attuativo, che si prevede arriverà entro breve.

Chi commette reati a danni di un docente o di  un qualsiasi membro del personale scolastico (studenti o familiari)

Oltre all’eventuale risarcimento del danno, dovrà pagare una multa da 500 a 10.000 euro.

Un passo in avanti per responsabilizzare i ragazzi e restituisca autorevolezza ai docenti, ha dichiarato il ministro Valditara.


 

Si può programmare un GLO di un quarto d’ora?

La normativa non stabilisce quanto deve durare il GLO ma dice chiaramente cosa deve essere fatto in questi incontri:

  • elaborare e approvare il PEI nel primo;
  • verificare i risultati in quelli intermedi  (anche se ce ne fossero più di uno);
  • verificare i risultati e quantificare le risorse nell’ultimo.

Se viene dato un tempo prestabilito irrisorio, come 15 minuti è assolutamente impossibile anche solo leggere velocemente il documento, tanto meno analizzarlo e discuterlo per poter arrivare a una formale approvazione.

È comprensibile che le scuole che hanno molti studenti e di conseguenza GLO da organizzare cerchino di ottimizzare i tempi, ma devono anche organizzarli in modo che tutto quello che si deve fare venga effettivamente fatto.

Una buona pratica è certamente quella di consegnare ai membri, prima dell’incontro, la bozza del PEI da approvare, evitando quindi di doverlo leggere seduta stante.

Quindi se non viene fatto spontaneamente, e di solito NON VIENE FATTO, i genitori dovrebbero richiedere, meglio se per iscritto, di ricevere una copia del PEI qualche giorno prima del GLO per poterlo leggere e analizzare insieme agli specialisti, nell’eventualità che ci fossero dei punti da modificare, discuterne  con l’insegnante di sostegno o altro insegnante che materialmente redige il documento e arrivare all’incontro con il PEI pronto per essere approvato, il quale in quella sede può benissimo non essere neanche letto, se la richiesta non sarà accolta meglio non approvare il PEI e chiedere nuovo incontro del GLO immediato.

Secondo il DL 182/20  art. 4 c. 9
«I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.»

Da notare che si parla sia di PEI “discusso” (ossia della bozza esaminata durante il GLO) che “approvato”, ossia il testo definitivo.

Poiché anche i genitori sono membri del GLO, questo diritto vale ovviamente anche per loro.

 

Inoltre nelle Linee Guide allegate sempre al DL 182/20  è ulteriormente specificato questo diritto a pag 11 è scritto «Tutti i membri del GLO RICEVONO la DOCUMENTAZIONE utilizzata nell’incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. » ciò significa che i genitori non devono solo ascoltare durante il GLO ciò che è scritto nel PEI ma devono avere una copia della BOZZA (=altrimenti di quale altra documentazione si parlerebbe?). 

È molto difficile discutere adeguatamente un documento complesso come come il PEI in 15 minuti, ce ne vogliono di più solo per leggerlo, ma se neppure si dà la possibilità di accedere alla bozza prima dell’incontro possiamo ritenere certo che si arriverà alla conclusione dei lavori senza aver raggiunto lo scopo del GLO, ossia approvare il PEI.