Archivi categoria: Legge e diritti

Qual è la normativa di riferimento sull’istruzione domiciliare?

Sono parecchie le norme che tutelano il diritto all’istruzione anche quando non è possibile la frequenza scolastica ordinaria, ma conviene partire dalle Linee di indirizzo nazionali sull’istruzione ospedaliera e domiciliare pubblicate dal MIUR nel giugno del 2019.

Poche settimane dopo la pubblicazione di queste Linee di Indirizzo, è stato approvato il DL 96/19 che ha modificato il DL 66/17, introducendo in particolare due nuovi commi all’art. 16 sull’Istruzione Domiciliare, il 2-bis e il 2-ter, che avrebbero dovuto regolare in particolare la partecipazione degli insegnanti di sostegno.

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.

2-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.
2-ter. Dall’attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell’istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il decreto previsto nel comma 2-bis non è ancora stato emanato (gennaio 2024).

Da ricordare infine il regolamento sull’autonomia scolastica, DPR 275/99, in particolare l’art. 4 c. 2 sulla flessibilità didattica dove si dice che le scuole possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune.

DDL Valditara – Tornano i giudizi alla Primaria e cambiano le norme sul voto in condotta (2024)

La riforma del DDL Valditara è legge  Legge 150 del 2024

Il DDL Valditara riassunto in breve:

Da oggi per gli studenti italiani sarà necessario un buon voto in condotta per accedere all’anno successivo.

Per la scuola primaria

Torna il giudizio sintetico in pagella (come:  insufficiente, sufficiente, buono e distinto).


Per la scuola secondaria di I° grado

Il voto in condotta sarà numerico e avrà un peso e farà media con tutte le altre discipline


 Per le scuole secondarie di I e II grado

Con un voto inferiore a 6 lo studente non sarà ammesso alla classe successiva

Con le nuove regole,  la bocciatura potrà scattare “a fronte di comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto”.

 Per le scuole secondarie di  II grado

Con il 6 in condotta

Il giudizio per chi prenderà 6 resterà in sospeso: dopo le vacanze lo studente o la studentessa dovranno presentare un elaborato critico in materia di cittadinanza e costituzione, se non risulterà sufficiente scatterà la bocciatura

Qualora si tratti di studenti dell’ultimo anno, l’elaborato verrà discusso durante il colloquio orale dell’esame di Stato. 


Il voto in condotta influirà anche sui crediti per accedere agli esami di fine ciclo.

Altra novità che riguarda gli studenti bravi nell’apprendimento ma esuberanti: se per il loro comportamento prenderanno un voto inferiore al nove non potranno aspirare al massimo dei crediti scolastici da cui dipende quasi la metà del voto finale degli esami di fine ciclo.


ANCHE PER LO STUDENTE CHE VIENE SOSPESO NELLA SECONDARIA DI II GRADO

Nel caso di provvedimenti che prevedono fino a 2 giorni, lo studente non starà a casa, ma farà attività educative a scuola (legate alle azioni che hanno causato la sospenzione).

Se la sospenzione supera i 2 giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale in strutture stabilite (saranno coinvolti in attività di cittadinanza solidale presso enti convenzionati, come ospedali o case di riposo).


Per gli studenti della secondaria di Primo grado le nuove norme sono in vigore da subito.

Per gli studenti delle secondarie di Secondo grado si dovrà aspettare il decreto attuativo, che si prevede arriverà entro breve.

Chi commette reati a danni di un docente o di  un qualsiasi membro del personale scolastico (studenti o familiari)

Oltre all’eventuale risarcimento del danno, dovrà pagare una multa da 500 a 10.000 euro.

Un passo in avanti per responsabilizzare i ragazzi e restituisca autorevolezza ai docenti, ha dichiarato il ministro Valditara.


 

Si può programmare un GLO di un quarto d’ora?

La normativa non stabilisce quanto deve durare il GLO ma dice chiaramente cosa deve essere fatto in questi incontri:

  • elaborare e approvare il PEI nel primo;
  • verificare i risultati in quelli intermedi  (anche se ce ne fossero più di uno);
  • verificare i risultati e quantificare le risorse nell’ultimo.

Se viene dato un tempo prestabilito irrisorio, come 15 minuti è assolutamente impossibile anche solo leggere velocemente il documento, tanto meno analizzarlo e discuterlo per poter arrivare a una formale approvazione.

È comprensibile che le scuole che hanno molti studenti e di conseguenza GLO da organizzare cerchino di ottimizzare i tempi, ma devono anche organizzarli in modo che tutto quello che si deve fare venga effettivamente fatto.

Una buona pratica è certamente quella di consegnare ai membri, prima dell’incontro, la bozza del PEI da approvare, evitando quindi di doverlo leggere seduta stante.

Quindi se non viene fatto spontaneamente, e di solito NON VIENE FATTO, i genitori dovrebbero richiedere, meglio se per iscritto, di ricevere una copia del PEI qualche giorno prima del GLO per poterlo leggere e analizzare insieme agli specialisti, nell’eventualità che ci fossero dei punti da modificare, discuterne  con l’insegnante di sostegno o altro insegnante che materialmente redige il documento e arrivare all’incontro con il PEI pronto per essere approvato, il quale in quella sede può benissimo non essere neanche letto, se la richiesta non sarà accolta meglio non approvare il PEI e chiedere nuovo incontro del GLO immediato.

Secondo il DL 182/20  art. 4 c. 9
«I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.»

Da notare che si parla sia di PEI “discusso” (ossia della bozza esaminata durante il GLO) che “approvato”, ossia il testo definitivo.

Poiché anche i genitori sono membri del GLO, questo diritto vale ovviamente anche per loro.

 

Inoltre nelle Linee Guide allegate sempre al DL 182/20  è ulteriormente specificato questo diritto a pag 11 è scritto «Tutti i membri del GLO RICEVONO la DOCUMENTAZIONE utilizzata nell’incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. » ciò significa che i genitori non devono solo ascoltare durante il GLO ciò che è scritto nel PEI ma devono avere una copia della BOZZA (=altrimenti di quale altra documentazione si parlerebbe?). 

È molto difficile discutere adeguatamente un documento complesso come come il PEI in 15 minuti, ce ne vogliono di più solo per leggerlo, ma se neppure si dà la possibilità di accedere alla bozza prima dell’incontro possiamo ritenere certo che si arriverà alla conclusione dei lavori senza aver raggiunto lo scopo del GLO, ossia approvare il PEI.

Sostegno, possibile ridurre le ore di assistenza specialistica per esigenza di bilancio

Fonte: Ansa

L’assistenza specialistica* scolastica per gli studenti con disabilità può essere garantita soltanto nei limiti delle risorse nella disponibilità degli enti locali.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza 1798/2024) respingendo il ricorso di due genitori di un ragazzo con disabilità.

Il Consiglio di stato con questa sentenza applica rigorosamente la legge esistente (e non poteva fare altrimenti!) in particolare il Dlgs 66 del 2017 che dice che il GLO propone, non decide, le risorse necessarie per l’inclusione e che, all’art. 3 c. 5, dice che “gli enti locali provvedono ad assicurare il personale di assistenza* «nei limiti delle risorse disponibili” .

Pioggia di critiche alla sentenza, dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, alla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (Fish) e al M5s.

“La pronuncia del Consiglio di Stato sull’assistenza agli studenti con disabilità – afferma Locatelli – dal mio punto di vista non è giusta, sono molto dispiaciuta e sono vicina alla famiglia che ha reagito per chiedere il rispetto dei diritti per il proprio figlio e sostegni più equi, purtroppo senza un buon esito. Si tratta – ha aggiunto – di una sentenza isolata di una sezione del Consiglio di stato. Mi auguro quindi che, a breve, lo stesso Consiglio di stato possa riunirsi in Adunanza Plenaria per dare una risposta univoca e giusta, anche alle tante situazioni pendenti, che valga per tutti gli studenti con disabilità, e che garantisca ad ognuno gli stessi diritti di partecipazione e di accompagnamento alla crescita dal punto di vista scolastico, sociale, civile e culturale nel nostro Paese”.

“La priorità deve essere quella di garantire l’inclusione, tutelare i diritti e valorizzare le competenze e i talenti di ogni persona, a partire dalla scuola e con tutti i dovuti sostegni – sottolinea la ministra-. La riforma sulla disabilità che stiamo attuando va in questa direzione e sono profondamente convinta che tutti, ognuno nel suo ruolo, dobbiamo contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie”.

Di “duro colpo per i diritti degli studenti con disabilità” parla la Fish, secondo cui la sentenza “rischia di minare i diritti costituzionalmente garantiti e rappresenta un grave passo indietro nella tutela dei diritti fondamentali”, in primis “negando il diritto all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, che nella sentenza è declassato ad un semplice interesse legittimo, subordinato alle disponibilità di bilancio degli enti locali.

Questo contrasta apertamente con la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, tra cui la sentenza n. 275/16″.

Il pronunciamento del Consiglio di Stato, afferma Gilda Sportiello, deputata del M5s e componente della commissione Affari sociali, “lascia l’amaro in bocca e ricorda ancora una volta quanto sia importante e non più rinviabile l’intervento dello Stato che deve assumersi la responsabilità di garantire gli stessi diritti per tutti e tutte. Per questo ho presentato una proposta di legge affinché mai più venga negato il diritto allo studio agli studenti e alle studentesse con disabilità: è inconcepibile che diritti fondamentali siano subordinati a ragioni di spesa”.

 

*(Assistenza specialistica = si distingue in assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ma poi ci sono regioni che chiamano gli "operatori" in maniera diversa, es. PEA (personale educativo assistenziale), OEPAC, ASACOM, ecc...)

 

 

 

Permanenza di un anno alla scuola dell’infanzia

È possibile chiedere la permanenza alla scuola dell’infanzia per un ulteriore anno dopo il sesto anno di età?

Le norme sulla permanenza all’infanzia, confermate anche nelle circolari delle iscrizioni per l’anno 2020 vedere la n. 20651 del 12/11/20 pag. 10 troviamo scritto: “Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale.”

I genitori possono chiedere la permanenza all’infanzia ma la decisione finale spetta al dirigente che, se la rifiuta, dovrà adeguatamente motivarla.

Vedere  Nota n. 40055/2023 sulle iscrizioni a pag. 10:
«Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale».

L’ultima decisione spetta al dirigente che nel caso non accetti la permanenza deve motivare la la decisione per iscritto.

Se la documentazione prodotta dalla famiglia è considerata sufficiente ma il dirigente dà parere contrario ci si può rivolgere al TAR.

Ci sono diverse sentenze del TAR che hanno accolto la richiesta dei genitori, cercare con Google “permanenza infanzia sentenza TAR”.

A pag 19 della nota n. 20651 del 12/11/20 viene esclusa la possibilità di andare oltre i sette anni, ossia di ripetere il trattenimento per una seconda volta.

In questi casi c’è un’altra strada che si può tentare e proporre alla scuola, del tutto informale: si tratta di approvare un progetto che qualcuno chiama di “anno ponte” o “frequenza mista” che prevede che il bambino sia formalmente iscritto alla primaria ma di fatto continui a frequentare la scuola dell’infanzia, come prima.

Avrà un insegnante di sostegno della primaria, ma per il resto non cambia nulla per lui.

Questa sistemazione può durare per tutto l’anno o solo per alcuni mesi, se nel frattempo si valuta sia conveniente il passaggio.

Se rimane all’infanzia fino a giugno, alla fine dell’anno sarà dichiarato respinto e l’anno successivo sarà formalmente e regolarmente in prima.

Se primaria e infanzia fanno parte di uno stesso istituto comprensivo si può fare senza tanti problemi. Più complesso, ma non impossibile, se sono coinvolti due istituti diversi perché per farlo va sottoscritta una convenzione.