Archivi categoria: Legge e diritti

Se a causa della lentezza della burocrazia di ASL e INPS la certificazione di disabilità tarda ad arrivare, cosa fare?

La scuola piò  sollecitare gli specialisti ASL,  e intanto  avvalersi della normativa sui BES e redigere un PDP, con tutti gli accorgimenti del caso. con il consenso dei genitori.

Oppure può comunque mettere in atto tutte le forme di adattamento che ritiene necessarie per aiutare e sostenere gli alunni (del resto si apprende solo ciò che si può) in attesa di una diagnosi più precisa sui bisogni.

In alcune scuole il GLO si riunisce senza i genitori per circa 30 minuti, è corretto?

E’ una pratica assolutamente scorretta.

I genitori sono membri di diritto del GLO ed è un abuso convocarlo senza di loro.

Gli insegnanti se vogliono si riuniscono da soli, ma non sarà un incontro del GLO.

Insegnanti e specialisti non si possono incontrare e parlare di un alunno con disabilità senza il coinvolgimento, o almeno il consenso, dei genitori.

E’ possibile personalizzare obiettivi e modalità di valutazione in un alunno della scuola secondaria di I grado e II grado con diagnosi di DSA?

E’ possibile nel rispetto del DL 5669/11
Riguardo gli obiettivi l’art. 4 c. 2:

“2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo”.

Riguardo le modalità di valutazione, l’art. 6. c. 2:

“2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.

Per la valutazione si veda anche il DL 21/17 art. 11 c. 10, molto simile.

 

Se i genitori decidono che il loro figlio non ha più bisogno del docente di sostegno, cosa accade? Si può comunque redigere il PEI?

Il sostegno è stato richiesto dai genitori consegnando alla scuola una documentazione/certificazione, poi il GLO (di cui fanno parte anche i genitori) ha quantificato le ore di sostegno necessarie.

A seguito di questa richiesta la scuola ha assunto un insegnante, investendo quindi risorse pubbliche.

In seguito possono accedere delle cose che possano portare i genitori del ragazzo con disabilità a decidere di togliere il sostegno,  i motivi possono essere molteplici, ma i più frequenti sono due:

  1. lo studente ha raggiunto un grado di autonomia tale da non aver più bisogno del decente di sostegno
  2. incompatibilità fra studente e docente di sostegno tanto grave da essere deleteria o creare addirittura una regressione nel ragazzo (la sostituzione del docente assegnato è  quasi impossibile).

I genitori possono liberamente, e in autonomia, ritirare la documentazione/certificazione e in quel caso il ragazzo non sarà più considerato alunno con disabilità, non avrà sostegno ma neppure il PEI.

  • Nel caso la famiglia decida di ritirare la certificazione si può anche  decidere di inserire lo studente in situazione di Alunno con Bisogni Educativi Speciali e redigere un PDP al posto del PEI.

 

  • Se viceversa la certificazione rimane, per la scuola è ancora un alunno con disabilità ma gli interventi di personalizzazione possono essere liberamente calibrati, anche tenendo conto delle richieste della famiglia. Il GLO può decidere, ad esempio, di sospendere il sostegno mantenendo però alcune tutele nella valutazione e di decidere alla fine dell’anno se rinunciare a tutto definitivamente. In questo modo ci sarebbe il vantaggio, oltre che di poter ripristinare il sostegno in caso di necessità, di mantenere le ore alla scuola, da usare per altre situazioni, mentre con il ritiro della certificazione andrebbero restituite all’UST.

In ogni caso,  si dovrà cerchare di trovare un accordo da entrambe le parti (famiglia/scuola), si spera in modo responsabile.

La scuola può chiedere di ridurre l’orario scolastico giornaliero, magari solo perché l’insegnante di sostegno non copre tutte le ore?

Con il recente decreto correttivo sul PEI Dlgs 153 del 2023  (versione non ufficiale redatta da “Aiuto Dislessia.net”) art. 13 c. 2/a è stato regolato in modo più rigido l’eventuale orario ridotto che è possibile solo per motivi di tipo sanitario, su richiesta della famiglia e dei clinici.

La scuola non può più chiedere o concedere (nel caso fosse la famiglia a richiederlo) un orario di scuola ridotto per esigenze organizzative,  come ad esempio quando l’insegnante di sostegno non copra tutte le ore scolastiche, lo studente non è del solo insegnante di sostegno ma di tutto il corpo docente.

Ma lo può concedere solo per esigenze di tipo sanitario (terapie o altro).

Per quanto riguarda gli studenti che, per ragioni sanitarie entrano a scuola in ritardo o ne escono prima o entrambi, anche se giustificate vanno comunque documentate nel registro di classe, che è un atto pubblico e formale da cui deve sempre risultare chi è presente a scuola e chi no.

Quando viene autorizzato un orario diverso, si esonerano i genitori dal chiedere ogni volta il permesso per entrare o uscire, ma nel registro di classe deve risultare che il tale alunno non c’è, anche eventualmente con un’annotazione permanente.

Formalmente si tratta di assenze tant’è che nella secondaria vanno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico (sono previste eccezioni, come è noto, ma il CdC deve dichiarare che la valutazione è possibile anche se il numero di assenze è elevato).

Le riduzioni di orario vanno sempre approvate dal GLO, soprattutto se determinate da valutazioni di opportunità (“non ce la fa a fare 6 ore”).