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I GLO devono essere in presenza o on line? 

Il decreto DL 182/20  art. 4 c. 6 dice espressamente che gli incontri del GLO possono svolgersi a distanza.

E’ una norma permanente, non legata all’emergenza covid.

Gli incontri del GLO sono convocati dal dirigente che decide anche se tenerlo in presenza o a distanza, ma anche in modo misto.

«6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.»

 

Come viene convocato il GLO?

Il GLO è convocato dal Dirigente o da un suo delegato (mezzo mail a tutti i membri) con un CONGRUO preavviso in modo di dare la possibilità a tutti i  di organizzarsi per partecipare DL 182/20  art. 4 c. 7:

«7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo 3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione».

La convocazione va fatta in maniera ufficiale come da linee guida allegate al DL 182/20  «La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico»   quindi o tramite cartaceo o posta istituzionale, mai con un messaggio WhatsApp o una telefonata. 


Il GLO è valido anche se non  tutti i membri sono presenti DL 182/20  art. 4 c 4

«4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.»

Sul PEI vanno scritte anche eventuali attività svolte fuori dall’aula

Gli studenti con disabilita hanno diritto a rimanere nella loro classe insieme ai compagni, ma possono essere necessari  per loro dei “progetti o degli interventi fuori dall’aula”, i quali non possono essere improvvisati ma vanno adeguatamente programmati ed  inseriti nel PEI nella sezione 9, precisando, almeno in linea generale cosa si andrà a fare:

Dalle Linee Guida allegate al DL 182/20 pag. 48.
  • quali risorse professionali sono coinvolte (docente di sostegno, assistente, docenti curricolari etc.);
  • se l’attività si svolge in modalità cooperativa, in piccolo gruppo con forme di tutoraggio tra pari o – per comprovate esigenze educativo-didattiche – a livello individuale;
  • le motivazioni a supporto di questa scelta, anche in considerazione di una eventuale
    compensazione per la mancata partecipazione alle attività che contemporaneamente sono
    previste nella sezione o in classe.

Se si tratta di attività occasionali, non è necessario fornire ulteriori specificazioni.

 

 

Le firme del PEI 

I membri del GLO (TUTTI) devono apporre la loro firma per approvazione in due momenti distinti, Linee Guida allegate al DL 182/20  pag. 1):

  • Nell’approvazione del PEI iniziale
  • Nell’approvazione del PEI finale (o nel caso di nuova certificazione nel PEI provvisorio) 

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Il PEI intermedio non deve essere firmato. 

Anche gli studenti (scuola secondaria di II grado) se in grado di capire, possono firmare il PEI essendo membri del GLO, anche se sono minorenni. 


ATTENZIONE

Solo il GLO può approva il PEI quindi è illecito chiedere ai genitori di firmare il documento senza aver fatto il GLO.

ALLORA PERCHÉ AGLI INSEGNAMI VIENE CHIESTO DI FIRMARLO SENZA AVER PARTECIPATO AL GLO?

L’importante è che il docente sia stato convocato se non partecipa è una suo “scelta” e il GLO È valido.

La presenza o meno del docente risulterà dal verbale.

La firma sul PEI è una sottoscrizione di quanto programmato, ciascuno approva e si impegna.

Quindi se anche un docente non ha partecipato al GLO il PEI lo ha sicuramente letto in quanto ha collaborato (o almeno avrebbe dovuto) alla sua stesura.

Quel docente lavorerà tutto l’anno con quell’alunno come fa a non sottoscrivere il documento?

Se poi non ne approva dei passaggi lo farà presente prima, al momento della stesura, e cercherà una via di mediazione con i colleghi e la famiglia, ma tutto questo PRIMA del GLO.

Ciascun convocato, in base al suo ruolo, anche se non può partecipare deve essere messo nelle condizioni di conoscere ed intervenire sul PEI.


Durante il primo GLO viene discusso e approvato il PEI, non solo condiviso. L. 104/92 art. 15 c. 10.

E’ l’approvazione l’atto più importante: va ufficializzata nel verbale e rende valido a tutti gli effetti il PEI.

Sia il verbale che le firme possono essere previsti anche in un secondo momento, ma il PEI deve essere effettivamente approvato dai presenti durante l’incontro.

Il sostegno è sullo studente con disabilità o sulla classe?

Ci sono alcune volte che le esigenze dello studente con disabilità al quale è stato riconosciuto un insegnante di sostegno vengono messe in secondo piano perchè viene detto:  “il sostegno è sulla classe non sullo specifico studente”.

Non è assolutamente vero che prima ci sono le esigenze della classe.

Linee Guida pag 56 allegate al  Dlgs 153 del 2023 dicono:

«La richiesta deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze dell’alunno/a con disabilità titolare del PEI.

Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma per sviluppare un progetto educativo personalizzato; non devono intendersi come risorse aggiuntive che rientrano nella libera disponibilità della scuola, da utilizzare per qualsiasi attività di supporto destinata ad altri alunni e ad altre alunne della classe o della scuola.

Certamente la presenza del sostegno didattico in una classe può favorire l’attivazione di una didattica più aperta e flessibile da cui può trarre vantaggio tutta la classe, il team docenti e il consiglio di classe, ma deve essere sempre chiaro che questi interventi sono rivolti prioritariamente all’alunno o all’alunna con disabilità.»