Archivi categoria: Legge e diritti

Cosa fare se la famiglia decide di non far certificare il figlio e non accetta il PDP?

Se i genitori rifiutano qualsiasi personalizzazione formalizzata, come PEI o PDP, bisogna prenderne atto.

Quello che però può fare la scuola, anzi deve fare, è definire degli interventi di recupero in caso di valutazione negativa degli apprendimenti, come indicato dal DL 62/17 art. 3 c. 2:
« Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento».

Questo principio è richiamato anche nelle Linee Guida sulle nuove modalità di valutazione nella scuola Primaria, allegate alla OM 172/20, pag. 5.

In sostanza, se i problemi che segnalate sono stati correttamente esplicitati nella scheda di valutazione del primo quadrimestre, con giudizi descrittivi negativi (ossia: “In via di prima acquisizione”) potete progettare e attivare degli interventi di supporto che, essendo obbligatori per la scuola, non richiedono l’autorizzazione dei genitori, anche se di sicuro sarà opportuno informarli.

 

Uno studente certificato con 104 e diagnosi funzionale, per il cui non c’è la richiesta del sostegno ma solo dell’educatore può essere supportato da un PDP e non da un PEI?

Uno studente certificato con 104 e diagnosi funzionale, per il cui non c’è la richiesta del sostegno ma solo dell’educatore può essere supportato da un PDP e non da un PEI?

Per gli studenti con certificazione di disabilità la norma dice che deve essere redatto il PEI a cura del GLO.

Si potrà decidere liberamente quali interventi e quali personalizzazioni inserire nel PEI, che potranno anche essere di fatto identiche a quelle di un PDP, ma sempre un PEI rimane: con il suo modello, la convocazione del GLO, la verifica e il resto.

La normativa di riferimento è la 104/92
ma anche il DLgs 66 del 2017 art. 7: per gli alunni individuati come alunni con disabilità va sempre redatto il PEI.

Legge 328 del 8 novembre 2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

I GLO devono essere in presenza o on line? 

Il decreto DL 182/20  art. 4 c. 6 dice espressamente che gli incontri del GLO possono svolgersi a distanza.

E’ una norma permanente, non legata all’emergenza covid.

Gli incontri del GLO sono convocati dal dirigente che decide anche se tenerlo in presenza o a distanza, ma anche in modo misto.

«6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.»

 

Come viene convocato il GLO?

Il GLO è convocato dal Dirigente o da un suo delegato (mezzo mail a tutti i membri) con un CONGRUO preavviso in modo di dare la possibilità a tutti i  di organizzarsi per partecipare DL 182/20  art. 4 c. 7:

«7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo 3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione».

La convocazione va fatta in maniera ufficiale come da linee guida allegate al DL 182/20  «La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da parte del Dirigente scolastico»   quindi o tramite cartaceo o posta istituzionale, mai con un messaggio WhatsApp o una telefonata. 


Il GLO è valido anche se non  tutti i membri sono presenti DL 182/20  art. 4 c 4

«4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.»