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E’ possibile esonerare gli studenti con legge 104 da una sola disciplina?

Esonerare da una materia non è più  possibile, in nessun ordine della scuola,  neanche se lo studente è alla sec. di 2° grado e per lui è stato predisposto un programma differenziato, è uno dei paradossi della nostra normativa apportato dal D.lgs. 153 del 2023 l’art 10 comma  1 infatti dice: ” Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi”.!,  si può invece esonerare dalla lingua straniera un alunno con DSA (solo nella scuola secondaria di I grado, nel II grado no altrimenti lo studente non avrebbe il diploma) , ma non uno con autismo di livello tre.

Per lo studente con disabilità che non riesce a svolgere una determinata disciplina si può agire programmando le attività e gli obiettivi in modo che di fatto scompaia, ma senza dirlo esplicitamente.

 

Anno Scolastico 2023/2024

 

E’ in vigore l’Ordinanza Ministeriale 4155 del 07-02-2023 

MAPPE RIEPILOGATIVE 

➡️ Gli alunni con DSA, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma potranno usare tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP.
➡️ Gli alunni con Legge 104, svolgeranno le prove degli esami coerenti ai loro PEI, anche differenti se necessario, e questo non avrà ricadute sul diploma finale. Solo se lo studente non si presenterà agli esami non riceverà il diploma ma avrà un certificato delle competenze. 

Per gli alunni con BES (senza legge 104 e 170) è ancora in vigore la nota 5772 del 2019

➡️ Per gli studenti con BES aventi PDP basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma potranno usufruire di tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP. 
➡️ Per gli studenti con BES aventi PDP NON  basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma NON potranno usufruire di NESSUNO degli strumenti compensativi previsti nei loro PDP. 

DDL Valditara – Voto in Condotta (2024)

In quale orario può essere convocato il GLO?

Essendo tutti gli insegnanti della classe membri del GLO tutti devono essere messi in condizione di partecipare agli incontri, quindi questi non possono essere convocati in orario di lezione, ma di pomeriggio.

Era così anche prima ma adesso è stato ulteriormente precisato dal recente DIgs 153/23, art. 4 c. 5.

Purtroppo però, gli specialisti dell’ASL che seguono i bambini/ragazzi e che sono membri del GLO anch’essi, spesso se non sempre, danno disponibilità di partecipare ai GLO solo di mattina, per loro esigenze organizzataive, quindi come fare?

La normativa dice che, anche se i clinici non partecipano, devono garantire al GLO il “necessario supporto” (L. 104/92 art 15 c. 10) e questo può essere fatto in tanti modi, anche organizzando un incontro extra, in presenza o on line, di mattina e con pochi membri del GLO, che poi riporteranno tutto ai membri del  GLO e si prenderanno le decisioni del caso.

Attenzione deve essere chiaro, questo incontro EXTRA non sostituisce il GLO.

All’incontro extra possono partecipare anche i genitori in quanto si parlerà del loro figlio e  hanno diritto ad esserci.

Ricordo che in Italia ci sono circa 1.000 neuropsichiatri infantili e 300.000 alunni con disabilità. E’ impensabile che siano tutti sempre presenti a tutti i GLO.

I ragazzi con disabilità possono uscire da scuola in autonomia?

Nota MIUR 2379 del 2017 – uscita autonoma da scuola  (applicazione dell’art. 19-bis della L. 172/17).

La nota sopra riportata dice che se i genitori o i tutori legali autorizzano l’uscita, la scuola non può impedirlo.

Lo studente può prendere un mezzo pubblico o andare a piedi, la responsabilità è della famiglia.

Né la nota 2379 né la L. 172 citano gli alunni con disabilità, ma è evidente che la norma si applica a tutti gli studenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni.