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In alcune scuole il GLO si riunisce senza i genitori per circa 30 minuti, è corretto?

E’ una pratica assolutamente scorretta.

I genitori sono membri di diritto del GLO ed è un abuso convocarlo senza di loro.

Gli insegnanti se vogliono si riuniscono da soli, ma non sarà un incontro del GLO.

Insegnanti e specialisti non si possono incontrare e parlare di un alunno con disabilità senza il coinvolgimento, o almeno il consenso, dei genitori.

E’ possibile personalizzare obiettivi e modalità di valutazione in un alunno della scuola secondaria di I grado e II grado con diagnosi di DSA?

E’ possibile nel rispetto del DL 5669/11
Riguardo gli obiettivi l’art. 4 c. 2:

“2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo”.

Riguardo le modalità di valutazione, l’art. 6. c. 2:

“2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.

Per la valutazione si veda anche il DL 21/17 art. 11 c. 10, molto simile.

 

Se i genitori decidono che il loro figlio non ha più bisogno del docente di sostegno, cosa accade? Si può comunque redigere il PEI?

Il sostegno è stato richiesto dai genitori consegnando alla scuola una documentazione/certificazione, poi il GLO (di cui fanno parte anche i genitori) ha quantificato le ore di sostegno necessarie.

A seguito di questa richiesta la scuola ha assunto un insegnante, investendo quindi risorse pubbliche.

In seguito possono accedere delle cose che possano portare i genitori del ragazzo con disabilità a decidere di togliere il sostegno,  i motivi possono essere molteplici, ma i più frequenti sono due:

  1. lo studente ha raggiunto un grado di autonomia tale da non aver più bisogno del decente di sostegno
  2. incompatibilità fra studente e docente di sostegno tanto grave da essere deleteria o creare addirittura una regressione nel ragazzo (la sostituzione del docente assegnato è  quasi impossibile).

I genitori possono liberamente, e in autonomia, ritirare la documentazione/certificazione e in quel caso il ragazzo non sarà più considerato alunno con disabilità, non avrà sostegno ma neppure il PEI.

  • Nel caso la famiglia decida di ritirare la certificazione si può anche  decidere di inserire lo studente in situazione di Alunno con Bisogni Educativi Speciali e redigere un PDP al posto del PEI.

 

  • Se viceversa la certificazione rimane, per la scuola è ancora un alunno con disabilità ma gli interventi di personalizzazione possono essere liberamente calibrati, anche tenendo conto delle richieste della famiglia. Il GLO può decidere, ad esempio, di sospendere il sostegno mantenendo però alcune tutele nella valutazione e di decidere alla fine dell’anno se rinunciare a tutto definitivamente. In questo modo ci sarebbe il vantaggio, oltre che di poter ripristinare il sostegno in caso di necessità, di mantenere le ore alla scuola, da usare per altre situazioni, mentre con il ritiro della certificazione andrebbero restituite all’UST.

In ogni caso,  si dovrà cerchare di trovare un accordo da entrambe le parti (famiglia/scuola), si spera in modo responsabile.

E’ possibile esonerare dalla seconda lingua straniera uno studente con disabilità che frequenta la secondaria di primo grado?

No, non è possibile.

E’ uno dei paradossi della nostra normativa: è possibile esonerare del tutto dallo studio delle lingue straniere (non solo della seconda) un alunno con DSA ma non uno con disabilità, per quanto grave.

La seconda lingua potrebbe essere sostituita dall’inglese potenziato (5 ore alla settimana di inglese) ma è una modalità che andrebbe definita, e a certe condizioni, per tutta la classe, non per un singolo alunno.

Di fatto si interviene, se necessario, con una personalizzazione molto spinta ma, almeno sulla carta, entrambe le lingue rimangono.

Riduzione dell’orario scolastico per gli alunni con disabilità

Il DL 182/20 art. 13 comma 2/a, modificato dal decreto correttivo Dlgs 153 del 2023 è stato regolato in modo più rigido l’eventuale orario ridotto che è possibile solo per motivi di tipo sanitario, su richiesta della famiglia e dei clinici.

La scuola non può più chiedere o concedere (nel caso fosse la famiglia a richiederlo) un orario di scuola ridotto per esigenze organizzative,  come ad esempio quando l’insegnante di sostegno non copra tutte le ore scolastiche, lo studente non è del solo insegnante di sostegno ma di tutto il corpo docente.

Ma lo può concedere solo per esigenze di tipo sanitario (terapie o altro).

Il bambino/ragazzo ha diritto a seguire le terapie necessarie e in ogni caso il diritto alla salute prevale sull’obbligo scolastico.

 

Per quanto riguarda gli studenti che, per ragioni sanitarie entrano a scuola in ritardo o ne escono prima o entrambi, anche se giustificate vanno comunque documentate nel registro di classe, che è un atto pubblico e formale da cui deve sempre risultare chi è presente a scuola e chi no.

Quando viene autorizzato un orario diverso, si esonerano i genitori dal chiedere ogni volta il permesso per entrare o uscire, ma nel registro di classe deve risultare che il tale alunno non c’è, anche eventualmente con un’annotazione permanente.

In alcune scuole succede che non si ottiene il permesso permanente del dirigente a entrate posticipate o uscite anticipate per fare terapie (non se ne capisce il motivo), ma nessuno può impedire ai genitori di ritirare in anticipo il figlio, tanto più per motivi di questo tipo,  quindi se l’uscita non è autorizzata in modo permanente si dovrà compilare e firmare ogni volta il modulo previsto, e il bambino/ragazzo può essere portato via.
 

Formalmente si tratta di assenze tant’è che nella secondaria vanno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico (sono previste eccezioni, come è noto, ma il CdC deve dichiarare che la valutazione è possibile anche se il numero di assenze è elevato).

Le riduzioni di orario vanno sempre approvate dal GLO, soprattutto se determinate da valutazioni di opportunità (“non ce la fa a fare 6 ore”).


Se saltano le terapie (per qualsiasi motivo) lo studente può fare l’orario scolastico regolare?

Sono procedure che vanno per forza personalizzate, non possono essere applicate in modo indifferente a tutti gli alunni con disabilità che frequentano terapie in orario scolastico.

Se il bambino ha bisogno di un intervento personalizzato, senza il quale non può stare a scuola, e la famiglia ha chiesto di seguire un orario ridotto particolare, l’orario va rispettato perché la scuola ha organizzato le risorse in modo da rispondere a queste esigenze.

Nelle ore in cui è prevista la terapia il personale di supporto non c’è, e il bambino pertanto non può essere accolto.

Se invece il bambino può stare in classe come gli altri, anche senza assistenza specifica, non c’è motivo per rifiutare il suo ingresso a scuola.