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Sul PEI vanno scritte anche eventuali attività svolte fuori dall’aula

Gli studenti con disabilita hanno diritto a rimanere nella loro classe insieme ai compagni, ma possono essere necessari  per loro dei “progetti o degli interventi fuori dall’aula”, i quali non possono essere improvvisati ma vanno adeguatamente programmati ed  inseriti nel PEI nella sezione 9, precisando, almeno in linea generale cosa si andrà a fare:

Dalle Linee Guida allegate al DL 182/20 pag. 48.
  • quali risorse professionali sono coinvolte (docente di sostegno, assistente, docenti curricolari etc.);
  • se l’attività si svolge in modalità cooperativa, in piccolo gruppo con forme di tutoraggio tra pari o – per comprovate esigenze educativo-didattiche – a livello individuale;
  • le motivazioni a supporto di questa scelta, anche in considerazione di una eventuale
    compensazione per la mancata partecipazione alle attività che contemporaneamente sono
    previste nella sezione o in classe.

Se si tratta di attività occasionali, non è necessario fornire ulteriori specificazioni.

 

 

Le firme del PEI 

I membri del GLO (TUTTI) devono apporre la loro firma per approvazione in due momenti distinti, Linee Guida allegate al DL 182/20  pag. 1):

  • Nell’approvazione del PEI iniziale
  • Nell’approvazione del PEI finale (o nel caso di nuova certificazione nel PEI provvisorio) 

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Il PEI intermedio non deve essere firmato. 

Anche gli studenti (scuola secondaria di II grado) se in grado di capire, possono firmare il PEI essendo membri del GLO, anche se sono minorenni. 


ATTENZIONE

Solo il GLO può approva il PEI quindi è illecito chiedere ai genitori di firmare il documento senza aver fatto il GLO.

ALLORA PERCHÉ AGLI INSEGNAMI VIENE CHIESTO DI FIRMARLO SENZA AVER PARTECIPATO AL GLO?

L’importante è che il docente sia stato convocato se non partecipa è una suo “scelta” e il GLO È valido.

La presenza o meno del docente risulterà dal verbale.

La firma sul PEI è una sottoscrizione di quanto programmato, ciascuno approva e si impegna.

Quindi se anche un docente non ha partecipato al GLO il PEI lo ha sicuramente letto in quanto ha collaborato (o almeno avrebbe dovuto) alla sua stesura.

Quel docente lavorerà tutto l’anno con quell’alunno come fa a non sottoscrivere il documento?

Se poi non ne approva dei passaggi lo farà presente prima, al momento della stesura, e cercherà una via di mediazione con i colleghi e la famiglia, ma tutto questo PRIMA del GLO.

Ciascun convocato, in base al suo ruolo, anche se non può partecipare deve essere messo nelle condizioni di conoscere ed intervenire sul PEI.


Durante il primo GLO viene discusso e approvato il PEI, non solo condiviso. L. 104/92 art. 15 c. 10.

E’ l’approvazione l’atto più importante: va ufficializzata nel verbale e rende valido a tutti gli effetti il PEI.

Sia il verbale che le firme possono essere previsti anche in un secondo momento, ma il PEI deve essere effettivamente approvato dai presenti durante l’incontro.

Il sostegno è sullo studente con disabilità o sulla classe?

L’articolo 13 comma 6 della legge 104 del 92 stabilisce che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità della classe presso cui sono chiamati ad operare, contitolarità significa condividere la titolarità delle funzioni con altra figura nella fattispecie con gli altri docenti, quindi l’insegnante di sostegno e insegnante anche degli altri alunni della classe, non solo del ragazzo con disabilità, così come gli altri docenti sono docenti anche del ragazzo con disabilità.

Ciò non significa che la scuola possa liberamente disporre degli insegnanti di sostegno che ricordiamoci sono chiamati ad operare e a condividere la titolarità delle funzioni nella misura in cui deve attuare un progetto inclusivo in favore del ragazzo con disabilità.

Ci sono alcune volte che le esigenze dello studente con disabilità al quale è stato riconosciuto un insegnante di sostegno vengono messe in secondo piano perchè viene detto:  “il sostegno è sulla classe non sullo specifico studente”.

Non è assolutamente vero che prima ci sono le esigenze della classe.

Qualora non fosse chiaro questo aspetto intervengono a fugare ogni possibile dubbio Linee Guida pag 56 allegate al  Dlgs 182 del 2020 le quali testualmente dicono:

«La richiesta deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze dell’alunno/a con disabilità titolare del PEI.

Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma per sviluppare un progetto educativo personalizzato; non devono intendersi come risorse aggiuntive che rientrano nella libera disponibilità della scuola, da utilizzare per qualsiasi attività di supporto destinata ad altri alunni e ad altre alunne della classe o della scuola.

Certamente la presenza del sostegno didattico in una classe può favorire l’attivazione di una didattica più aperta e flessibile da cui può trarre vantaggio tutta la classe, il team docenti e il consiglio di classe, ma deve essere sempre chiaro che questi interventi sono rivolti prioritariamente all’alunno o all’alunna con disabilità.»

sempre linee guida a pag. 56 fondo pagina:

«In particolare, quando si chiede di aumentare le ore di sostegno assegnate, è indispensabile motivarea la proposta non solo descrivendo i bisogni, ma anche dimostrando che effettivamente le ore assegnate sono state utilizzate in modo adeguato, con interventi attivati rigorosamente sull’alunno/a, con risorse concentrate dove effettivamente, in base alla progettazione del PEI, sono maggiori le esigenze,escludendo categoricamente impieghi impropri come l’uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singoloP EI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all’alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti.»

Quindi PRIMA vengono le esigenze dello studente al quale è stato riconosciuto il sostegno, e  solo DOPO,  arrivano le esigenze della classe (se rimane tempo), altrimenti ci sono i docenti curricolari, che, meglio far presente, se non ci fosse l’alunno certificato, non ci sarebbe neanche l’insegnante di sostegno  e quindi si sarebbero trovati, comunque, a fronteggiare le diverse situazioni da soli.

A inizio anno scolastico vale il PDP dell’anno precedente?

Il PDP ha validità solo per l’anno scolastico per il quale è stato redatto, in quanto nella prima pagina è scritto PDP per l’anno x/y, inoltre da un anno all’altro possono cambiare docenti e dirigente scolastico, nonché le figure specialistiche quindi un “patto educativo” firmato da altre persone non può avere validità, specialmodo nel primo anno in una nuova scuola.

Il buon senso dice che, fino a che non è pronto il nuovo vale il PDP dell’anno precedente, anche se fossero cambiati dei docenti, purtroppo però, non sempre regna il buon senso, quindi qualche anno fa alcune associazione hanno contattato direttamente il MIUR nella persona del prof. Guido dell’Acqua al quale hanno rivolto delle domande, tra le quali:

Gli studenti DSA hanno diritto ad usare gli strumenti previsti nel vecchio PDP fino alla redazione del nuovo nei test d’ingresso e nelle prove scritte e orali?

RISPOSTA: Gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono generalmente già elencati nella certificazione. In attesa della formalizzazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) vanno attuate preventivamente le misure indicate nella certificazione; gli eventuali voti negativi ottenuti senza gli strumenti compensativi e le misure dispensative vanno riconsiderati alla luce del PDP e non possono assolutamente fare media. I test di ingresso essendo tali non dovrebbero a priori fare media

LE ALTRE DOMANDE E RISPOSTE

In alcuni casi ai ragazzi viene vietato l’accesso ai sistemi compensativi perché il PDP ancora non è pronto, o peggio nessuno ha pensato di informare il nuovo insegnante che ha in classe uno o più studenti con  “bisogni educativi speciali”.

Non è possibile lasciare i ragazzi senza tutele fino a novembre/dicembre termine ultimo per approvare il PDP (un terzo dell’anno scolastico!).

In questi casi bisogna che le famiglie si facciano valere, la legge 170/10 è sempre in vigore anche senza PDP.


Nota BES 2563 del 2013 pag 2-3
«E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento».