Archivi categoria: Legge e diritti

L’indennità di frequenza è stata riconosciuta ma INPS non inizia ad erogare la somma

Se è arrivato il verbale INPS dove si evince che l’indennità è stata riconosciuta , sono passati mesi ma la somma non vi è stata ancora erogata è probabille che il motivo sia che il modello AP70 non sia stato inviato.

Sull modello AP70 va dichiarato il reddito del minore, essendo minore non li avrà, se li avesse non devono superare la soglia dei  5.391,88 euro per il 2023, inoltre va dichiarato che il ragazzo frequenti la scuola o centri di riabilitazione, o centri di formazione professionale.

Una volta inviato il modello la situazione si sblocherà e INPS inizierà l’erogazione.

Consiglio di rivolgervi ad un patronato.

 

Quanti GLO si devono fare durante l’anno scolastico?

Il PEI va approvato e verificato durante i GLO (gli obbligatori sono 3, in caso di necessità se ne possono fare di più ma non di meno) DL 182/20

– iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
– intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI, (se ci fosse necessità se ne possono fare anche più di uno) 
  finale e provvisorio  (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo. 

Il PEI è APPROVATO dal GLO se il GLO non si fa non può esserci PEI valido. 

Concorsi pubblici: firmato il decreto ministeriale che introduce misure per i candidati con DSA

Venerdì 12 novembre 2021 è stato firmato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dai ministri per le Disabilità, Erika Stefani, e del Lavoro, Andrea Orlando, il decreto (detto Brunetta Orlando)  per assicurare alle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) la possibilità di usufruire di alcune misure, per evitare penalizzazioni nei concorsi pubblici.

Che cosa prevede il decreto ministeriale del 12 novembre 2021

Le misure per i candidati con DSA

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (pag 15), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il decreto individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

Come richiedere le misure nella domanda di partecipazione: la dichiarazione della commissione medico legale dell’ASL

Per consentire all’amministrazione interessata di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, nella domanda di partecipazione il candidato con diagnosi di DSA dovrà fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione deve essere inviata all’indirizzo indicato all’interno del bando di concorso entro il termine ivi stabilito.

L’adozione delle misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto.

Prova orale per candidati con disgrafia e disortografia

La possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia.

Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare delle prove scritte.

Gli strumenti compensativi ammessi durante le prove

Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti:

  • programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia;
  • programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia;
  • la calcolatrice, nei casi di discalculia;
  • ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice.

Tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova

I tempi aggiuntivi concessi ai candidati non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.

Considerazioni di AID sul decreto

“Non possiamo che applaudire a questa norma che finalmente assicura i giusti strumenti ai candidati con DSA nei concorsi pubblici nazionali, regionali e locali, un risultato da lungo tempo atteso – commenta Andrea Novelli, presidente dell’Associazione Italiana Dislessia – Evidenziamo però alcune criticità del decreto attuativo nella speranza che possano essere rapidamente superate. I candidati con DSA, infatti, dovranno passare al vaglio delle commissioni medico-legali delle Asl per ottenere gli strumenti compensativi e il tempo aggiuntivo, mentre, per esempio, nel recente decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sulle patenti di guida, com’è giusto, per avere diritto agli strumenti sono giudicate sufficienti le certificazioni diagnostiche di DSA ai sensi della legge 170/2010 e così pure nel recentissimo decreto relativo all’esame per l’accesso all’Ordine degli avvocati firmato dalla Ministra della Giustizia nella parte che riguarda i candidati con DSA. Gli stessi strumenti nel decreto attuativo sui concorsi pubblici sono legati al singolo disturbo e non al profilo funzionale della persona con DSA, come sarebbe corretto. Confidiamo che queste proposte di modifica possano essere subito accolte”.

fonte: Sito AID

COLLEGAMENTI ESTERNI

www.esercito.difesa.it/ (2 link)Anx_3_FAQ

Agevolazioni Legge 104 comma 3

La differenza fondamentale tra il comma 1 e il comma 3 è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità.

L’articolo 3 comma 1 (disabilità non grave), infatti definisce persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

L’articolo 3 comma 3 (disabilità grave), specifica che “la situazione assume connotazione di gravità qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

E’ abbastanza semplice quindi intuire che il riconoscimento di un comma oppure dell’altro all’interno del verbale di handicap dà diritto ad agevolazioni differenti.

Le agevolazioni per persone disabili con legge 104 articolo 3 comma 3 sono 6:

  1. permessi retribuiti; dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistono un familiare con handicap grave, inclusi le unioni civili, le convivenze di fatto, infine i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a 3 giorni di permesso mensile retribuiti
  2. congedo di 2 anni retribuito; la normativa vigente prevede la concessione al lavoratore che assiste un familiare con gravi disabilità la concessione di un congedo retribuito fino a 2 anni da poter fruire anche in modalità frazionata, tale beneficio spetta al coniuge convivente, incluse le unioni civili, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e in casi eccezionali ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi
  3. scelta della sede di lavoro; la normativa vigente prevede che il lavoratore che assiste un familiare con handicap e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, questa disposizione a causa di quel “ove possibile” si configura come un interesse legittimo ma non come un diritto soggettivo insindacabile, di fatto quindi l’azienda può produrre rifiuto, motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro
  4. rifiuto al trasferimento; la normativa vigente prevede che il lavoratore che assiste un familiare con handicap o il lavoratore disabile, non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede, diversamente da quanto detto sopra per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo
  5. le persone handicap e con un grado di invalidità superiore ai 2/3, nel caso in cui vengono assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo hanno detto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili
  6. agevolazioni auto; le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità consistono in  3 disposizioni:

1. l’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto dell’auto nuova o usata 4% anziché 22%
2. nella detraibilità in sede di denuncia annuale dei redditi del 19% della spesa sostenuta
3. esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione come IPT, sono ammesse all’agevolazione le persone con disabilità motoria e intellettiva, solo se titolare di accompagnamento, e con certificato di handicap grave e di disabilità sensoriale (ciechi e sordi)

Le relative condizioni devono risultare nei verbali di invalidità o handicap, queste sono le diciture che devono apparire per le agevolazioni auto e il tagliandino invalidi:

  1.  per acquisto auto con modifiche = “portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie e permanenti ai sensi dell’art 8, L. 449/1997″
  2.  per acquisto auto senza modifiche con iva agevolata 4% e/o esenzione bollo auto = “invalido con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetto da pluri-amputazioni ai sensi dell’art’30, comma 7, L. 338/2000″
  3.  per ottenere contrassegno parcheggio auto = “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell’ art. 381 DPR 495/1992″

La frase : “l’interessato NON possiede alcun requisito tra quelli dell’articolo 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5” esclude categoricamente l’accesso a tutti i suddetti benefici.