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Agevolazioni Legge 104 comma 1

La differenza fondamentale tra il comma 1 e il comma 3 è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità.

L’articolo 3 comma 1 (disabilità non grave), infatti definisce persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

L’articolo 3 comma 3 (disabilità grave), specifica che “la situazione assume connotazione di gravità qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

E’ abbastanza semplice quindi intuire che il riconoscimento di un comma oppure dell’altro all’interno del verbale di handicap dà diritto ad agevolazioni differenti.

Le agevolazioni per persone disabili con legge 104 articolo 3 comma 1 sono 8, è bene precisare che i seguenti benefici sono per tutti i portatori di handicap quindi sia comma 1 che comma 3:

  1.  contributi previdenziali; nella dichiarazione dei redditi è possibile detrarre al 19% i contributi previdenziali a che sono stati versati per baby sitter e badanti per servizi domestici e assistenza personale e familiare alla persona con handicap
  2. spese mediche assistenza specifica; la normativa prevede che sia le persone con handicap sia i familiari che eventualmente li abbiano fiscalmente a carico, possono dedurre dalle tasse le spese sostenute per prestazioni mediche generiche e per l’assistenza fisica è stata da parte di personale Medico Specialistico ivi compresi i fisioterapisti
  3. le agevolazioni lavorative nella pubblica amministrazione; l’articolo 21 della legge 104 stabilisce che le persone con handicap e con un grado di invalidità superiore ai 2/3 che è stata assunta da enti pubblici come vincitrice di concorso, aspetta sia è un diritto di scelta prioritaria per le sedi disponibili sia la precedenza in sede di domanda di trasferimento
  4. agevolazioni nel settore auto; sui veicoli destinati alle persone con disabilità motoria intellettiva o sensoriale sono previste una serie di agevolazioni, in caso di verbale di handicap qualora sussistano le diciture di cui parlavi un altro mio video, queste agevolazioni consistono nell’applicazione dell’IVA al 4% al momento dell’acquisto nella detraibilità del 19% della spesa sostenuta dichiarazione dei redditi e nell’ esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione
  5. acquisto sussidi tecnici informatici; le agevolazioni nel caso in cui sia associata una specifica prescrizione medica valgono anche per l’acquisto di sussidi informatici tramite applicazione dell’IVA agevolata la spesa potrà poi essere detratta nella dichiarazione dei redditi rientra in questa categoria tutto quello che possa migliorare lo stato di handicap da cui è affetto il disabile per rendere più agevole la sua condizione quotidiana
  6. acquisto o erogazione ausili medici; per l’acquisto di ausili medici destinati a persone con handicap viene applicata l’IVA agevolata al 4% poi inoltre è possibile detrarre la spesa per la dichiarazione dei redditi la misura di 19%
  7. divieto di lavoro notturno; il DL 66/2003 stabilisce che non è obbligato a prestare lavoro notturno il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992, specificando che, per lavoro notturno si intende il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le 5 del mattino
  8. eliminazione delle barriere architettoniche; gli interventi diretti ad eliminare le barriere architettoniche a favore di persone con handicap anche non gravi possono accedere a detrazioni Irpef che variano dal 50% nella ristrutturazione edilizia con limiti di spesa ovviamente fino al famoso superbonus 110% per interventi cosiddetti trainanti.

 

Cosa deve scrivere la famiglia  nella sezione  1 del PEI?

I genitori non sono obbligati a fornire queste informazioni, ma è una opportunità che viene data loro per poter integrare formalmente la descrizione del minore, soprattutto se ritengono che il quadro che emerge dalla documentazione clinica o dall’osservazione in contesto scolastico risulti non adeguato a far emergere le potenzialità del loro figlio.

Gli insegnanti, assieme eventualmente agli altri membri del GLO, possono offrire loro un supporto alla sua redazione, come indicato nelle Linee Guida a pag. 13.

Per la scuola secondaria di II grado la sezione è integrata da una parte gestita dallo studente stesso.

Un ragazzo che usa strumenti compensativi può prendere voti alti?

Gli strumenti compensativi non rappresentano mai una facilitazione ma hanno lo scopo di mettere lo studente con DSA nello stesso piano degli altri. Quindi la risposta al questio è CERTAMENTE SI’.

DM 5669/11 art. 6 c. 2: Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare

Che gli strumenti compensativi non siano una facilitazione è detto espressamente nelle Linee Guida MIUR per i DSA del 2011, pag. 7. Gli strumenti compensativi “sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.”

Se gli insegnanti ritengono che gli strumenti compensativi usati da uno specifico studente rappresentino per lui una facilitazione hanno il dovere di promuovere competenze e autonomie di studio più efficaci, ma questo non c’entra nulla con la valutazione.


In questo stralcio di video di un convegno del Prof. Guido Dell’Acqua (uno dei referenti area BES del MIUR), viene affrontato in maniera inequivocabile questo aspetto.

Vengono esplicitati diversi punti:

  • Alcuni insegnanti non danno la possibilità di utilizzare strumenti (compensetivi e/o dispensativi) e questo costituisce attività illecita, anche di natura DISCRIMINATORIA;
  • La normativa dice che si può dare, per una verifica scritta, o del tempo in più, o degli esercizi in meno, se, facendo un esempio, ci sono 10 esercizi e l’insegnante dice allo studente di farne solo 7 e di sceglierli lui, è una cosa terribile,  è il docente che deve fare la riduzione e scegliere quali deve fare;
  • in alcuni casi (purtroppo FREQUENTI) in  cui tali strumenti non sono negati,  tuttavia, c’è il malcostume di alcuni docenti di ridurre il voto massimo per quegli alunni che hanno svolto la prova utilizzando strumenti compensativi e dispensativi : <<Ci sono dei Professori che riducono la verifica però dicono: “tu come voto massimo hai 7, perché hai gli strumenti quindi di più non posso darti”.   Questo è imbarazzante….>>.

<<E’ talmente illegale che tutto ciò prefigura anche l’ipotesi di condotta discriminatoria, ex Legge 67/2006>>.

L’alunno con DSA ha diritto a prendere il massimo dei voti, se la verifica è svolta bene.

 

 

Le mappe vanno approvate dai docenti prima di usarle?

Più volte sentiamo dire che le mappe concettuali sono un metodo di studio e ogni studente deve fare le proprie, seguendo il proprio  ragionamento, ma che si può fare quando un insegnante queste mappe non le accetta per svariati motivi?

Nelle normative non è scritto da nessuna parte che le mappe debbano essere approvate dai docenti, c’è però il DM 5669 del 12 luglio 2011 art. 4 comma 4 che dice:
«Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi. »

Questo significa che, se un insegnante ritiene che non siano fatte come si dovrebbe, deve insegnare allo studente a farle correttamente e non può certo limitarsi a vietarle.

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare affinché questi studenti apprendano tutto quello che possono apprendere e siano messi nella condizione di dimostrare quello che sanno e sanno fare senza essere penalizzati dal loro disturbo, e hanno il compito di promuovere l’acquisizione delle competenze necessarie per un efficiente utilizzo degli strumenti compensativ.

L’uso delle mappe rientra nell’autonomia di studio e vanno predisposte dall’alunno stesso secondo il suo “profilo di funzionamento”.

Nell’attesa che l’ studente impari a farle da solo, la scuola non può o meglio non dovrebbe abbandonarlo (eppure accade) quindi dovrebbe trovare strategie alternative che andranno scritte nel PDP. 


 Le Linee Guida per i DSA del 2011 allegate al DM 5669/11 raccomandano l’uso di mappe: «Si raccomanda, inoltre, l’impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni» (pag. 18), ma attenzione gli studenti con DSA anche se hanno diritto ad usare durante le verifiche gli strumenti compensativi definiti nel PDP, questi  non devono essere riassunti camuffati da mappe.


Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare affinché questi studenti apprendano tutto quello che possono apprendere e siano messi nella condizione di dimostrare quello che sanno e sanno fare senza essere penalizzati dal loro disturbo, e hanno il compito di promuovere l’acquisizione delle competenze necessarie per un efficiente utilizzo degli strumenti compensativi (DM 5669/11 art. 4 c. 4).

Senza dubbio può rientrare in un processo di supporto all’autonomia di studio anche il controllo preventivo delle mappe utilizzate durante le verifiche, accompagnato si spera anche da una azione educativa per spingere a costruirne di veramente efficaci.

Le mappe servono per organizzare ed esprimere meglio le conoscenze apprese.

Nelle Linee guida allegate al DM n. 5669/11  pag. 8, troviamo una definizione di cui è importante tenere conto: gli strumenti compensativi «sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo» ciò significa che  le mappe  non sono facilitatori


Molti insegnanti chiedono che le  mappe contengano solo le parole chiave, ma nei casi in cui la memoria di lavoro presenta delle carenze (comprovata da certificazione), nonostante lo studio lo studente non riuscirà, durante la verifica, a ricordare tutto il necessario, quindi per lui sarà quasi impossibile dimostrare ciò che sa fare (dipende dal livello di gravità del DSA). 

Sarebbe come togliere gli occhiali a un miope. 

Cosa significa programmazione didattica per “obiettivi minimi”?

Prima di tutto è bene specificare che per la normativa non esiste la “programmazione per obiettivi minimi”.

Oggi con l’applicazione del “nuovo PEI” Dlgs 182 del 2020 e del Dlgs 153 del 2023 che lo ha modificato, la dicitura corretta è Obiettivi personalizzati.

“Programmazione per obiettivi personalizzati” significa  che vengono proposti e insegnati solo i contenuti ritenuti essenziali rimanendo tuttavia dentro la programmazione della classe, quindi tutto questo per svariati e ovvi motivi, è attuabile solo per alcuni studenti con legge 104.


La situazione degli studenti con DSA è diversa perchè la programmazione didattica deve essere la stessa della classe.

Questi studenti sostengono le verifiche e le prove degli esami uguali ai loro compagni, ma  strutturate secondo i loro bisogni e specificati nnel PDP ( tempi aggiuntivi e uso di strumenti compensativi ed entro certi limiti è possibile personalizzare i criteri di valutazione, ad esempio assegnando maggior peso ai contenuti e meno alla forma).