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Se i genitori decidono che il loro figlio non ha più bisogno del docente di sostegno, cosa accade? Si può comunque redigere il PEI?

Il sostegno è stato richiesto dai genitori consegnando alla scuola una documentazione/certificazione, poi il GLO (di cui fanno parte anche i genitori) ha quantificato le ore di sostegno necessarie.

A seguito di questa richiesta la scuola ha assunto un insegnante, investendo quindi risorse pubbliche.

In seguito possono accedere delle cose che possano portare i genitori del ragazzo con disabilità a decidere di togliere il sostegno,  i motivi possono essere molteplici, ma i più frequenti sono due:

  1. lo studente ha raggiunto un grado di autonomia tale da non aver più bisogno del decente di sostegno
  2. incompatibilità fra studente e docente di sostegno tanto grave da essere deleteria o creare addirittura una regressione nel ragazzo (la sostituzione del docente assegnato è  quasi impossibile).

I genitori possono liberamente, e in autonomia, ritirare la documentazione/certificazione e in quel caso il ragazzo non sarà più considerato alunno con disabilità, non avrà sostegno ma neppure il PEI.

  • Nel caso la famiglia decida di ritirare la certificazione si può anche  decidere di inserire lo studente in situazione di Alunno con Bisogni Educativi Speciali e redigere un PDP al posto del PEI.

 

  • Se viceversa la certificazione rimane, per la scuola è ancora un alunno con disabilità ma gli interventi di personalizzazione possono essere liberamente calibrati, anche tenendo conto delle richieste della famiglia. Il GLO può decidere, ad esempio, di sospendere il sostegno mantenendo però alcune tutele nella valutazione e di decidere alla fine dell’anno se rinunciare a tutto definitivamente. In questo modo ci sarebbe il vantaggio, oltre che di poter ripristinare il sostegno in caso di necessità, di mantenere le ore alla scuola, da usare per altre situazioni, mentre con il ritiro della certificazione andrebbero restituite all’UST.

In ogni caso,  si dovrà cerchare di trovare un accordo da entrambe le parti (famiglia/scuola), si spera in modo responsabile.

E’ possibile esonerare dalla seconda lingua straniera uno studente con disabilità che frequenta la secondaria di primo grado?

No, non è possibile.

E’ uno dei paradossi della nostra normativa: è possibile esonerare del tutto dallo studio delle lingue straniere (non solo della seconda) un alunno con DSA ma non uno con disabilità, per quanto grave.

La seconda lingua potrebbe essere sostituita dall’inglese potenziato (5 ore alla settimana di inglese) ma è una modalità che andrebbe definita, e a certe condizioni, per tutta la classe, non per un singolo alunno.

Di fatto si interviene, se necessario, con una personalizzazione molto spinta ma, almeno sulla carta, entrambe le lingue rimangono.

Riduzione dell’orario scolastico per gli alunni con disabilità

Il DL 182/20 art. 13 comma 2/a, modificato dal decreto correttivo Dlgs 153 del 2023 è stato regolato in modo più rigido l’eventuale orario ridotto è possibile solo per motivi di tipo sanitario, su richiesta della famiglia e dei clinici.

La scuola non può più chiedere o concedere (nel caso fosse la famiglia a richiederlo) un orario di scuola ridotto per esigenze organizzative,  come ad esempio quando l’insegnante di sostegno non copra tutte le ore scolastiche, lo studente non è del solo insegnante di sostegno ma di tutto il corpo docente.

Ma lo può concedere solo per esigenze di tipo sanitario (terapie o altro).

Il bambino/ragazzo ha diritto a seguire le terapie necessarie e in ogni caso il diritto alla salute prevale sull’obbligo scolastico.

 

Per quanto riguarda gli studenti che, per ragioni sanitarie entrano a scuola in ritardo o ne escono prima o entrambi, anche se giustificate vanno comunque documentate nel registro di classe, che è un atto pubblico e formale da cui deve sempre risultare chi è presente a scuola e chi no, anche eventualmente con un’annotazione permanente.

In alcune scuole succede che non si ottiene il permesso permanente del dirigente a entrate posticipate o uscite anticipate per fare terapie (non se ne capisce il motivo), ma nessuno può impedire ai genitori di ritirare in anticipo il figlio, tanto più per motivi di questo tipo,  quindi se l’uscita non è autorizzata in modo permanente si dovrà compilare e firmare ogni volta il modulo previsto, e il bambino/ragazzo può essere portato via.
 

Formalmente si tratta di assenze tant’è che nella secondaria vanno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico (sono previste eccezioni, come è noto, ma il CdC deve dichiarare che la valutazione è possibile anche se il numero di assenze è elevato).

Le riduzioni di orario vanno sempre approvate dal GLO, soprattutto se determinate da valutazioni di opportunità (“non ce la fa a fare 6 ore”).


Se saltano le terapie (per qualsiasi motivo) lo studente può fare l’orario scolastico regolare?

Sono procedure che vanno per forza personalizzate, non possono essere applicate in modo indifferente a tutti gli alunni con disabilità che frequentano terapie in orario scolastico.

Se il bambino ha bisogno di un intervento personalizzato, senza il quale non può stare a scuola, e la famiglia ha chiesto di seguire un orario ridotto particolare, l’orario va rispettato perché la scuola ha organizzato le risorse in modo da rispondere a queste esigenze.

Nelle ore in cui è prevista la terapia il personale di supporto non c’è, e il bambino pertanto non può essere accolto.

Se invece il bambino può stare in classe come gli altri, anche senza assistenza specifica, non c’è motivo per rifiutare il suo ingresso a scuola.

Secondo la normativa italiana sull’inclusione scolastica (Legge 104/1992 e successive integrazioni), l’alunno con disabilità ha diritto a frequentare la scuola come tutti gli altri studenti, indipendentemente dalla presenza dell’insegnante di sostegno.

La responsabilità della sua vigilanza e della sua istruzione è di tutto il personale scolastico, non solo del docente di sostegno.

Se la scuola propone l’ingresso posticipato, sta violando il diritto all’istruzione e all’inclusione dell’alunno. Invece, dovrebbe organizzarsi internamente per garantire la supervisione e il supporto adeguato (coinvolgendo altri docenti, il personale ATA o un educatore, se previsto).

Stesso discorso se l’insegnante si assenta per malattia o altro, DEVE essere sostituito.

E’ possibile esonerare gli studenti con legge 104 da una sola disciplina?

Esonerare da una materia non è più  possibile, in nessun ordine della scuola,  neanche se lo studente è alla sec. di 2° grado e per lui è stato predisposto un programma differenziato, è uno dei paradossi della nostra normativa apportato dal D.lgs. 153 del 2023 l’art 10 comma  1 infatti dice: ” Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi”.!,  si può invece esonerare dalla lingua straniera un alunno con DSA (solo nella scuola secondaria di I grado, nel II grado no altrimenti lo studente non avrebbe il diploma) , ma non uno con autismo di livello tre.

Per lo studente con disabilità che non riesce a svolgere una determinata disciplina si può agire programmando le attività e gli obiettivi in modo che di fatto scompaia, ma senza dirlo esplicitamente.

 

Anno Scolastico 2023/2024

 

E’ in vigore l’Ordinanza Ministeriale 4155 del 07-02-2023 

MAPPE RIEPILOGATIVE 

➡️ Gli alunni con DSA, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma potranno usare tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP.
➡️ Gli alunni con Legge 104, svolgeranno le prove degli esami coerenti ai loro PEI, anche differenti se necessario, e questo non avrà ricadute sul diploma finale. Solo se lo studente non si presenterà agli esami non riceverà il diploma ma avrà un certificato delle competenze. 

Per gli alunni con BES (senza legge 104 e 170) è ancora in vigore la nota 5772 del 2019

➡️ Per gli studenti con BES aventi PDP basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma potranno usufruire di tutti gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP. 
➡️ Per gli studenti con BES aventi PDP NON  basato su una diagnosi clinica, svolgeranno le prove degli esami come tutti gli altri, ma NON potranno usufruire di NESSUNO degli strumenti compensativi previsti nei loro PDP. 

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