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Gli insegnanti possono rifiutarsi di scrivere del PEI alcune cose?

Durante il GLO i genitori e il rappresentante dell’equipe clinica, possono proporre di inserire nel PEI  cose  a loro giudizio, indispensabili, quali:
– intervento in classe di specialistri
– strumenti compensativi e dispensativi
– ecc…

Se c’è disaccordo fra i membri del GLO, si passa ai voti?

Il GLO non è un organo collegiale ma un gruppo di lavoro.

Nessuna norma parla di votazioni,  queste richieste possono essere non accolte ma vanno verbalizzate spiegando perchè vengono respinte, Dlgs 153/23 art. 3 c. 9:

«9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.»

Ovviamente se gli insegnanti non prendono in considerazione i suggerimenti dei genitori e del rappresentante dell’equipe medica gli insegnanti se ne assumo le responsabilità.

Il PCTO è obbligatorio anche per gli studenti con disabilità?

Non è prevista nessuna esenzione, ma l’alternanza va organizzata in base alle potenzialità dello studente, pensando soprattutto al suo progetto di vita.

Non c’è nessun rapporto tra la programmazione differenziata, che riguarda solo la scuola, e la possibilità in futuro di accedere ad una attività lavorativa. L’alternanza può svolgere un ruolo importantissimo a questo riguardo, sviluppando l’autonomia e le competenze lavorative di base, come la capacità di osservare degli orari, di concentrarsi su un compito, di relazionarsi con i colleghi di lavoro ecc.

Ricordiamo che il DL 66/17 inserisce l’organizzazione dell’alternanza tra i contenuti indispensabili del PEI (ovviamente nelle classi coinvolte):

e) [il PEI] definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione (art. 7 c. 2 lettera e).

La partecipazione va quindi assicurata, si tratta di progettare come.

I genitori fanno parte del GLI?

La composizione del GLI è stata modificata dal DL 66/17, art. 15, già in vigore per questa parte, i due commi che interessano, n. 8 e n. 9:

Come si vede i genitori non fanno parte del GLI (comma 8)  ma sono coinvolti con un ruolo di consulenza e supporto in alcune fasi particolari, anche se importanti, ossia quando si discute del Piano per l’Inclusione (comma 9).

Il GLI è nominato dal dirigente scolastico (comma 8).

Per quanto riguarda le altre persone (genitori, studenti, rappresentanti, associazioni) il soggetto che si avvale della consulenza è il GLI per cui penso si possa ritenere, anche se non è scritto, che si tratti di una individuazione decisa collegialmente da tutto il GLI, anche se la convocazione sarà firmata dal dirigente in quanto presidente.

La consulenza può essere decisa anche di volta in volta, in base agli argomenti da discutere e alle competenze delle persone.


Dal DL 66 art. 9 .
Comma 8
Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.


Comma 9.
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

 

Alcuni insegnanti scrivono nelle verifiche scritte “effettuata secondo PDP/PEI, oppure “valutato per obiettivi minimi”, altro, è lecito?”

E’ senza dubbio scorretto per vari motivi.

È un riferimento a un disturbo clinico e questo viola la Legge sulla privacy sui dati sensibili inerenti la salute, che la scuola può conservare ma mai divulgare, neppure indirettamente;

È ingiusto perché nella valutazione questi alunni, in base alla normativa, possono usare strategie compensative che hanno lo scopo di consentire loro di essere valutato equamente e non rappresentano una facilitazione;

Se l’alunno con DSA o con 104 o BES ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti per la classe, si è guadagnato la sua sufficienza e prenderà un 6.

Un vero “6” e non è giusto sminuire i suoi risultati.

 

Può lo studente con disabilità avere il permesso di entrare più tardi o uscire prima da scuola per fare terapie?

Nel PEI vanno scritte anche le entrate posticipate e le uscite anticipate che lo studente fa per recarsi a fare terapia DL 182/20 art. 13 comma 2/a, gli orari vanno definiti nel PEI (sez. 9) e vanno adeguatamente motivate,  non ci sono limiti di ore o giornate. 

Il bambino/ragazzo ha diritto a seguire le terapie necessarie e in ogni caso il diritto alla salute prevale sull’obbligo scolastico.

 
In alcune scuole succede che non si ottiene il permesso permanente del dirigente a entrate posticipate o uscite anticipate per fare terapie, ma nessuno può impedire ai genitori di ritirare in anticipo il figlio, tanto più per motivi di questo tipo,  quindi se l’uscita non è autorizzata in modo permanente si dovrà compilare e firmare ogni volta il modulo previsto, e il bambino/ragazzo può essere portato via.