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Può lo studente con disabilità avere il permesso di entrare più tardi o uscire prima da scuola per fare terapie?

Nel PEI vanno scritte anche le entrate posticipate e le uscite anticipate che lo studente fa per recarsi a fare terapia DL 182/20 art. 13 comma 2/a, gli orari vanno definiti nel PEI (sez. 9) e vanno adeguatamente motivate,  non ci sono limiti di ore o giornate. 

Il bambino/ragazzo ha diritto a seguire le terapie necessarie e in ogni caso il diritto alla salute prevale sull’obbligo scolastico.

 
In alcune scuole succede che non si ottiene il permesso permanente del dirigente a entrate posticipate o uscite anticipate per fare terapie, ma nessuno può impedire ai genitori di ritirare in anticipo il figlio, tanto più per motivi di questo tipo,  quindi se l’uscita non è autorizzata in modo permanente si dovrà compilare e firmare ogni volta il modulo previsto, e il bambino/ragazzo può essere portato via.

Quali parti del PEI vanno compilate nei tre incontri del GLO?

PEI INIZIALE: Le sezioni da 1 a 10 vanno compilate tutte all’inizio dell’anno scolastico, a parte ovviamente quelle che non sono previste, come la 3 se non c’è, neppure richiesto al comune, il progetto individuale o la 10  nelle classi in cui non si rilascia questa certificazione.
Non si compilano le parti che si trovano alla fine delle sezioni 5, 7, 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” che rientrano appunto nella verifica finale.

PEI INTERMEDIO: Nell’incontro intermedio si affrontano le sezioni (sempre quelle da 1 a 10) in cui il GLO ritiene necessario intervenire, per correggere o integrare (se si dovesse presentare la necessità di PEI intermedi se ne possono fare più di uno) .

PEI FINALE E PROVVISORIO: Nell’incontro di verifica finale si compilano le parti delle sezioni 5, 7 e 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” e l’intera sezione 11, per sapere nello specifico cosa va scritto nel PEI provvisorio vedere D.Igs. 153/23 art. 16.

Il PEI provvisorio

Va compilato per gli alunni certificati durante l’anno per i quali non c’è un PEI già approvato  per varie motivazioni:

  • perché la documentazione è arrivata tardi 
  • per i neo iscritti che entrano per la prima volta nel sistema di istruzione, non quelli che vengono iscritti per la prima volta a quella scuola, in quanto hanno il PEI della scuola precedente, in pratica sono i bambini che entrano all’infanzia, qualche eventuale alunno che si iscrive alla primaria senza aver frequentato l’infanzia,
  • alunni che terminano l’istruzione parentale
  • alunni che rientrano da un anno o più di frequenza all’estero
  • alunni adottati

Il PEI provvisorio va approvato, entro giugno. 

 
Il DI 182/20  modificato dal DI  153/23   definisce, all’art. 16 comma 2, i  contenuti del PEI provvisorio e la composizione dei particolari membri del GLO che deve quantificare le risorse per l’ anno successivo (ore per insegnante so sogno, eventuali operatori) e approvarlo. 
 
I membri del GLO sono definiti nel DL 182/17,  i genitori, i clinici gli insegnanti. 
 
Rispetto alla componente docenti:
  • in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del consiglio di classe.
  • Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.
 
Obiettivi e strategie non saranno indicati nel PEI provvisorio ma lo saranno nel PEI approvato dal GLO dell’anno successivo.
 
Con il PEI provvisorio non vanno compilati gli allegati C e C1 ma solo la sez. 12 dove si trova una tabella di sintesi identica a quella  che si trova nella seconda pagina dell’allegato C. Non c’è il riferimento ai range dell’allegato C1.
 

Contenuti del PEI provvisorio (DL 182/20 art. 16 c. 3):

“Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:
a. Intestazione e composizione del GLO;

  • b. Sezione 1 – Quadro informativo, con il supporto dei genitori;
  • c. Sezione 2 – Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;
  • d. Sezione 12 – PEI provvisorio per l’a. s. successivo;
  • e. Sezione 4 – Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;
  • f. Sezione 6 – Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.”
Il PEI provvisorio va redatto entro il 30 giugno (DI 182 art. 16 c. 1).

Non è previsto per certificazioni pervenute successivamente ma nonostante questo alcuni UST (Uffici Scolastici Territoriali) lo richiedono lo stesso.