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Chi sono i membri del GLO?

I membri del GLO sono nominato da dirigente all’inizio di ogni anno scolastico, con un suo decreto DL 182/20  art 3 c 8

«8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO»

Ne fanno parte di diritto:

  • Tutto il consiglio di classe (compreso il docente di sostegno),
  • i genitori,
  • lo studente con disabilità, se in grado di capire e se si trova nella scuola superiore,
  • un clinico  rappresentante il servizio di  neuropsichiatria infantile dell’USL  che  segue lo studente DL 182/20  art 3 comma 1-2-3-4

«1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.
2. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare.
3. L’UMV dell’ASL di residenza dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l’alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall’ASL di residenza.
4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.»

Il dirigente può nominare membro del GLO anche altre figure DL 182/20  art 3 comma 5-6-7

La famiglia può chiedere che venga inserito tra i membri del GLO uno specialista di sua fiducia la cui partecipazione avrà valore consultivo e non decisionale. Questa persona va considerata membro del GLO e inserita nel decreto e quindi anche nelle due tabelle del PEI.

«5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna,  docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI.
6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.
7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.»

Possono essere INVITATI a partecipare al GLO anche specialisti (privati) indicati dalla famiglia, SOLO UNO,  ma il loro intervento è solo informativo e non decisionale DL 182/20  art. 3 c 6

«6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale»

Poi ci sono altre persone (anche più di una) che possono essere invitati come esterni ai singoli incontri in base all’art. 3 c. 7 o alle indicazioni di pag. 9 delle Linee Guida, queste persone possono essere tutor, o altre figure che sono a diretto contatto del ragazzo che possono dare informazioni importatni alla scuola, queste ultime non sono membri del GLO e la loro presenza va annotata solo nel verbale. 

Le Linee Guida dicono (pag. 8 ) «Requisito essenziale è che si tratti di una “figura professionale” (escludendo quindi supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o amicali) che abbia un’interazione con l’alunno o con la classe.»

Dicono anche (pag. 9): «Su invito formale del Dirigente scolastico e – in caso di privati esterni alla scuola – acquisita l’autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all’ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo

ATTENZIONE: i genitori autonomamente non possono invitare nessuno, ma possono proporre al dirigente di invitare qualcuno che segue il ragazzo e possa dare informazioni e condividere strategie importanti. 

Bocciatura alla Primaria

La mancata ammissione alla classe successiva è decisa esclusivamente dagli insegnanti della classe al momento dello scrutinio finale.

Non spetta decidere né ai genitori né agli specialisti.

La ripetenza nella scuola primaria è regolata per tutti, e quindi anche per gli alunni con disabilità, DAL D.M. 62/17 art. 3 c. 3 che prevede tre condizioni:
1) eccezionalità della decisione (e questo esclude categoricamente la possibilità di reiterazione),
2) unanimità dei docenti della classe
3) specifiche motivazioni:
i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Anno Scolastico 2022/2023

La Nota informativa 4155 del 07-02-2023 ripristina di fatto per l’esame di stato del 1° ciclo la situazione ante covid, ossia del 2019

Per gli alunni con altri BES torna in vigore la nota 5772 del 2019.

Gli alunni con legge 104 e  legge 170, agli esami possono usare i compensativi previsti nei loro PEI/PDP.

Gli alunni con BES aventi certificazione clinica che non rientra nelle leggi 104  e 170, possono usare i compensativi previsti nei loro PDP.

Per gli alunni con BES senza certificazione clinica, non possono usare all’esame gli strumenti compensativi previsti nei loro PDP.