Archivi categoria: Legge e diritti

Quali parti del PEI vanno compilate nei tre incontri del GLO?

PEI INIZIALE: Le sezioni da 1 a 10 vanno compilate tutte all’inizio dell’anno scolastico, a parte ovviamente quelle che non sono previste, come la 3 se non c’è, neppure richiesto al comune, il progetto individuale o la 10  nelle classi in cui non si rilascia questa certificazione.
Non si compilano le parti che si trovano alla fine delle sezioni 5, 7, 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” che rientrano appunto nella verifica finale.

PEI INTERMEDIO: Nell’incontro intermedio si affrontano le sezioni (sempre quelle da 1 a 10) in cui il GLO ritiene necessario intervenire, per correggere o integrare (se si dovesse presentare la necessità di PEI intermedi se ne possono fare più di uno) .

PEI FINALE E PROVVISORIO: Nell’incontro di verifica finale si compilano le parti delle sezioni 5, 7 e 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” e l’intera sezione 11, per sapere nello specifico cosa va scritto nel PEI provvisorio vedere D.Igs. 153/23 art. 16.

Il PEI provvisorio

Va compilato per gli alunni certificati durante l’anno per i quali non c’è un PEI già approvato  per varie motivazioni:

  • perché la documentazione è arrivata tardi 
  • per i neo iscritti che entrano per la prima volta nel sistema di istruzione, non quelli che vengono iscritti per la prima volta a quella scuola, in quanto hanno il PEI della scuola precedente, in pratica sono i bambini che entrano all’infanzia, qualche eventuale alunno che si iscrive alla primaria senza aver frequentato l’infanzia,
  • alunni che terminano l’istruzione parentale
  • alunni che rientrano da un anno o più di frequenza all’estero
  • alunni adottati

Il PEI provvisorio va approvato, entro il 30 giugno. 

 
Il DI 182/20  modificato dal DI  153/23   definisce, all’art. 16 comma 2, i  contenuti del PEI provvisorio e la composizione dei particolari membri del GLO che deve quantificare le risorse per l’ anno successivo (ore per insegnante so sogno, eventuali operatori) e approvarlo. 
 
In caso di certificazioni arrivate a luglio o agosto è dà tenere presente che ci sono degli UST che chiedono sempre il PEI provvisorio per l’assegnazione di sostegno quindi è bene informarsi.
 
Con il PEI provvisorio non vanno compilati gli allegati C e C1 ma solo la sez. 12 dove si trova una tabella di sintesi identica a quella  che si trova nella seconda pagina dell’allegato C. Non c’è il riferimento ai range dell’allegato C1

I MEMBRI DEL GLO 

 
I membri del GLO sono definiti nel DL 182/17,  i genitori, i clinici gli insegnanti. 
 
Rispetto alla componente docenti:
  • in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del consiglio di classe.
  • Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.

OBIETTIVI E STRATEGIE

 
Obiettivi e strategie non saranno indicati nel PEI provvisorio ma lo saranno nel PEI approvato dal GLO dell’anno successivo.

Contenuti del PEI provvisorio (DL 182/20 art. 16 c. 3):

“Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:
a. Intestazione e composizione del GLO;

  • b. Sezione 1 – Quadro informativo, con il supporto dei genitori;
  • c. Sezione 2 – Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;
  • d. Sezione 12 – PEI provvisorio per l’a. s. successivo;
  • e. Sezione 4 – Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;
  • f. Sezione 6 – Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.”
Il PEI provvisorio va redatto entro il 30 giugno (DI 182 art. 16 c. 1).

Non è previsto per certificazioni pervenute successivamente ma nonostante questo alcuni UST (Uffici Scolastici Territoriali) lo richiedono lo stesso.

ATTENZIONE

La nota del 24 maggio 2024 ha generato molta confusione dicendo che il PEI provvisorio andava redatto per i neoiscritti, ma si intendeva quelli iscritti per la prima volta al sistema di istruzione, non a quella specifica scuola, vedere le FAQ del ministero n. 20-22-23. 

INVALSI: normativa per le prove di fine ciclo e uso di strumenti compensativi

 

Tutti gli anni  esce una circolare INVALSI (che trovate qua)  che disciplina i test per quell’anno.

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  •  le prove invalsi servono a testare lo stato di salute della scuola e non la preparazione degli studenti
  •  i risultati non influiscono nè influenzano in alcun modo i voti degli studenti
  • per la prova della primaria la prova  è  anonima e non ne rimane traccia
  •  Per la scuola secondaria le prove non sono anonime, a ogni studente è associato un codice numerico
  • gli esiti delle prove sono comunicati ai genitori attraverso una certificazione delle competenze acquisite (INVALSI 3 media) e vengono trasmesse alla scuola superiore solo se loro sono d’accordo.

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PER GLI STUDENTI CON DSA (LEGGE 170) E PER GLI STUDENTI CON BES SENZA CERTIFICAZIONE DI DSA E DI LEGGE 104

Le prove INVALSI sono requisito per essere ammessi agli esami di Stato (sia nel primo ciclo che nel secondo), il voto non farà media. 

Nella secondaria i test saranno svolti al computer e potranno usufruire solo dei compensativi previsti da INVALSI come da  nota INVALSI BES 2024:

  • sintetizzatore vocale
  • tempo aggiuntivo fino a 15 minuti per ciascuna prova
  • inoltre per tutti gli alunni, anche quelli senza PDP, possono usare la calcolatrice integrata nella piattaforma durante la prova (compare a video, per fare delle prove basta andare sul sito ufficiale invalsi e svolgere una delle simulazioni di matematica). Per questo non compare esplicitamente nella nota tra gli strumenti compensativi. Non è specificato il poter usare la propria calcolatrice fisica, quindi si può usare solo quella della piattaforma.

Nel caso della prova di Inglese, se il PDP prevede la dispensa dalla prova scritta o il completo esonero della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera prova nazionale.

Come conseguenza gli studenti non riceveranno al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.

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PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’

NELLA PRIMARIA

Se per qualche motivo un bambino non potrà essere presente il giorno degli INVALSI, poi non dovrà recuperarlo, le prove  hanno solo un valore statistico, non valutano il singolo alunno.

GLI  STUDENTI CON LEGGE 104 svolgono le prove INVALSI con l’ausilio dei compensativi previsti nel loro PEI

NELLA SECONDARIA DI I GRADO (3ª media)

Gli alunni con disabilità possono essere esonerati dallo svolgere le prove (a prescindere dal comma della 104), senza che ci siano conseguenza per l’esame e il diploma finale, DL 62/17 art. 11 comma 4, l’esonero è deciso dal consiglio di classe, non dal GLO, e non è necessario indicarlo nel PEI,DL 62 del 13 aprile 2017 art. 11 c. 4 e 15. 

Anche se un allievo è esonerato,  il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione, facendogli fare altra attività.

La certificazione delle competenze, per gli alunni esonerati dalle prove INVALSI, verrà redatta dal consiglio di classe (invece che da INVALSI) usando il modello nazionale, che non può essere modificato, integrandolo eventualmente con delle annotazioni.

NELLA SECONDARIA DI II GRADO  (5° superiore)

Non si fa menzione del percorso didattico (A;B;C) quindi vale per tutti, ma non è possibile esonerare dalla prova,  ma i test possono essere adattate, anche radicalmente.

Come saranno le prove lo decide il consiglio di classe (decisione autonoma da GLO e PEI) 

Gli studenti dispensati dallo svolgimento delle prove INVALSI possono rimanere in classe con i compagni, e svolgere una prova alternativa preparata appositamente per loro e l’insegnate di sostegno può rimanere in classe, basta che non interferiscano con le prove degli altri.

Vedere sito  Invalsiopen  Aprire il paragrafo “studenti-con-bisogni-educativi-speciali-BES”

«Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione. L’eventuale presenza del docente di sostegno deve essere però organizzata in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle Prove per gli altri allievi.»

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PRESENZA INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

Se l’alunno sostiene prove standard non è possibile nessun sostegno.

Se invece si è deciso che le prove vanno adattate, e non saranno quindi conteggiate nella statistica della scuola,  si può fare quello che si vuole, basta non interferire con l’attività della classe.

Prove adattate può significare anche con il supporto dell’insegnante di sostegno e, se si è  deciso così, ovviamente l’insegnante di sostegno ci deve essere.

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Articolo di Orizzonte Scuola sugli INVALSI

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