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Il PCTO è obbligatorio anche per gli studenti con disabilità?

Non è prevista nessuna esenzione, ma l’alternanza va organizzata in base alle potenzialità dello studente, pensando soprattutto al suo progetto di vita.

Non c’è nessun rapporto tra la programmazione differenziata, che riguarda solo la scuola, e la possibilità in futuro di accedere ad una attività lavorativa. L’alternanza può svolgere un ruolo importantissimo a questo riguardo, sviluppando l’autonomia e le competenze lavorative di base, come la capacità di osservare degli orari, di concentrarsi su un compito, di relazionarsi con i colleghi di lavoro ecc.

Ricordiamo che il DL 66/17 inserisce l’organizzazione dell’alternanza tra i contenuti indispensabili del PEI (ovviamente nelle classi coinvolte):

e) [il PEI] definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione (art. 7 c. 2 lettera e).

La partecipazione va quindi assicurata, si tratta di progettare come.

I genitori fanno parte del GLI?

La composizione del GLI è stata modificata dal DL 66/17, art. 15, già in vigore per questa parte, i due commi che interessano, n. 8 e n. 9:

Come si vede i genitori non fanno parte del GLI (comma 8)  ma sono coinvolti con un ruolo di consulenza e supporto in alcune fasi particolari, anche se importanti, ossia quando si discute del Piano per l’Inclusione (comma 9).

Il GLI è nominato dal dirigente scolastico (comma 8).

Per quanto riguarda le altre persone (genitori, studenti, rappresentanti, associazioni) il soggetto che si avvale della consulenza è il GLI per cui penso si possa ritenere, anche se non è scritto, che si tratti di una individuazione decisa collegialmente da tutto il GLI, anche se la convocazione sarà firmata dal dirigente in quanto presidente.

La consulenza può essere decisa anche di volta in volta, in base agli argomenti da discutere e alle competenze delle persone.


Dal DL 66 art. 9 .
Comma 8
Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.


Comma 9.
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

 

Alcuni insegnanti scrivono nelle verifiche scritte “effettuata secondo PDP/PEI, oppure “valutato per obiettivi minimi”, altro, è lecito?”

E’ senza dubbio scorretto per vari motivi.

È un riferimento a un disturbo clinico e questo viola la Legge sulla privacy sui dati sensibili inerenti la salute, che la scuola può conservare ma mai divulgare, neppure indirettamente;

È ingiusto perché nella valutazione questi alunni, in base alla normativa, possono usare strategie compensative che hanno lo scopo di consentire loro di essere valutato equamente e non rappresentano una facilitazione;

Se l’alunno con DSA o con 104 o BES ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti per la classe, si è guadagnato la sua sufficienza e prenderà un 6.

Un vero “6” e non è giusto sminuire i suoi risultati.

 

Quali parti del PEI vanno compilate nei tre incontri del GLO?

PEI INIZIALE: Le sezioni da 1 a 10 vanno compilate tutte all’inizio dell’anno scolastico, a parte ovviamente quelle che non sono previste, come la 3 se non c’è, neppure richiesto al comune, il progetto individuale o la 10  nelle classi in cui non si rilascia questa certificazione.
Non si compilano le parti che si trovano alla fine delle sezioni 5, 7, 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” che rientrano appunto nella verifica finale.

PEI INTERMEDIO: Nell’incontro intermedio si affrontano le sezioni (sempre quelle da 1 a 10) in cui il GLO ritiene necessario intervenire, per correggere o integrare (se si dovesse presentare la necessità di PEI intermedi se ne possono fare più di uno) .

PEI FINALE E PROVVISORIO: Nell’incontro di verifica finale si compilano le parti delle sezioni 5, 7 e 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” e l’intera sezione 11, per sapere nello specifico cosa va scritto nel PEI provvisorio vedere D.Igs. 153/23 art. 16.

Il PEI provvisorio

Il PEI provvisorio va redatto per gli alunni che attualmente non hanno nessun PEI approvato (per un qualsiasi motivo) e che l’anno seguente avranno un certificazione valida, con sostegno/o operatore. 
Alcuni motivi per i quali nel momento attuale non c’è un PEI approvato  possono essere:
  • perché la documentazione è arrivata ad anno scolastico molto inoltrato (o verso la fine) 
  • per i neo iscritti che entrano per la prima volta nel sistema di istruzione, non quelli che vengono iscritti per la prima volta a quella scuola, in quanto hanno il PEI della scuola precedente, in pratica sono i bambini che entrano all’infanzia, qualche eventuale alunno che si iscrive alla primaria senza aver frequentato l’infanzia,
  • alunni che terminano l’istruzione parentale
  • alunni che rientrano da un anno o più di frequenza all’estero
  • alunni adottati provenienti dall’estero e che entrano per la prima volta nelle scuole italiane

ATTENZIONE

La nota del 24 maggio 2024 ha generato molta confusione dicendo che il PEI provvisorio andava redatto per i neoiscritti, ma si intendeva quelli iscritti per la prima volta al sistema di istruzione, non a quella specifica scuola, vedere le FAQ del ministero n. 20-22-23. 

A COSA SERVE? 

Per chiedere le risorse per l’anno scolastico seguente (sostegno, assistenti all’autonomia). 

Il PEI provvisorio va approvato, entro il 30 giugno. 

 
Il DI 182/20  modificato dal DI  153/23, all’art. 16 comma 1. 
 
In caso di certificazioni arrivate a luglio o agosto è dà tenere presente che ci sono degli UST che chiedono comunque il PEI provvisorio per l’assegnazione delle ore, quindi bisogna farlo subito ad inizio anno iniziato. 
 
Con il PEI provvisorio non vanno compilati gli allegati C e C1 ma solo la sez. 12 dove si trova una tabella di sintesi identica a quella  che si trova nella seconda pagina dell’allegato C. Non c’è il riferimento ai range dell’allegato C1

CHI REDIGE IL PEI PROVVISORIO?

Alcune scuole si domandano chi deve redigere il PEI provvisorio, visto c he manca l’insegnante di sostegno? 

Non è scritto da nessuna parte che il PEI va redatto dal docente di sostegno, il PEI provvisorio va redatto da un GLO composto dai docenti della classe e loro devono provvedere a redigerlo
DI 182/20 art. 16 c.lomma 2. 

Rispetto alla componente docenti:
  • in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del consiglio di classe.
  • Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.

OBIETTIVI E STRATEGIE

 
Obiettivi e strategie non saranno indicati nel PEI provvisorio ma lo saranno nel PEI approvato dal GLO dell’anno successivo.

Contenuti del PEI provvisorio (DL 182/20 art. 16 c. 3):

“Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:
a. Intestazione e composizione del GLO;

  • b. Sezione 1 – Quadro informativo, con il supporto dei genitori;
  • c. Sezione 2 – Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;
  • d. Sezione 12 – PEI provvisorio per l’a. s. successivo;
  • e. Sezione 4 – Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;
  • f. Sezione 6 – Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.”