Archivi categoria: Legge e diritti

Sostegno, possibile ridurre le ore di assistenza specialistica per esigenza di bilancio

Fonte: Ansa

L’assistenza specialistica* scolastica per gli studenti con disabilità può essere garantita soltanto nei limiti delle risorse nella disponibilità degli enti locali.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza 1798/2024) respingendo il ricorso di due genitori di un ragazzo con disabilità.

Il Consiglio di stato con questa sentenza applica rigorosamente la legge esistente (e non poteva fare altrimenti!) in particolare il Dlgs 66 del 2017 che dice che il GLO propone, non decide, le risorse necessarie per l’inclusione e che, all’art. 3 c. 5, dice che “gli enti locali provvedono ad assicurare il personale di assistenza* «nei limiti delle risorse disponibili” .

Pioggia di critiche alla sentenza, dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, alla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (Fish) e al M5s.

“La pronuncia del Consiglio di Stato sull’assistenza agli studenti con disabilità – afferma Locatelli – dal mio punto di vista non è giusta, sono molto dispiaciuta e sono vicina alla famiglia che ha reagito per chiedere il rispetto dei diritti per il proprio figlio e sostegni più equi, purtroppo senza un buon esito. Si tratta – ha aggiunto – di una sentenza isolata di una sezione del Consiglio di stato. Mi auguro quindi che, a breve, lo stesso Consiglio di stato possa riunirsi in Adunanza Plenaria per dare una risposta univoca e giusta, anche alle tante situazioni pendenti, che valga per tutti gli studenti con disabilità, e che garantisca ad ognuno gli stessi diritti di partecipazione e di accompagnamento alla crescita dal punto di vista scolastico, sociale, civile e culturale nel nostro Paese”.

“La priorità deve essere quella di garantire l’inclusione, tutelare i diritti e valorizzare le competenze e i talenti di ogni persona, a partire dalla scuola e con tutti i dovuti sostegni – sottolinea la ministra-. La riforma sulla disabilità che stiamo attuando va in questa direzione e sono profondamente convinta che tutti, ognuno nel suo ruolo, dobbiamo contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie”.

Di “duro colpo per i diritti degli studenti con disabilità” parla la Fish, secondo cui la sentenza “rischia di minare i diritti costituzionalmente garantiti e rappresenta un grave passo indietro nella tutela dei diritti fondamentali”, in primis “negando il diritto all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, che nella sentenza è declassato ad un semplice interesse legittimo, subordinato alle disponibilità di bilancio degli enti locali.

Questo contrasta apertamente con la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, tra cui la sentenza n. 275/16″.

Il pronunciamento del Consiglio di Stato, afferma Gilda Sportiello, deputata del M5s e componente della commissione Affari sociali, “lascia l’amaro in bocca e ricorda ancora una volta quanto sia importante e non più rinviabile l’intervento dello Stato che deve assumersi la responsabilità di garantire gli stessi diritti per tutti e tutte. Per questo ho presentato una proposta di legge affinché mai più venga negato il diritto allo studio agli studenti e alle studentesse con disabilità: è inconcepibile che diritti fondamentali siano subordinati a ragioni di spesa”.

 

*(Assistenza specialistica = si distingue in assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ma poi ci sono regioni che chiamano gli "operatori" in maniera diversa, es. PEA (personale educativo assistenziale), OEPAC, ASACOM, ecc...)

 

 

 

Permanenza di un anno alla scuola dell’infanzia

È possibile chiedere la permanenza alla scuola dell’infanzia per un ulteriore anno dopo il sesto anno di età?

Le norme sulla permanenza all’infanzia, confermate anche nelle circolari delle iscrizioni per l’anno 2020 vedere la n. 20651 del 12/11/20 pag. 10 troviamo scritto: “Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale.”

I genitori possono chiedere la permanenza all’infanzia ma la decisione finale spetta al dirigente che, se la rifiuta, dovrà adeguatamente motivarla.

Vedere  Nota n. 40055/2023 sulle iscrizioni a pag. 10:
«Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale».

L’ultima decisione spetta al dirigente che nel caso non accetti la permanenza deve motivare la la decisione per iscritto.

Se la documentazione prodotta dalla famiglia è considerata sufficiente ma il dirigente dà parere contrario ci si può rivolgere al TAR.

Ci sono diverse sentenze del TAR che hanno accolto la richiesta dei genitori, cercare con Google “permanenza infanzia sentenza TAR”.

A pag 19 della nota n. 20651 del 12/11/20 viene esclusa la possibilità di andare oltre i sette anni, ossia di ripetere il trattenimento per una seconda volta.

In questi casi c’è un’altra strada che si può tentare e proporre alla scuola, del tutto informale: si tratta di approvare un progetto che qualcuno chiama di “anno ponte” o “frequenza mista” che prevede che il bambino sia formalmente iscritto alla primaria ma di fatto continui a frequentare la scuola dell’infanzia, come prima.

Avrà un insegnante di sostegno della primaria, ma per il resto non cambia nulla per lui.

Questa sistemazione può durare per tutto l’anno o solo per alcuni mesi, se nel frattempo si valuta sia conveniente il passaggio.

Se rimane all’infanzia fino a giugno, alla fine dell’anno sarà dichiarato respinto e l’anno successivo sarà formalmente e regolarmente in prima.

Se primaria e infanzia fanno parte di uno stesso istituto comprensivo si può fare senza tanti problemi. Più complesso, ma non impossibile, se sono coinvolti due istituti diversi perché per farlo va sottoscritta una convenzione.

Patente di guida: nuove tutele per i candidati con DSA anno 2024

Nelle scorse settimane sono state introdotte nuove disposizioni normative a tutela delle persone con DSA che vogliono conseguire la patente di guida. 

Obbligo di formazione sui DSA per gli istruttori di scuola guida

Con il decreto dell’1 febbraio 2024 , n. 34  «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola» del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si prospetta una maggior tutela dei diritti delle persone con DSA che conseguiranno la patente di guida: è stato introdotto infatti, per gli istruttori di scuola guida, l’obbligo di frequentare ogni due anni un corso di formazione di 5 ore con particolare attenzione alle metodiche di insegnamento per allievi con disturbi  specifici dell’apprendimento, tenuto da medici o psicologi.

Certificati di Abilitazione Professionale KA e KB: misure compensative per i candidati con DSA 

KA e KB sono Certificati di Abilitazione Professionale obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture (es. noleggio conducente e taxi).

Dal momento che l’esame per il conseguimento di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB non è ancora stato informatizzato, e quindi il file audio delle prove non è disponibile, il MIT ha emesso la Circolare n. 12105 del 24 aprile 2024, in base alla quale sono previste misure compensative in sede di esame per candidati con certificazione DSA. Il direttore dell’Ufficio di Motorizzazione Civile (UMC) accorda al candidato la possibilità di sostenere la prova:

– con l’ausilio di una persona, appartenente dell’UMC stesso, che legga i quesiti dei quali si compone la scheda (in sostituzione del file audio);

– con una maggiorazione del tempo pari a 10 minuti.

Scopri tutte le tutele per i candidati con DSA

Le tutele introdotte con i provvedimenti sopra indicati vanno a rafforzare le misure già previste per i candidati con DSA che vogliono conseguire la patente di guida, il patentino dei ciclomotori, la carta di qualificazione del conducente (CQC) e la patente nautica: file audio dei quiz e tempo aggiuntivo.

Per maggiori informazioni sulle misure previste e su come accedervi, è possibile fare riferimento a questa pagina del sito AID.

Fonte: AID

DECRETO 34 del 1° febbraio 2024 che va a modificare il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.».

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 2 bis

Decreto continuità sostegno

AGGIORNAMENTO  continuità sostegno:

Tempistica di attuazione:

Rinvio di un anno: Per la messa in pratica bisognerà attendere un decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito che stabilirà le modalità di applicazione, quindi il tutto “slitterà”  all’anno scolastico 2025/2026.

(Sempre che nel frattempo non sarà tutto annullato visto le opposizioni dei sindacati degli insegnanti e degli insegnanti stessi).

Interesse dello studente al primo posto

Il ministro Valditara crede molto in questa nuova normativa che ha trovato moltissime critiche, ma che si basa sul principio fondamentale che l’interesse del ragazzo disabile venga al primo posto, anche prima dei diritti dei docenti che vedrebbero in caso di conferma del collega sula cattedra che ha occupato l’anno precedente, sfumare una possibilità di impiego.

Naturalmente la richiesta e la volontà della famiglia non consentirà la conferma diretta, ma sarà comunque valutata e vagliata dal dirigente scolastico in base alle informazioni in suo possesso circa l’operato dell’insegnante. In caso di riscontro positivo si procederà alla conferma, altrimenti non sarà possibile procedere.

Il Ministro difende la scelta: a più riprese la norma, critica da sindacati e associazioni di categoria, è stata difesa dal Ministro Valditara “Cambiare docente ogni anno per il ragazzo è un trauma notevole”.

E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge, di cui si discute da diversi giorni, che comprende anche varie misure sul sostegno DL 71 del 31 maggio 2024 – continuità sostegno.

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca.
 

Rilevante per l’inclusione scolastica in particolare il Capo II – Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità:

  • Art. 6: Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’
  • Art. 7: Percorsi di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’ per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento
  • Art. 8: Misure finalizzate a garantire la continuita’ dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

L’articolo 8 che riconosce, in certi casi, la possibilità di chiedere conferma degli insegnanti di sostegno a tempo determinato e modifica il comma 3 dell’art. 14 del Dlgs 66/17:

Art. 8
Misure finalizzate a garantire la continuita’ dei docenti a tempo  determinato su posto di sostegno 
1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilita’ e favorire la serenita’ della relazione educativa tra studenti con disabilita’ e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti: 

 «3. Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili puo’ essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilita’ del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. 
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresi’, alle seguenti categorie di personale docente:  a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualita’ di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;  b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.». 

2. Per l’applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e’ adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

 

DL 66 2017 integrato e corretto dal DL 96-2019 e dal DL 62-2024

L’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha pubblicato una nota con le indicazioni per avviare la procedura.

Il soggetto richiedente è la famiglia dell’alunna/o con disabilità.

I documenti che la scuola deve acquisire:

  1. la richiesta formale, a firma di entrambi i genitori, per la conferma del docente di sostegno nell’interesse del figlio/a;
  2. la dichiarazione di disponibilità, sul medesimo posto di sostegno, del docente assegnato nel corrente anno scolastico;
  3. la dichiarazione, a firma del Dirigente scolastico, della valutazione positiva dell’istanza

Quali docenti?

Il personale docente di sostegno per il quale può essere richiesta la conferma deve rientrare nelle seguenti tre fattispecie:

  • docenti specializzati;
  • docenti non specializzati individuati dalle GPS Sostegno II fascia con tre anni nel medesimo grado;
  • docenti non specializzati individuati dalle GPS incrociate.

La nota precisa che dalle richieste di continuità sono escluse le supplenze assegnate con domanda di messa a disposizione (MAD).

Tuttavia, dopo la conclusione delle operazioni di competenza degli Ambiti Territoriali e conseguente comunicazione di liberatoria, il criterio della continuità, nell’esercizio dell’autonomia scolastica, potrà essere utilizzato per graduare le istanze di messa a disposizione ricevute, confermando quindi quelle del corrente anno scolastico.

L’USR Piemonte invita i dirigenti scolastici a valutare anche l’opportunità di inviare una comunicazione chiara a tutte le famiglie delle vostre scuole che ripercorra i termini della norma e la possibilità, per i genitori interessati, di richiedere l’eventuale conferma dei docenti di sostegno.

NOTA USR Piemonte

Test d’ingresso all’università: il Consiglio di Stato riconosce il pieno diritto degli studenti con DSA a utilizzare gli strumenti compensativi previsti dalla legge 170/2010

Fonte: AID

Il 22 maggio scorso il Consiglio di Stato ha emesso un’ordinanza che riconosce il pieno diritto degli studenti universitari con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) a utilizzare, nei test d’ingresso per i corsi di laurea ad accesso programmato, tutti gli strumenti compensativi previsti dalla legge 170/2010.

L’ordinanza arriva a seguito del ricorso con cui Viola, studentessa torinese dislessica e socia AID, ha chiesto che le venissero riconosciuti, nel test d’ingresso di Medicina, gli strumenti a lei necessari per sostenere la prova, così come previsto dalla legge 170/2010, e non solo la calcolatrice non scientifica, il videoingranditore o l’affiancamento di un lettore umano, ovvero i tre strumenti indicati nel decreto che disciplina i test d’ingresso nei corsi di laurea ad accesso programmato, emesso ogni anno dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Con questa ordinanza i giudici del Consiglio di Stato hanno rovesciato il precedente pronunciamento del Tar del Lazio, secondo cui Viola avrebbe dovuto prima fare il test di accesso con i soli strumenti compensativi concessi dal decreto ministeriale e, se per caso non lo avesse superato, solo allora avrebbe potuto ricorrere.

Come evidenziato in questo articolo de “La Repubblica”, Il giudice Raffaello Sestini della settima sezione del Consiglio di Stato, nell’accogliere il ricorso, ha fatto riferimento “alle rilevanti questioni che coinvolgono i principi dell’ordinamento concernenti l’accesso agli studi dei capaci e meritevoli” oltre al “principio di tutela della persona e delle sue potenzialità di sviluppo anche in caso di condizioni svantaggiate”. Tanto più che il decreto del Ministero “rendeva omogenea”, su tutto il territorio nazionale, la disparità di trattamento per i candidati con DSA.

La petizione di AID per i diritti degli studenti universitari con DSA

L’ordinanza del Consiglio di Stato sancisce quindi uno dei diritti che AID rivendica da anni per gli studenti universitari con DSA.

La raccolta firme, tuttora aperta, chiede al Governo e Parlamento di approvare una norma per garantire:

  • Strumenti compensativi, misure dispensative, modalità di verifiche e valutazione adeguate nei test d’ingresso e negli esami all’università.  
  • Un centro sanitario pubblico in ogni regione per la certificazione diagnostica degli adulti, senza la quale gli studenti universitari, ma anche i candidati ai concorsi pubblici e i lavoratori nelle aziende private, sarebbero privi di diritti.

L’ordinanza del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente a cui gli studenti con DSA potranno fare riferimento, in futuro, per far valere i loro diritti. 

L’auspicio di Associazione Italiana Dislessia è che l’ordinanza possa indurre il legislatore a integrare la normativa vigente in virtù dei principi di diritto da essa sanciti, per garantire pari diritti e opportunità agli studenti universitari con disturbi specifici dell’apprendimento.