AGGIORNAMENTO continuità sostegno:
Tempistica di attuazione:
Rinvio di un anno: Per la messa in pratica bisognerà attendere un decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito che stabilirà le modalità di applicazione, quindi il tutto “slitterà” all’anno scolastico 2025/2026.
(Sempre che nel frattempo non sarà tutto annullato visto le opposizioni dei sindacati degli insegnanti e degli insegnanti stessi).
Interesse dello studente al primo posto
Il ministro Valditara crede molto in questa nuova normativa che ha trovato moltissime critiche, ma che si basa sul principio fondamentale che l’interesse del ragazzo disabile venga al primo posto, anche prima dei diritti dei docenti che vedrebbero in caso di conferma del collega sula cattedra che ha occupato l’anno precedente, sfumare una possibilità di impiego.
Naturalmente la richiesta e la volontà della famiglia non consentirà la conferma diretta, ma sarà comunque valutata e vagliata dal dirigente scolastico in base alle informazioni in suo possesso circa l’operato dell’insegnante. In caso di riscontro positivo si procederà alla conferma, altrimenti non sarà possibile procedere.
Il Ministro difende la scelta: a più riprese la norma, critica da sindacati e associazioni di categoria, è stata difesa dal Ministro Valditara “Cambiare docente ogni anno per il ragazzo è un trauma notevole”.
E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge, di cui si discute da diversi giorni, che comprende anche varie misure sul sostegno DL 71 del 31 maggio 2024 – continuità sostegno.
Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca.
Rilevante per l’inclusione scolastica in particolare il Capo II – Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità:
- Art. 6: Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’
- Art. 7: Percorsi di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’ per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento
- Art. 8: Misure finalizzate a garantire la continuita’ dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno
L’articolo 8 che riconosce, in certi casi, la possibilità di chiedere conferma degli insegnanti di sostegno a tempo determinato e modifica il comma 3 dell’art. 14 del Dlgs 66/17:
Art. 8
Misure finalizzate a garantire la continuita’ dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno
1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilita’ e favorire la serenita’ della relazione educativa tra studenti con disabilita’ e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:
«3. Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili puo’ essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilita’ del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresi’, alle seguenti categorie di personale docente: a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualita’ di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge; b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».
2. Per l’applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e’ adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.
DL 66 2017 integrato e corretto dal DL 96-2019 e dal DL 62-2024
L’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha pubblicato una nota con le indicazioni per avviare la procedura.
Il soggetto richiedente è la famiglia dell’alunna/o con disabilità.
I documenti che la scuola deve acquisire:
- la richiesta formale, a firma di entrambi i genitori, per la conferma del docente di sostegno nell’interesse del figlio/a;
- la dichiarazione di disponibilità, sul medesimo posto di sostegno, del docente assegnato nel corrente anno scolastico;
- la dichiarazione, a firma del Dirigente scolastico, della valutazione positiva dell’istanza
Quali docenti?
Il personale docente di sostegno per il quale può essere richiesta la conferma deve rientrare nelle seguenti tre fattispecie:
- docenti specializzati;
- docenti non specializzati individuati dalle GPS Sostegno II fascia con tre anni nel medesimo grado;
- docenti non specializzati individuati dalle GPS incrociate.
La nota precisa che dalle richieste di continuità sono escluse le supplenze assegnate con domanda di messa a disposizione (MAD).
Tuttavia, dopo la conclusione delle operazioni di competenza degli Ambiti Territoriali e conseguente comunicazione di liberatoria, il criterio della continuità, nell’esercizio dell’autonomia scolastica, potrà essere utilizzato per graduare le istanze di messa a disposizione ricevute, confermando quindi quelle del corrente anno scolastico.
L’USR Piemonte invita i dirigenti scolastici a valutare anche l’opportunità di inviare una comunicazione chiara a tutte le famiglie delle vostre scuole che ripercorra i termini della norma e la possibilità, per i genitori interessati, di richiedere l’eventuale conferma dei docenti di sostegno.
NOTA USR Piemonte