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Di quanti ragazzi devono essere formate le classi che accolgono gli alunni con disabilità

Il numero dei ragazzi di una classe può essere controllato solo nel primo anno di corso.

Se nei successivi anni, si dovessero aggiungere altri studenti, per i più svariati motivi, non si potrà dividere una classe già formata da anni.

Si applica il DPR 81 del 29-3-09  art 5 comma 2 pag 5:

“2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilita’ sono costituite, di norma, con non piu’ di 20 alunni, purche’ sia esplicitata e motivata la necessita’ di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purche’ il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133″.

cioè prevede al massimo 20 alunni, con possibilità di derogare del 10%, quindi 22, ma anche che possono esserci situazioni particolari che vanno comunque salvaguardate garantendo l’iscrizione a tutti.

Le classi numerose con all’interno uno o più ragazzi con disabilità se ci fossero i numeri si possono sdoppiare, la normativa dice che non si possono formare classi con meno di 15 alunni, ma dice anche che c’è una tolleranza del 10% in eccesso o in difetto, quindi una classe di 29 alunni potrebbe essere doppiata in 2 classe da 15 e 14 alunni, poi comunque bisogna capire se l’ufficio scolastico concederà insegnanti per entrambi le classi. 

Non esiste norma che indichi un numero massimo di  ragazzi con disabilità che possono essere inseriti in una classe, ma può esserci un regolamento di istituto che regola le ammissioni (di tutti gli studenti) ma tale regolamento deve essere pubblico e inserito nel sito della scuola.

Un ragagazzo con disabilità può proseguire gli studi in un’altra scuola una volta ricevuto l’attestato di frequenza?

Può accadere che la famiglia di un ragazzo con disabità chieda di  far proseguire gli studi al proprio figlio in un’altra scuola superiore dopo che ha trascorso l’intero corso di studi in una e ottenuto l’attestato di frequenza.

Questa richiesta può essere fatta per svariati motivi:
  • far continuare a vivere il ragazzo in un “ambiente protetto” a contato con altri ragazzi
  • per fargli ottenere un diploma spendibile nel mondo del lavor
  • altro..

Questo può accadere ma non deve aver compiuto i 18 anni (cosa che nella pratica non sia possile) altrimenti deve frequentare i corsi per adulti.

E non può usufruire  ancora del sostegno.

2006 Reiterazione frequenza superiore Parere consiglio di Stato

Non firmate il PDP se contiene la dicitura “SOLO SE RISULTERA’ NECESSARIO” o “A DISCREZIONE DEL DOCENTE”

AVVISO per i genitori.

Prima di firmare il PDP  dovete farvi dare la bozza e se trovate una di queste due diciture o qualcosa di  simile, non firmate e chiedete di toglierle:

  • “Solo se risulterà necessario”
  • “A discrezione del docente”.

E’ una discrezionalità non prevista dalla legge 170/10, o dal DM 5669 12/11/2011.

Questa dicitura ANNULLA completamente il PDP.

Significa che un docente può eliminare a suo piacimento uno strumento, un diritto previsto dalla legge, certificato da una diagnosi e firmato dalla famiglia.

Per quanta fiducia ci sia, non è una dicitura da far inserire, se lo firmate con quella dicitura allora state firmando un PDP che non ha nessun senso.

Si può scrivere nelle verifiche e/o in pagella che lo studente ha usufruito dei sistemi compensativi previsti nei loro PDP/PEI?

PER LE VERICHE SCRITTE

Scrivere  nelle verifiche note del tipo: “lo studente ha svolto la verifica usando gli strumenti previsti nel suo PDP/PEI” o diciture analoghe è una scorrettezza.

È un riferimento a un disturbo clinico e questo viola la Legge sulla privacy sui dati sensibili inerenti la salute, che la scuola può conservare ma mai divulgare, neppure indirettamente.

È ingiusto perché nella valutazione questi alunni, in base alla normativa, possono usare strategie compensative che hanno lo scopo di consentire loro di essere valutato equamente e non rappresentano una facilitazione; se l’alunno con BES ha raggiunto gli obiettivi richiesti, si è guadagnato il suo voto e non è giusto sminuire i suoi risultati.

PER LE PAGELLE

La scheda di valutazione è un atto amministrativo, non una comunicazione personale della scuola alla famiglia, e non può assolutamente contenere informazioni sulla salute (dati sensili) se non nei casi esplicitamente autorizzati dalla normativa.

Esiste una norma esplicita che dice che nessuna indicazione va posta nei diplomi d’esame DL 62/17 art. 11 c. 15 per il primo ciclo, art. 20 comma 2 per il secondo.

Per la valutazione periodica e annuale (ex pagelle) non ci sono norme specifiche ma dovrebbe essere implicito che quello che non si può fare in un diploma non si possa fare neppure nella scheda.

L’eccezione a questo avviene SOLO nel secondo ciclo con gli studenti con disabiltà che seguono una programmazione non equipollente (differenziata), OM 90 del 2001 che all’art. 15 c. 6 diceva che «Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali»

L’OM 90 è stata dichiarata non può applicabile dal DI 182/20 ma questa indicazione non è stata inserita in nessuna disposizione più recente.


Leggere anche l’articolo di Orizzonte Scuola

 


 

Può entrare nella classe un terapista nominato dalla famiglia per vedere come lo studente con disabilità si comporta in classe, per poi suggerire delle strategie?

L’ingresso a scuola di persone esterne va autorizzato dal dirigente ma nessuna norma lo vieta a priori.

I genitori presenteranno una richiesta scritta indicando il nome dello specialista, la sua qualifica, e gli scopi del suo intervento.

È importante specificare chiaramente che lo specialista si occuperà solo di quel bambino e sugli altri non farà nessun intervento, né di osservazione né altro.

Non raccoglierà né registrerà neppure il loro nome e ovviamente non ci sarà nessun riferimento a loro in eventuali sue relazioni.

In questo caso non serve l’autorizzazione degli altri genitori, che vanno solo informati

Non è ammissibile che venga dato ad altri genitori il potere di impedire un intervento di osservazione che non coinvolge assolutamente il loro figlio ma che degli specialisti hanno ritenuto fondamentale per la cura e la riabilitazione di un altro bambino.

Se il dirigente ritiene di dover comunque chiedere le autorizzazioni, ovviamente se ne occuperà la scuola, non i genitori richiedenti, e andrà trovato il modo di conciliare i diritti di tutti.

Il dirigente non è obbligato ad accogliere la richiesta e ammettere quindi lo specialista in classe, ma il rifiuto deve essere formulato per iscritto e adeguatamente motivato.

Lo specialista ovviamente è scelto dai genitori.

Se la scuola  che rifiuta l’ingresso, deve anche  garantire che è capace da sola a mettere in pratica strategie per “aiutare” l’alunno in difficoltà, quindi ad esempio:

  • non chiamare i genitori a scuola ogni volta che si presenta un comportamento problema
  • non chiedere un orario scolastico inferiore
  • ecc…

In ogni caso il dirigente che rifiuta l’ingresso di terapisti  deve motivare per iscritto la sua decisione.