Il PDP è un documento della scuola.
Di indispensabile c’è solo la firma del dirigente (anche attraverso un suo delegato) ed è valido anche se mancano quelle di alcuni insegnanti che però, una volta approvato, sono tenuti comunque a rispettare.
Il PDP è un documento della scuola.
Di indispensabile c’è solo la firma del dirigente (anche attraverso un suo delegato) ed è valido anche se mancano quelle di alcuni insegnanti che però, una volta approvato, sono tenuti comunque a rispettare.
Assolutamente no.
Le scuole private che hanno chiesto di diventare paritarie si sono formalmente impegnate a rispettare tutta la normativa di quelle statali anche per quel che riguarda le norme sull’inclusione degli alunni con disabilità. L. 62/2000 art. 1 c. 4/e.
Tutti gli anni esce una circolare INVALSI (che trovate qua) che disciplina i test per quell’anno.
PER GLI STUDENTI CON DSA (LEGGE 170) E PER GLI STUDENTI CON BES SENZA CERTIFICAZIONE DI DSA E DI LEGGE 104
Le prove INVALSI sono requisito per essere ammessi agli esami di Stato (sia nel primo ciclo che nel secondo), il voto non farà media.
Nella secondaria i test saranno svolti al computer e potranno usufruire solo dei compensativi previsti da INVALSI come da nota INVALSI BES 2024:
Nel caso della prova di Inglese, se il PDP prevede la dispensa dalla prova scritta o il completo esonero della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera prova nazionale.
Come conseguenza gli studenti non riceveranno al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.
Se per qualche motivo un bambino non potrà essere presente il giorno degli INVALSI, poi non dovrà recuperarlo, le prove hanno solo un valore statistico, non valutano il singolo alunno.
GLI STUDENTI CON LEGGE 104 svolgono le prove INVALSI con l’ausilio dei compensativi previsti nel loro PEI
Gli alunni con disabilità possono essere esonerati dallo svolgere le prove (a prescindere dal comma della 104), senza che ci siano conseguenza per l’esame e il diploma finale, DL 62/17 art. 11 comma 4, l’esonero è deciso dal consiglio di classe, non dal GLO, e non è necessario indicarlo nel PEI,DL 62 del 13 aprile 2017 art. 11 c. 4 e 15.
Anche se un allievo è esonerato, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione, facendogli fare altra attività.
La certificazione delle competenze, per gli alunni esonerati dalle prove INVALSI, verrà redatta dal consiglio di classe (invece che da INVALSI) usando il modello nazionale, che non può essere modificato, integrandolo eventualmente con delle annotazioni.
Non si fa menzione del percorso didattico (A;B;C) quindi vale per tutti, ma non è possibile esonerare dalla prova, ma i test possono essere adattate, anche radicalmente.
Come saranno le prove lo decide il consiglio di classe (decisione autonoma da GLO e PEI)
Gli studenti dispensati dallo svolgimento delle prove INVALSI possono rimanere in classe con i compagni, e svolgere una prova alternativa preparata appositamente per loro e l’insegnate di sostegno può rimanere in classe, basta che non interferiscano con le prove degli altri.
Vedere sito Invalsiopen Aprire il paragrafo “studenti-con-bisogni-educativi-speciali-BES”
Se l’alunno sostiene prove standard non è possibile nessun sostegno.
Se invece si è deciso che le prove vanno adattate, e non saranno quindi conteggiate nella statistica della scuola, si può fare quello che si vuole, basta non interferire con l’attività della classe.
Prove adattate può significare anche con il supporto dell’insegnante di sostegno e, se si è deciso così, ovviamente l’insegnante di sostegno ci deve essere.
I membri del GLO sono nominato da dirigente all’inizio di ogni anno scolastico, con un suo decreto DL 182/20 art 3 c 8
«8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO»
Ne fanno parte di diritto:
«1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.
2. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare.
3. L’UMV dell’ASL di residenza dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l’alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall’ASL di residenza.
4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.»
La famiglia può chiedere che venga inserito tra i membri del GLO uno specialista di sua fiducia la cui partecipazione avrà valore consultivo e non decisionale. Questa persona va considerata membro del GLO e inserita nel decreto e quindi anche nelle due tabelle del PEI.
«5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI.
6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.
7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.»
«6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale»
Poi ci sono altre persone (anche più di una) che possono essere invitati come esterni ai singoli incontri in base all’art. 3 c. 7 o alle indicazioni di pag. 9 delle Linee Guida, queste persone possono essere tutor, o altre figure che sono a diretto contatto del ragazzo che possono dare informazioni importatni alla scuola, queste ultime non sono membri del GLO e la loro presenza va annotata solo nel verbale.
Le Linee Guida dicono (pag. 8 ) «Requisito essenziale è che si tratti di una “figura professionale” (escludendo quindi supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o amicali) che abbia un’interazione con l’alunno o con la classe.»
Dicono anche (pag. 9): «Su invito formale del Dirigente scolastico e – in caso di privati esterni alla scuola – acquisita l’autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all’ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo.»
ATTENZIONE: i genitori autonomamente non possono invitare nessuno, ma possono proporre al dirigente di invitare qualcuno che segue il ragazzo e possa dare informazioni e condividere strategie importanti.
RICAPITOLANDO:oltre alla famiglia e gli insegnanti possono partecipare al GLO: - Un solo esperto privato indicato dalla famiglia può essere inserito nella composizione del GLO - ma possono essere invitate a partecipare ai singoli incontri, senza essere nominate membri, anche altre persone la cui presenza è ritenuta utile ai lavori del GLO.
La mancata ammissione alla classe successiva è decisa esclusivamente dagli insegnanti della classe al momento dello scrutinio finale.
La ripetenza nella scuola primaria è regolata per tutti, e quindi anche per gli alunni con disabilità, DAL D.M. 62/17 art. 3 c. 3 che prevede tre condizioni:
1) eccezionalità della decisione (e questo esclude categoricamente la possibilità di reiterazione),
2) unanimità dei docenti della classe
3) specifiche motivazioni:
i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.