Un ragazzo con disabilità, può essere iscritto nella stessa classe per la terza volta (quindi dopo 2 bocciature) L. 104/92 art. 14 c. 1/c
e finché può essere iscritto a scuola il sostegno è sempre garantito L. 104 art. 13 c. 3.
Un ragazzo con disabilità, può essere iscritto nella stessa classe per la terza volta (quindi dopo 2 bocciature) L. 104/92 art. 14 c. 1/c
e finché può essere iscritto a scuola il sostegno è sempre garantito L. 104 art. 13 c. 3.
La mancata ammissione alla classe successiva è decisa esclusivamente dagli insegnanti della classe al momento dello scrutinio finale. Non spetta decidere né ai genitori né agli specialisti.
Per il Primo Ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) il riferimento è il DL 62/17 art. 11 c. 3:
L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
In sostanza quindi si seguono, senza eccezioni, tutte le nome che valgono per tutti gli alunni, ma la valutazione sarà riferita al PEI.
ALLA SCUOLA PRIMARIA
La ripetenza nella scuola primaria è regolata per tutti, e quindi anche per gli alunni con disabilità, dall’art. 3 c. 3 che prevede tre condizioni:
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per la secondaria di primo grado di applica il comma 2 dell’art. 6:
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.
Anche in questo caso è richiesta l’adeguata motivazione, ma la decisone può essere presa a maggioranza.
Certamente il mancato raggiungimento degli obiettivi va esplicitato con voti negativi.
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Nella secondaria di secondo grado si applica per la valutazione intermedia il DPR 122 del 2009 e, per l’ammissione all’esame, il DL 62/17 62/17 .
Gli studenti con disabilità vengono valutati in base al loro PEI, con le stesse procedure degli altri. La decisione è quindi sempre assunta dal consiglio di classe a seguito di valutazioni negative degli apprendimenti.
DPR 122/09 art. 9 c. 1:
La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. [ossia come tutti gli altri]
Per l’ammissione all’esame:
DL 62/17 art. 20 c. 1:
1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. [ossia come tutti gli altri]
Il PDP è obbligatorio per gli alunni con DSA certificati in base alla L. 170/10 e del DM 5669/11 e successive norme regionali.
In alcune regioni la diagnosi rilasciata da privati non è sufficiente per attivare la L. 170, in altre è accettata ugualmente.
Se nella vostra regione è richiesta la certificazione pubblica, questo alunno non è formalmente considerato con DSA per la scuola, e quindi il PDP non è obbligatorio, ma viene in aiuto la Circolare MIUR sui BES n 8 del 6-3-2013 “Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010”
Questo significa che in attesa che una struttura pubblica emetta la sua certificazione o convalidi quella privata il MIM raccomanda di considerare lo studente sotto la tutela della Legge 170/10 e predisporre tutte le tutele del caso, PDP compreso.
I professori anche senza certificazione sono tenuti ad intervenire se ci sono difficoltà, possono mettere in atto tutte le strategie didattiche necessarie per il raggiungimento del successo formativo degli alunni, DPR 275 1999 punto 4.
“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi……. sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.” Legge 104/92 art 13 comma 3, garantite ossia assicurate in ogni caso e non vanno pertanto considerate come interventi aggiuntivi o opzionali di cui la scuola può disporre in modo discrezionale, sospendendoli e dirottando il personale assegnato allo scopo per rispondere ad altre esigenze.
La nota MIUR 9839 del 2010 dice che:
è possibile inviare un insegnante di sostegno a fare supplenze SOLO in casi non altrimenti risolvibili, quindi appare chiaro che si può fare solo in CASI ECCEZIONALI, non deve essere una regola e deve esserci un ordine di servizio del dirigente, quindi sono situazioni che possono capitare 1 o 2 volte l’anno.
A riguardo c’è l’indicazione che troviamo nelle Linee Guida MIUR sull’integrazione scolastica del 2009 (pag. 15): «l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto».
In alcune scuole invece è la prassi inviare a fare sostituzioni i docenti di sostegno, non solo, in alcune scuole gli insegnanti devono portarsi dietro anche lo studente con disabiltà, cosa che reputo indecente, l’alunno ha diritto a rimanere nella sua classe, con i suoi insegnanti e i suoi compagni, e non può essere umiliato con questo peregrinare in classi non sue solo perché è ritenuto un’appendice del “suo” insegnante.
Se il ragazzo è considerato talmente grave che non può stare in classe senza un supporto specifico è un motivo in più per non utilizzare per supplenze l’insegnante di sostegno.
Nel momento in cui l’alunno disabile è assente, l’insegnante di sostegno, ha lo stesso diritto e dovere di un insegnante curriculare, rendendosi disponibili a sostituire un collega in caso di assenza.
E’ superfluo dire che, l’insegnante di sostegno, avendo contitolarità nella classe dell’alunno disabile a cui è assegnato, nel caso di assenza dello studente o dell’insegnante curricolare resta a disposizione della stessa classe, questa non può essere definita una sostituzione.
L’insegnante di sostegno è “contitolare” della classe (L. 104/92 art. 13 c. 6) e quindi gli alunni, tutti gli alunni non solo quello con disabilità, sono anche suoi alunni.
Di sicuro, pertanto, è possibile affidare la classe all’insegnante di sostegno e in questo caso, a rigore, non si dovrebbe neppure parlare di supplenza.
Naturalmente questa diversa organizzazione didattica (un solo insegnante anziché due) ha delle ricadute sulla qualità del servizio di inclusione e non può essere considerata come modalità abituale per risolvere i problemi derivanti dalle assenze.
Ricordiamo che in base all’art. 13 c. 3 della L. 104/92 le attività di sostegno per gli alunni con disabilità sono “garantite”, ossia assicurate in ogni caso, e non possono essere considerate come prestazioni accessorie a cui si può liberamente rinunciare.
Può essere che in certi casi sia preferibile affidare tutta la classe, compreso l’alunno con disabilità, all’insegnante di sostegno che conosce tutti, senza far ricorso a persone esterne, ma non è sempre così: bisogna considerare quanto dura l’assenza, quali sono i bisogni dell’alunno con disabilità, se veramente non può stare da solo in classe con i compagni, ecc.
Il numero dei ragazzi di una classe può essere controllato solo nel primo anno di corso.
Se nei successivi anni, si dovessero aggiungere altri studenti, per i più svariati motivi, non si potrà dividere una classe già formata da anni.
Si applica il DPR 81 del 29-3-09 art 5 comma 2 pag 5:
“2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilita’ sono costituite, di norma, con non piu’ di 20 alunni, purche’ sia esplicitata e motivata la necessita’ di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purche’ il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133″.
cioè prevede al massimo 20 alunni, con possibilità di derogare del 10%, quindi 22, ma anche che possono esserci situazioni particolari che vanno comunque salvaguardate garantendo l’iscrizione a tutti.
Le classi numerose con all’interno uno o più ragazzi con disabilità se ci fossero i numeri si possono sdoppiare, la normativa dice che non si possono formare classi con meno di 15 alunni, ma dice anche che c’è una tolleranza del 10% in eccesso o in difetto, quindi una classe di 29 alunni potrebbe essere doppiata in 2 classe da 15 e 14 alunni, poi comunque bisogna capire se l’ufficio scolastico concederà insegnanti per entrambi le classi.
Non esiste norma che indichi un numero massimo di ragazzi con disabilità che possono essere inseriti in una classe, ma può esserci un regolamento di istituto che regola le ammissioni (di tutti gli studenti) ma tale regolamento deve essere pubblico e inserito nel sito della scuola.