Archivi categoria: Legge e diritti

E’ possibile modificare il PDP dopo che è stato approvato?

La Legge 170 del 2010 art 5 c. 3 dice:

«3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. »

Quindi questo significa che si può modificare quando se ne ravvisa l’esigenza.

Però attenzione, negli anni terminali con gli esami, 3 media e quinto superiore, lo si può fare entro il termine massimo del 31 marzo (per ragioni organizzative), lo dice circolare BES  Nr. 8 del  2013 pag 3.

 

Se qualche insegnante è assente al GLO e non firma il PEI è libero di non rispettarlo?

Le Linee Guida del Dlgs 153/23, pag. 12, dicono che:

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Il PEI approvato dal GLO va rispettato da tutti, anche dai membri assenti.

Se non sono d’accordo su qualcosa lo metteranno per iscritto e chiederanno la convocazione di un altro incontro.

Tutti gli insegnanti devono partecipare al GLO?

  • Tutti gli insegnanti sono membri del GLO e vanno invitati all’incontro. Dlgs 153/23 art. 4 c. 7
  • Per permettere a tutti di parteciparegli incontri vanno fissati fuori dall’orario di lezione
  • le ore dedicate al GLO rientrano nelle 40 ore di attività collegiali obbligatorie
  • L’incontro del GLO è valido anche se non tutti i membri sono presenti. Dlgs 153/23 art. 4 c. 4
  • Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento

Non possiamo pretendere che l’insegnante che ha nove classi sia presente a tutti gli incontri ma deve essere chiaro che è comunque “corresponsabile” per progetto di inclusione, anche se non partecipa fisicamente al GLO: si tiene informato, legge i documenti, concorre a compilare la parte disciplinare che gli compete…

E se uno degli alunni con disabilità delle sue nove classi presenta problemi nelle sue ore, gli si chiederà di partecipare fisicamente almeno al suo GLO.

Le classi con alunni con 104 da quanti ragazzi devono essere composti?

La normativa regola solo le classe iniziali in fatti nel   DPR 81 del 2009 art. 5 c. 2 leggiamo:

” Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate
dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. ….”

e in tale articolo non vi è alcun riferimento al comma di gravità (1, 3) dell’alunno disabile. 

L’art. 16 c. 2 dice che nella secondaria di 2° grado non si possono in ogni caso superare i 30 studenti per classe.


C’è una legge che fissa il numero massimo di alunni con disabilità per classe?

Attualmente nessuna norma fissa un numero massimo di alunni con disabilità perché è troppo alto il rischio che da forma di tutela si trasformi in causa di discriminazione, complicando se non impedendo l’accesso all’istruzione per gli studenti con disabilità.

Ovviamente la scuola farà di tutto per evitare una concentrazione di “molti” alunni con disabilità in un’unica classe ma, se non ci sono alternative, va assicurato il diritto all’istruzione di questi alunni, tanto più se sono in obbligo scolastico, devono tutti essere accolti.

 

Il voto in condotta ed eventuali sanzioni disciplinari

DDL Valditara – Voto in Condotta (2024)

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Gli alunni con disabilità sono sempre valutati in base ai loro obiettivi personalizzati che devono essere inseriti nei loro PEI e non agli standard della classe, e questo vale anche per il comportamento normative di riferimento DL 62/17 per il primo ciclo, DPR 122 del 22-6-09 per il secondo ciclo.

I voti sono assegnati collegialmente dai docenti della classe (DL 62/17 art. 2 c. 3). 

Un alunno con disabilità può essere sottoposto a sanzioni disciplinari come gli altri, basta verificare che sia in grado di comprendere quello che ha fatto e sappia cogliere il senso della punizione.

Sono da escludere, di solito, sanzioni di questo tipo in caso di ritardo cognitivo medio-grave ed è bene ragionarci attentamente quando la disabilità è collegata a problemi comportamentali perché una punizione mal gestita può essere controproducente (in questi casi sarebbe meglio condividere la scelta con gli specialisti).

Comunque in nessuno caso questo può essere considerata come un diritto all’impunità che sarebbe deleterio dal punto di vista educativo, oltre che profondamente iniquo.

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La valutazione del comportamento non può mai influenzare quella del profitto.

DPR n. 235 del 21-11-07 – Statuto studenti  art. 1 c. 3

Il DPR 235/2007  si applica solo alla Scuola Secondaria di 2°, ma questo principio è valido in ogni ordine di scuola.

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Nel nuovo modello PEI c’è una parte specifica da compilare sugli obiettivi da raggiungere nel comportamento, la sezione 8.5, scegliendo tra due voci, A e B:

8.5 Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici
Comportamento:

A – Il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe

B – Il comportamento è valutato in base ai seguenti criteri personalizzati e al raggiungimento dei seguenti obiettivi: …

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Il voto negativo può essere dato se il ragazzo non ha raggiunto i propri obiettivi di comportamento indicati nel PEI, non se ha avuto in generale un comportamento scorretto.

Si possono comunque prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di studenti certificati.

La norma (DPR 235/07) dice che le sanzioni devono tener conto della situazione personale dello studente (art. 1 c. 5) ossia, questo caso, anche della sua patologia ma questo non significa che questi ragazzi siano intoccabili.

Bisogna certamente considerare l’effetto che potrebbero produrre ricordando però che anche far capire al ragazzo che può fare quello che si vuole ha conseguenze negative.

Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione fino a 15 giorni sono decise dal consiglio di classe al completo, compresi i rappresentanti dei genitori e, alle superiori, degli studenti. DPR 235/07 art. 1 c. 5.

I genitori del ragazzo in questione possono essere invitati ma non partecipano alla votazione finale.

Alle superiori anche il ragazzo, che va obbligatoriamente sentito, può essere invitato al c.d.c. Art. 1 c. 3.

Nella scuola Primaria non sono ammesse punizioni o sanzioni disciplinari in nessun caso.

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LO ZERO IN CONDOTTA 

I voti in decimi vanno da 1 a 10, lo zero non esiste.

Altrimenti i voti sarebbero in undicesimi, non più in decimi.

Se la scuola usasse il registro elettronico non potrebbero inserire un voto del genere. 

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