Archivi categoria: Legge e diritti

Se c’è disaccordo fra i membri del GLO, si passa ai voti?

Il GLO non è un organo collegiale ma un gruppo di lavoro.

Nessuna norma parla di votazioni. Abbiamo solo l’art. 3 c. 9 del Dlgs DL 182/20  che dice:
«9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. »

 

Come sono disciplinati gli esami del II ciclo per i ragazzi con 104

Gli esami per i ragazzi con legge 104 saranno diversi a secondo del loro percorso didattico scritto nei loro PEI (percorso A, B, C). 

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  • Percorso A, le prove saranno quelle ministeriali curricolari

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  • Percorso B, le prove saranno equipollenti

Le prove equipollenti possono essere anche completamente diverse e predisposte prima.

Il consiglio di classe, nel documento di maggio, indica la tipologia delle prove e che caratteristiche devono avere per essere considerate equipollenti ma è solo la commissione che può prepararle, eventualmente con il supporto di docenti o altri esperti suggeriti dal c.d.c.
DL 62/17 art. 20 c. 1, 2 e 3.

possono avere il supporto del docente di sostegno e avere del tempo in più

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Per i ragazzi con un PEI con:

  • Percorso C, prove completamente diverse coerenti al PEI, i ragazzi non riceveranno un Diploma ma un Attestato di frequenza, e sui tabelloni con i risultati non verrà fatta menzione  della differenziazione delle prove

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Per tutti i percorsi i ragazzi possono avere il supporto del docente di sostegno e avere del tempo in più

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Per i candidati con con Legge 104 e Percorso B (obiettivi personalizzati) è possibile portare agli Esami di Stato per il colloquio orale una “tesina” ovvero un percorso pluridisciplinare che includa anche l’esperienza di PCTO e che tocchi le varie materie coinvolte, se il cdc reputi questa prova equipollente.

Questo è possibile in base al DL 62 del 13 aprile 2017 art. 20 c. 1, che dice che la tipologia delle prove sono definite dal consiglio di classe che dichiara se vanno ritenute equipollenti.

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Per le prove INVALSI

In base all’art. 20 c. 8 del DL 62/17 per gli studenti con disabilità possono essere predisposte misure compensative e dispensative ma qualora fosse necessario è possibile anche adattare le stesse prove invalsi (non è specificato quanto e quindi anche radicalmente) ma non è possibile esonerare.

Non c’è distinzione tra i tipi di programmazione.

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Come sono disciplinati gli esami del I ciclo per i ragazzi con 104

Qualsiasi sia la programmazione (curricolare, semplificata o differenziata), lo studente con 104, con gli esami di fine ciclo (ex 3 media) prenderà SEMPRE un regolare diploma

DL 62 del 13 aprile 2017

SOLO SE lo studente non si presenterà agli esame di fine ciclo, ricevarà un attestato e NON il diploma, con questo attestato potrà comunque iscriversi  alle scuole superiori, ma non potrà poi ottenerere il diploma alla fine del secondo ciclo.

In questa pagina trovereta tute le circolari che anno dopo anno, disciplinano gli esami di fine primo  ciclo.

Esame Primo Ciclo: è possibile esonerare da alcune prove?

Riferimento normativo è il DL 62/17 art. 11 c. 6 e DM 741 del 2017 art. 14. c. 1

Si dice che in questi casi la commissione predispone “prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.”
“Differenziate” in questo caso significa semplicemente differenti, o diverse, e non essendo specificate modalità o procedure minime da seguire, si intende che possono essere personalizzate liberamente anche rispetto al tipo di somministrazione, non solo ai contenuti.

Le prove sono predisposte in base del PEI relativamente alle attività svolte (sempre comma 6) e se ne deduce che se nel PEI non sono state previste attività didattiche sulle lingue straniere non si sostengono neppure all’esame.

Delle prove ci devono essere ma non necessariamente prove scritte: vanno bene anche prestazioni di altro tipo, comprese attività di manipolazione, costruzione o altro, da documentare se serve, per lasciare agli atti, con delle fotografie.

La norma non dice nulla sulla loro eventuale partecipazione parziale: presenti ad alcune prove, assenti ad altre.

Questa situazione è invece prevista per l’esame del 2° ciclo (DL 62 art. 20 c. 5 ) dove si dice chiaramente che viene rilasciato l’attestato anche ai candidati che non sostengono una o più prove,  ma non se ne parla nel 1° ciclo.

Se la riduzione del numero di prove è stata decisa dalla sottocommissione come modalità di personalizzazione, non si può parlare di assenza e di sicuro non si può applicare il comma 8.

Possono esserci eventualmente dei dubbi interpretativi nel caso la commissione abbia previsto un esame completo, anche se personalizzato, e il candidato non si sia presentato ad una o più prove, anche se in questi casi è difficile affermare in assoluto che non si sia presentato all’esame.

Possono i genitori chiedere copia delle verifiche scritte?

In caso di verifiche scritte  insufficienti (ma anche se fossero sufficienti), i genitori possono richiedere le copie, per capire dove sono le “difficoltà”,  e supportare il proprio figlio anche con l’ausilio di persone specializzate, ma anche  per verificare se il PDP/PEI è stato rispettato.
La normativa raccomanda l’accesso per via informale, con domanda diretta, anche verbale, e l’immediata consegna dei documenti DPR 184-2006 art 5 comma 1.
 

Nel caso la scuola non volesse collaborare essendo le verifiche  atti amministrativi, si deve fare una richiesta di accesso agli atti sulla  base delle norme sulla trasparenza, in quando la  scuola è un ente della pubblica amministrazione.

La  scuola non può trincerarsi dietro alla parola privacy, (la privacy tutela i cittadini  non l’amministrazione pubblica). 

La scuola deve solo verificare se chi ne fa richiesta abbia diritto all’accesso, ma trattandosi del figlio dei richiedenti, non ci sono dubbi. 

Come fare lettera di Istanza di richiesta di accesso agli atti (qui)

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Se le copie non andranno utilizzate a fini giudiziari si applica l’accesso informale che non prevede bolli (normativa).

Quanto ai diritti di copia (costo fotocopie) quelli vanno pagati. 

Ci sono dei tariffari che devono essere pubblici chiedeteli in visione.

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I genitori/tutori hanno diritto ad avere copia della bozza del PDP e poi del PDP approvato

Il PDP non ha natura giuridica, né di contratto ai sensi dell’art.1321 cc (perché  la normativa dice che i contratti hanno natura patrimoniale) né di accordo pubblico inteso come consenso tra parti con pari poteri, perche le parti non sono sullo stesso piano formale, ciò che i genitori firmano  è un patto educativo di corresponsabilità che contiene impegni per entrambe le parti sul piano pedagogico.

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Non c’è un riferimento di legge che dice che il PDP (la bozza/copia senza le firme) debba essere consegnato in anticipo alla famiglia, ma le linee guida allegate al DM 5669/11 dicono che è “fondamentale il RACCORDO con la famiglia  (Linee guida allegate al DL 5669/11 pag. 8)

Cosa significa “RACCORDO”?

Significa che la scuola deve confrontarsi con la famiglia, la quale conosce meglio di chiunque altro il figlio e può dare indicazioni fondamentali, per redigere uno strumento funzionale, quali il percorso formativo fatto fino a quel momento, i punti di forza e punti di debolezza, se è seguito da professionista e altro…

Quindi non è corretto (moltissime scuole lo fanno) chiedere alla famiglia a firmare un documento senza aver dato la possibilità di collaborare a redigerlo e senza neanche dare la possibilità di leggerlo attentantanente.

Chiedete al dirigente, o a chiunque altro, se firmerebbe mai un documento del quale non né conosce il contenuto.

La scuola può motivare il rifiuto all’accesso con la tutela della privacy?

Assolutamente NO

Per rilasciare la copia degli atti ammistrativi (PEI, PDP, verifiche scritte, verbali vari) la scuola deve solo verificare se chi ne fa richiesta abbia il diritto e l’interesse all’accesso, ma trattandosi di  genitori (o tutori) che sono i “titolari”* dei dati di cui si parla in quanto i figli sono minorenni, il diritto è indiscusso.

*Titolari del diritto alla riservatezza sono i minori stessi.
Non avendo però essi capacità giuridica (o ridotta in certe fasce d'età) il compito di tutelare questo loro diritto, nonché di decidere in merito ad eventuali deroghe o autorizzazioni, spetta a chi ha la responsabilità genitoriale (ex " potestà genitoriale").

Inoltre, è bene ricordare, che le informazioni sulla salute contenute nel PDP sono ben note ai genitori dell’alunno visto che sono essi stessi che le hanno consegnate alla scuola.

Motivare il rifiuto su queste motivazioni è scorretto e pretestuoso.

Comunque, se insistono, potete dire che va bene anche una copia con i dati sensibili oscurati, quello che interessa è il contenuto del documento.

Detto questo però può rimane il fatto che la scuola si ostini a non concedere una copia della bozza e come già detto la normativa non la obblica a farlo, quindi in queste situazioni avvisate la scuola che vi prenderete  tutto il tempo necessario per leggere il documento prima di firmarlo e ovviamente se ci fossero cose che non condividerete, non firmerete e chiederete di modificare. 

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Cosa ben diversa è avere copia del PDP firmato e protocollato, questo documento a questo punto è diventato un atto amministrativo e in caso di richiesta di copia dal soggetto che ne ha diritto (i genitori o i tutori in quanto titolari del diritto alla privacy del minore), la scuola è obbligata a fornirla

COSA FARE SE ANCHE IN QUESTO CASO LA SCUOLA SI RIFIUTASSE DI FORNIRE COPIA DEL PDP FIRMATO E PROTOCOLLATO

La normativa raccomanda l’accesso per via informale, con domanda diretta, anche verbale, e l’immediata consegna dei documenti DPR 184-2006 art 5 comma 1.

Se non volesse comunque darlo, si può fare una Istanza di richiesta di accesso agli atti ,  in base alle norme sulla trasparenza, in quanto la  scuola è un ente della pubblica amministrazione, tramite PEC o raccomandata AR. 

La scuola a questo punto  non può rifiutarsi. 

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Se le copie non andranno utilizzate a fini giudiziari si applica l’accesso informale che non prevede bolli (normativa).

Quanto ai diritti di copia (costo fotocopie) quelli vanno pagati. 

Ci sono dei tariffari che devono essere pubblici chiedeteli in visione

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AVVISO

Le indicazioni cliniche sulle misure compensative e dispensative riportate dall’equipe nel servizio di neuropsichiatria nella  certificazione sono un suggerimento operativo da parte di esperti   il consiglio di classe non è obbligato ad accettarli, soprattutto se ci sono altri strumenti che possono essere sostituiti a quelli suggeriti dall’equipe e che gli insegnanti ritengono più proficui, certo è che se un clinico suggerisce uno strumento e la scuola non lo accetta, se ne prende tutta la responsabilità.

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