Archivi categoria: Legge e diritti

Si può utilizzare l’insegnante di sostegno per fare supplenze quando sono presenti gli alunni con disabilità per cui è stato nominato?

“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi……. sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.”  Legge 104/92 art 13 comma 3, garantite ossia assicurate in ogni caso e non vanno pertanto considerate come interventi aggiuntivi o opzionali di cui la scuola può disporre in modo discrezionale, sospendendoli e dirottando il personale assegnato allo scopo per rispondere ad altre esigenze. 

La nota MIUR 9839 del 2010  dice che:

è possibile inviare un insegnante di sostegno a fare supplenze SOLO in casi non altrimenti risolvibili, quindi appare chiaro che si può fare solo in CASI ECCEZIONALI, non deve essere una regola e deve esserci un ordine di servizio del dirigente,  quindi sono situazioni che possono capitare 1 o 2 volte l’anno.

A riguardo c’è l’indicazione che troviamo nelle Linee Guida MIUR sull’integrazione scolastica del 2009 (pag. 15): «l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto».

In alcune scuole invece è la prassi inviare a fare sostituzioni i docenti di sostegno, non solo, in alcune scuole gli insegnanti devono portarsi dietro anche lo studente con disabiltà, cosa che reputo indecente,  l’alunno ha diritto a rimanere nella sua classe, con i suoi insegnanti e i suoi compagni, e non può essere umiliato con questo peregrinare in classi non sue solo perché è ritenuto un’appendice del “suo” insegnante.

Se il ragazzo è considerato talmente grave che non può stare in classe senza un supporto specifico è un motivo in più per non utilizzare per supplenze l’insegnante di sostegno.

In caso di assenza dell’alunno con disabilità, l’insegnante di sostegno può essere utilizzato su altri posti, sostituzione?

Nel momento in cui l’alunno disabile è assente, l’insegnante di sostegno, ha lo stesso diritto e dovere di un insegnante curriculare, rendendosi disponibili a sostituire un collega in caso di assenza.

E’ superfluo dire che, l’insegnante di sostegno, avendo contitolarità nella classe dell’alunno disabile a cui è assegnato, nel caso di assenza dello studente o dell’insegnante curricolare resta a disposizione della stessa classe, questa non può essere definita una sostituzione. 

Supplenze sulla stessa classe

L’insegnante di sostegno è “contitolare” della classe (L. 104/92 art. 13 c. 6) e quindi gli alunni, tutti gli alunni non solo quello con disabilità, sono anche suoi alunni.

Di sicuro, pertanto, è possibile affidare la classe all’insegnante di sostegno e in questo caso, a rigore, non si dovrebbe neppure parlare di supplenza.

Naturalmente questa diversa organizzazione didattica (un solo insegnante anziché due) ha delle ricadute sulla qualità del servizio di inclusione e non può essere considerata come modalità abituale per risolvere i problemi derivanti dalle assenze.

Ricordiamo che in base all’art. 13 c. 3 della L. 104/92 le attività di sostegno per gli alunni con disabilità sono “garantite”, ossia assicurate in ogni caso, e non possono essere considerate come prestazioni accessorie a cui si può liberamente rinunciare.

Può essere che in certi casi sia preferibile affidare tutta la classe, compreso l’alunno con disabilità, all’insegnante di sostegno che conosce tutti, senza far ricorso a persone esterne, ma non è sempre così: bisogna considerare quanto dura l’assenza, quali sono i bisogni dell’alunno con disabilità, se veramente non può stare da solo in classe con i compagni, ecc.

Di quanti ragazzi devono essere formate le classi che accolgono gli alunni con disabilità

Il numero dei ragazzi di una classe può essere controllato solo nel primo anno di corso.

Se nei successivi anni, si dovessero aggiungere altri studenti, per i più svariati motivi, non si potrà dividere una classe già formata da anni.

Si applica il DPR 81 del 29-3-09  art 5 comma 2 pag 5:

“2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilita’ sono costituite, di norma, con non piu’ di 20 alunni, purche’ sia esplicitata e motivata la necessita’ di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purche’ il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133″.

cioè prevede al massimo 20 alunni, con possibilità di derogare del 10%, quindi 22, ma anche che possono esserci situazioni particolari che vanno comunque salvaguardate garantendo l’iscrizione a tutti.

Le classi numerose con all’interno uno o più ragazzi con disabilità se ci fossero i numeri si possono sdoppiare, la normativa dice che non si possono formare classi con meno di 15 alunni, ma dice anche che c’è una tolleranza del 10% in eccesso o in difetto, quindi una classe di 29 alunni potrebbe essere doppiata in 2 classe da 15 e 14 alunni, poi comunque bisogna capire se l’ufficio scolastico concederà insegnanti per entrambi le classi. 

Non esiste norma che indichi un numero massimo di  ragazzi con disabilità che possono essere inseriti in una classe, ma può esserci un regolamento di istituto che regola le ammissioni (di tutti gli studenti) ma tale regolamento deve essere pubblico e inserito nel sito della scuola.

Un ragagazzo con disabilità può proseguire gli studi in un’altra scuola una volta ricevuto l’attestato di frequenza?

Può accadere che la famiglia di un ragazzo con disabità chieda di  far proseguire gli studi al proprio figlio in un’altra scuola superiore dopo che ha trascorso l’intero corso di studi in una e ottenuto l’attestato di frequenza.

Questa richiesta può essere fatta per svariati motivi:
  • far continuare a vivere il ragazzo in un “ambiente protetto” a contato con altri ragazzi
  • per fargli ottenere un diploma spendibile nel mondo del lavor
  • altro..

Questo può accadere ma non deve aver compiuto i 18 anni (cosa che nella pratica non sia possile) altrimenti deve frequentare i corsi per adulti.

E non può usufruire  ancora del sostegno.

2006 Reiterazione frequenza superiore Parere consiglio di Stato

Non firmate il PDP se contiene la dicitura “SOLO SE RISULTERA’ NECESSARIO” o “A DISCREZIONE DEL DOCENTE”

AVVISO per i genitori.

Prima di firmare il PDP  dovete farvi dare la bozza e se trovate una di queste due diciture o qualcosa di  simile, non firmate e chiedete di toglierle:

  • “Solo se risulterà necessario”
  • “A discrezione del docente”.

E’ una discrezionalità non prevista dalla legge 170/10, o dal DM 5669 12/11/2011.

Questa dicitura ANNULLA completamente il PDP.

Significa che un docente può eliminare a suo piacimento uno strumento, un diritto previsto dalla legge, certificato da una diagnosi e firmato dalla famiglia.

Per quanta fiducia ci sia, non è una dicitura da far inserire, se lo firmate con quella dicitura allora state firmando un PDP che non ha nessun senso.

Si può scrivere nelle verifiche e/o in pagella che lo studente ha usufruito dei sistemi compensativi previsti nei loro PDP/PEI?

PER LE VERICHE SCRITTE

Scrivere  nelle verifiche note del tipo: “lo studente ha svolto la verifica usando gli strumenti previsti nel suo PDP/PEI” o diciture analoghe è una scorrettezza.

È un riferimento a un disturbo clinico e questo viola la Legge sulla privacy sui dati sensibili inerenti la salute, che la scuola può conservare ma mai divulgare, neppure indirettamente (esempio: le verifiche corrette vengono riportate poi in classe per farle vedere ai diretti interressati, ma i compagni una “sbirciatina” possono darla).

Ma a parte la questione della privacy, è ingiusto perché nella valutazione questi alunni, in base alla normativa, possono usare strategie compensative che hanno lo scopo di consentire loro di essere valutati equamente e non rappresentano una facilitazione; se l’alunno con BES ha raggiunto gli obiettivi richiesti, si è guadagnato il suo voto e non è giusto sminuire i suoi risultati.

PER LE PAGELLE

La scheda di valutazione è un atto amministrativo, che può essere necessario esibire all’esterno, non una comunicazione personale della scuola alla famiglia, e non può assolutamente contenere informazioni sulla salute (dati sensili) se non nei casi esplicitamente autorizzati dalla normativa.

Esiste una norma esplicita che dice che nessuna indicazione va posta nei diplomi d’esame DL 62/17 art. 11 c. 15 per il primo ciclo, art. 20 comma 2 per il secondo.

Per la valutazione periodica e annuale (ex pagelle) non ci sono norme specifiche ma dovrebbe essere implicito che quello che non si può fare in un diploma non si possa fare neppure nella scheda.

L’eccezione a questo avviene SOLO nel secondo ciclo con gli studenti con disabiltà che seguono una programmazione non equipollente (differenziata), OM 90 del 2001 che all’art. 15 c. 6 diceva che «Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali»

L’OM 90 è stata dichiarata non può applicabile dal DI 182/20 ma questa indicazione non è stata inserita in nessuna disposizione più recente.


Leggere anche l’articolo di Orizzonte Scuola