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Si può scrivere nelle verifiche e/o in pagella che lo studente ha usufruito dei sistemi compensativi previsti nei loro PDP/PEI?

PER LE VERICHE SCRITTE

Scrivere  nelle verifiche note del tipo: “lo studente ha svolto la verifica usando gli strumenti previsti nel suo PDP/PEI” o diciture analoghe è una scorrettezza.

È un riferimento a un disturbo clinico e questo viola la Legge sulla privacy sui dati sensibili inerenti la salute, che la scuola può conservare ma mai divulgare, neppure indirettamente (esempio: le verifiche corrette vengono riportate poi in classe per farle vedere ai diretti interressati, ma i compagni una “sbirciatina” possono darla).

Ma a parte la questione della privacy, è ingiusto perché nella valutazione questi alunni, in base alla normativa, possono usare strategie compensative che hanno lo scopo di consentire loro di essere valutati equamente e non rappresentano una facilitazione; se l’alunno con BES ha raggiunto gli obiettivi richiesti, si è guadagnato il suo voto e non è giusto sminuire i suoi risultati.

PER LE PAGELLE

La scheda di valutazione è un atto amministrativo, che può essere necessario esibire all’esterno, non una comunicazione personale della scuola alla famiglia, e non può assolutamente contenere informazioni sulla salute (dati sensili) se non nei casi esplicitamente autorizzati dalla normativa.

Esiste una norma esplicita che dice che nessuna indicazione va posta nei diplomi d’esame DL 62/17 art. 11 c. 15 per il primo ciclo, art. 20 comma 2 per il secondo.

Per la valutazione periodica e annuale (ex pagelle) non ci sono norme specifiche ma dovrebbe essere implicito che quello che non si può fare in un diploma non si possa fare neppure nella scheda.

L’eccezione a questo avviene SOLO nel secondo ciclo con gli studenti con disabiltà che seguono una programmazione non equipollente (differenziata), OM 90 del 2001 che all’art. 15 c. 6 diceva che «Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali»

L’OM 90 è stata dichiarata non può applicabile dal DI 182/20 ma questa indicazione non è stata inserita in nessuna disposizione più recente.


Leggere anche l’articolo di Orizzonte Scuola

 


 

Può entrare nella classe un terapista nominato dalla famiglia per vedere come lo studente con disabilità si comporta in classe, per poi suggerire delle strategie?

L’ingresso a scuola di persone esterne va autorizzato dal dirigente ma nessuna norma lo vieta a priori.

I genitori presenteranno una richiesta scritta indicando il nome dello specialista, la sua qualifica, e gli scopi del suo intervento.

È importante specificare chiaramente che lo specialista si occuperà solo di quel bambino e sugli altri non farà nessun intervento, né di osservazione né altro.

Non raccoglierà né registrerà neppure il loro nome e ovviamente non ci sarà nessun riferimento a loro in eventuali sue relazioni.

In questo caso non serve l’autorizzazione degli altri genitori, che vanno solo informati

Non è ammissibile che venga dato ad altri genitori il potere di impedire un intervento di osservazione che non coinvolge assolutamente il loro figlio ma che degli specialisti hanno ritenuto fondamentale per la cura e la riabilitazione di un altro bambino.

Se il dirigente ritiene di dover comunque chiedere le autorizzazioni, ovviamente se ne occuperà la scuola, non i genitori richiedenti, e andrà trovato il modo di conciliare i diritti di tutti.

Il dirigente non è obbligato ad accogliere la richiesta e ammettere quindi lo specialista in classe, ma il rifiuto deve essere formulato per iscritto e adeguatamente motivato.

Lo specialista ovviamente è scelto dai genitori.

Se la scuola  che rifiuta l’ingresso, deve anche  garantire che è capace da sola a mettere in pratica strategie per “aiutare” l’alunno in difficoltà, quindi ad esempio:

  • non chiamare i genitori a scuola ogni volta che si presenta un comportamento problema
  • non chiedere un orario scolastico inferiore
  • ecc…

In ogni caso il dirigente che rifiuta l’ingresso di terapisti  deve motivare per iscritto la sua decisione.

E’ possibile modificare il PDP dopo che è stato approvato?

La Legge 170 del 2010 art 5 c. 3 dice:

«3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. »

Quindi questo significa che si può modificare quando se ne ravvisa l’esigenza.

Però attenzione, negli anni terminali con gli esami, 3 media e quinto superiore, lo si può fare entro il termine massimo del 31 marzo (per ragioni organizzative), lo dice circolare BES  Nr. 8 del  2013 pag 3.

 

Se qualche insegnante è assente al GLO e non firma il PEI è libero di non rispettarlo?

Le Linee Guida del Dlgs 153/23, pag. 12, dicono che:

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Il PEI approvato dal GLO va rispettato da tutti, anche dai membri assenti.

Se non sono d’accordo su qualcosa lo metteranno per iscritto e chiederanno la convocazione di un altro incontro.

Tutti gli insegnanti devono partecipare al GLO?

  • Tutti gli insegnanti sono membri del GLO e vanno invitati all’incontro. Dlgs 153/23 art. 4 c. 7
  • Per permettere a tutti di parteciparegli incontri vanno fissati fuori dall’orario di lezione
  • le ore dedicate al GLO rientrano nelle 40 ore di attività collegiali obbligatorie
  • L’incontro del GLO è valido anche se non tutti i membri sono presenti. Dlgs 153/23 art. 4 c. 4
  • Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento

Non possiamo pretendere che l’insegnante che ha nove classi sia presente a tutti gli incontri ma deve essere chiaro che è comunque “corresponsabile” per progetto di inclusione, anche se non partecipa fisicamente al GLO: si tiene informato, legge i documenti, concorre a compilare la parte disciplinare che gli compete…

E se uno degli alunni con disabilità delle sue nove classi presenta problemi nelle sue ore, gli si chiederà di partecipare fisicamente almeno al suo GLO.