Archivi categoria: Legge e diritti

Può entrare nella classe un terapista nominato dalla famiglia per vedere come lo studente con disabilità si comporta in classe, per poi suggerire delle strategie?

L’ingresso a scuola di persone esterne va autorizzato dal dirigente ma nessuna norma lo vieta a priori.

I genitori presenteranno una richiesta scritta indicando il nome dello specialista, la sua qualifica, e gli scopi del suo intervento.

È importante specificare chiaramente che lo specialista si occuperà solo di quel bambino e sugli altri non farà nessun intervento, né di osservazione né altro.

Non raccoglierà né registrerà neppure il loro nome e ovviamente non ci sarà nessun riferimento a loro in eventuali sue relazioni.

In questo caso non serve l’autorizzazione degli altri genitori, che vanno solo informati

Non è ammissibile che venga dato ad altri genitori il potere di impedire un intervento di osservazione che non coinvolge assolutamente il loro figlio ma che degli specialisti hanno ritenuto fondamentale per la cura e la riabilitazione di un altro bambino.

Se il dirigente ritiene di dover comunque chiedere le autorizzazioni, ovviamente se ne occuperà la scuola, non i genitori richiedenti, e andrà trovato il modo di conciliare i diritti di tutti.

Il dirigente non è obbligato ad accogliere la richiesta e ammettere quindi lo specialista in classe, ma il rifiuto deve essere formulato per iscritto e adeguatamente motivato.

Lo specialista ovviamente è scelto dai genitori.

Se la scuola  che rifiuta l’ingresso, deve anche  garantire che è capace da sola a mettere in pratica strategie per “aiutare” l’alunno in difficoltà, quindi ad esempio:

  • non chiamare i genitori a scuola ogni volta che si presenta un comportamento problema
  • non chiedere un orario scolastico inferiore
  • ecc…

In ogni caso il dirigente che rifiuta l’ingresso di terapisti  deve motivare per iscritto la sua decisione.

E’ possibile modificare il PDP dopo che è stato approvato?

La Legge 170 del 2010 art 5 c. 3 dice:

«3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. »

Quindi questo significa che si può modificare quando se ne ravvisa l’esigenza.

Però attenzione, negli anni terminali con gli esami, 3 media e quinto superiore, lo si può fare entro il termine massimo del 31 marzo (per ragioni organizzative), lo dice circolare BES  Nr. 8 del  2013 pag 3.

 

Se qualche insegnante è assente al GLO e non firma il PEI è libero di non rispettarlo?

Le Linee Guida del Dlgs 153/23, pag. 12, dicono che:

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Il PEI approvato dal GLO va rispettato da tutti, anche dai membri assenti.

Se non sono d’accordo su qualcosa lo metteranno per iscritto e chiederanno la convocazione di un altro incontro.

Tutti gli insegnanti devono partecipare al GLO?

  • Tutti gli insegnanti sono membri del GLO e vanno invitati all’incontro. Dlgs 153/23 art. 4 c. 7
  • Per permettere a tutti di parteciparegli incontri vanno fissati fuori dall’orario di lezione
  • le ore dedicate al GLO rientrano nelle 40 ore di attività collegiali obbligatorie
  • L’incontro del GLO è valido anche se non tutti i membri sono presenti. Dlgs 153/23 art. 4 c. 4
  • Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento

Non possiamo pretendere che l’insegnante che ha nove classi sia presente a tutti gli incontri ma deve essere chiaro che è comunque “corresponsabile” per progetto di inclusione, anche se non partecipa fisicamente al GLO: si tiene informato, legge i documenti, concorre a compilare la parte disciplinare che gli compete…

E se uno degli alunni con disabilità delle sue nove classi presenta problemi nelle sue ore, gli si chiederà di partecipare fisicamente almeno al suo GLO.

Le classi con alunni con 104 da quanti ragazzi devono essere composti?

La normativa regola solo le classe iniziali in fatti nel   DPR 81 del 2009 art. 5 c. 2 leggiamo:

” Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate
dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. ….”

e in tale articolo non vi è alcun riferimento al comma di gravità (1, 3) dell’alunno disabile. 

L’art. 16 c. 2 dice che nella secondaria di 2° grado non si possono in ogni caso superare i 30 studenti per classe.


C’è una legge che fissa il numero massimo di alunni con disabilità per classe?

Attualmente nessuna norma fissa un numero massimo di alunni con disabilità perché è troppo alto il rischio che da forma di tutela si trasformi in causa di discriminazione, complicando se non impedendo l’accesso all’istruzione per gli studenti con disabilità.

Ovviamente la scuola farà di tutto per evitare una concentrazione di “molti” alunni con disabilità in un’unica classe ma, se non ci sono alternative, va assicurato il diritto all’istruzione di questi alunni, tanto più se sono in obbligo scolastico, devono tutti essere accolti.