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Le classi con alunni con 104 da quanti ragazzi devono essere composti?

La normativa regola solo le classe iniziali in fatti nel   DPR 81 del 2009 art. 5 c. 2 leggiamo:

” Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate
dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. ….”

e in tale articolo non vi è alcun riferimento al comma di gravità (1, 3) dell’alunno disabile. 

L’art. 16 c. 2 dice che nella secondaria di 2° grado non si possono in ogni caso superare i 30 studenti per classe.


C’è una legge che fissa il numero massimo di alunni con disabilità per classe?

Attualmente nessuna norma fissa un numero massimo di alunni con disabilità perché è troppo alto il rischio che da forma di tutela si trasformi in causa di discriminazione, complicando se non impedendo l’accesso all’istruzione per gli studenti con disabilità.

Ovviamente la scuola farà di tutto per evitare una concentrazione di “molti” alunni con disabilità in un’unica classe ma, se non ci sono alternative, va assicurato il diritto all’istruzione di questi alunni, tanto più se sono in obbligo scolastico, devono tutti essere accolti.

 

Il voto in condotta ed eventuali sanzioni disciplinari

DDL Valditara – Voto in Condotta (2024) con questo DDL bisogna vedere come cambiano le cose…

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Gli alunni con disabilità sono sempre valutati in base ai loro obiettivi personalizzati che devono essere inseriti nei loro PEI e non agli standard della classe, e questo vale anche per il comportamento normative di riferimento DL 62/17 per il primo ciclo, DPR 122 del 22-6-09 per il secondo ciclo.

I voti sono assegnati collegialmente dai docenti della classe (DL 62/17 art. 2 c. 3). 

Un alunno con disabilità può essere sottoposto a sanzioni disciplinari come gli altri, basta verificare che sia in grado di comprendere quello che ha fatto e sappia cogliere il senso della punizione.

Sono da escludere, di solito, sanzioni di questo tipo in caso di ritardo cognitivo medio-grave ed è bene ragionarci attentamente quando la disabilità è collegata a problemi comportamentali perché una punizione mal gestita può essere controproducente (in questi casi sarebbe meglio condividere la scelta con gli specialisti).

Comunque in nessuno caso questo può essere considerata come un diritto all’impunità che sarebbe deleterio dal punto di vista educativo, oltre che profondamente iniquo.

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La valutazione del comportamento non può mai influenzare quella del profitto.

DPR n. 235 del 21-11-07 – Statuto studenti  art. 1 c. 3

Il DPR 235/2007  si applica solo alla Scuola Secondaria di 2°, ma questo principio è valido in ogni ordine di scuola.

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Nel nuovo modello PEI c’è una parte specifica da compilare sugli obiettivi da raggiungere nel comportamento, la sezione 8.5, scegliendo tra due voci, A e B:

8.5 Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici
Comportamento:

A – Il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe

B – Il comportamento è valutato in base ai seguenti criteri personalizzati e al raggiungimento dei seguenti obiettivi: …

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Il voto negativo può essere dato se il ragazzo non ha raggiunto i propri obiettivi di comportamento indicati nel PEI, non se ha avuto in generale un comportamento scorretto.

Si possono comunque prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di studenti certificati.

La norma (DPR 235/07) dice che le sanzioni devono tener conto della situazione personale dello studente (art. 1 c. 5) ossia, questo caso, anche della sua patologia ma questo non significa che questi ragazzi siano intoccabili.

Bisogna certamente considerare l’effetto che potrebbero produrre ricordando però che anche far capire al ragazzo che può fare quello che si vuole ha conseguenze negative.

Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione fino a 15 giorni sono decise dal consiglio di classe al completo, compresi i rappresentanti dei genitori e, alle superiori, degli studenti. DPR 235/07 art. 1 c. 5.

I genitori del ragazzo in questione possono essere invitati ma non partecipano alla votazione finale.

Alle superiori anche il ragazzo, che va obbligatoriamente sentito, può essere invitato al c.d.c. Art. 1 c. 3.

Nella scuola Primaria non sono ammesse punizioni o sanzioni disciplinari in nessun caso.

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LO ZERO IN CONDOTTA 

I voti in decimi vanno da 1 a 10, lo zero non esiste.

Altrimenti i voti sarebbero in undicesimi, non più in decimi.

Se la scuola usasse il registro elettronico non potrebbero inserire un voto del genere. 

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La sospensione è possibile alla primaria?

Le punizioni disciplinari sono regolate dallo statuto degli studenti DPR 235/07 che si applica solo alla secondaria.

Alla primaria sono possibili interventi educativi che vanno ovviamente somministrati e gestiti considerando la situazione e i bisogni dell’alunno.

Lo scopo non può mai essere quello di “punire”, bensì di evitare che il comportamento sbagliato si ripeta.

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Limiti di assenze a scuola

LIMITI DI ASSENZE AFFINCHÉ L’ANNO SIA RITENUTO  VALIDO E LO STUDENTE SIA AMMESSO ALLA CLASSE SUPERIORE
PER LA SCUOLA PRIMARIA

I limiti delle assenze alla primaria non ci sono. 

C’è comunque l’obbligo scolastico che è però derogabile in caso di impedimenti gravi (DPR 274/94 art. 114 c. 5).

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

I limiti di assenza iniziano a valere nella scuola secondaria si primo grado (sc. media), lo studente deve aver frequentato almeno il 75% del totale dei giorni di frequenza scolastica,  ma la norma dice che le scuole “stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purche’ la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”, DPR 122/09 art. 14 comma 7. 

Dunque se le assenze sono documentate (non necessariamente con certificato medico) e se il CdC ha lo stesso elementi sufficienti di valutazione, lo studente  può essere ammesso alla classe successiva.

In caso di programmazione differenziata i margini di flessibilità sono ancora maggiori e la decisione va presa in coerenza con il suo progetto educativo.

Il consiglio di classe può non ammettere allo scrutinio se non ha elementi di valutazione, non “a sua discrezione, DL 62/17 art. 5 comma 2. 

Se c’è disaccordo fra i membri del GLO, si passa ai voti?

Il GLO non è un organo collegiale ma un gruppo di lavoro.

Nessuna norma parla di votazioni. Abbiamo solo l’art. 3 c. 9 del Dlgs DL 182/20  che dice:
«9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. »

 

Come sono disciplinati gli esami del II ciclo per i ragazzi con 104

Gli esami per i ragazzi con legge 104 saranno diversi a secondo del loro percorso didattico scritto nei loro PEI (percorso A, B, C). 

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  • Percorso A, le prove saranno quelle ministeriali curricolari

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  • Percorso B, le prove saranno equipollenti

Le prove equipollenti possono essere anche completamente diverse e predisposte prima.

Il consiglio di classe, nel documento di maggio, indica la tipologia delle prove e che caratteristiche devono avere per essere considerate equipollenti ma è solo la commissione che può prepararle, eventualmente con il supporto di docenti o altri esperti suggeriti dal c.d.c.
DL 62/17 art. 20 c. 1, 2 e 3.

possono avere il supporto del docente di sostegno e avere del tempo in più

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Per i ragazzi con un PEI con:

  • Percorso C, prove completamente diverse coerenti al PEI, i ragazzi non riceveranno un Diploma ma un Attestato di frequenza, e sui tabelloni con i risultati non verrà fatta menzione  della differenziazione delle prove

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Per tutti i percorsi i ragazzi possono avere il supporto del docente di sostegno e avere del tempo in più

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Per i candidati con con Legge 104 e Percorso B (obiettivi personalizzati) è possibile portare agli Esami di Stato per il colloquio orale una “tesina” ovvero un percorso pluridisciplinare che includa anche l’esperienza di PCTO e che tocchi le varie materie coinvolte, se il cdc reputi questa prova equipollente.

Questo è possibile in base al DL 62 del 13 aprile 2017 art. 20 c. 1, che dice che la tipologia delle prove sono definite dal consiglio di classe che dichiara se vanno ritenute equipollenti.

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Per le prove INVALSI

In base all’art. 20 c. 8 del DL 62/17 per gli studenti con disabilità possono essere predisposte misure compensative e dispensative ma qualora fosse necessario è possibile anche adattare le stesse prove invalsi (non è specificato quanto e quindi anche radicalmente) ma non è possibile esonerare.

Non c’è distinzione tra i tipi di programmazione.

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