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Come sono disciplinati gli esami del I ciclo per i ragazzi con 104

Qualsiasi sia la programmazione (curricolare, semplificata o differenziata), lo studente con 104, con gli esami di fine ciclo (ex 3 media) prenderà SEMPRE un regolare diploma

DL 62 del 13 aprile 2017

SOLO SE lo studente non si presenterà agli esame di fine ciclo, ricevarà un attestato e NON il diploma, con questo attestato potrà comunque iscriversi  alle scuole superiori, ma non potrà poi ottenerere il diploma alla fine del secondo ciclo.

In questa pagina trovereta tute le circolari che anno dopo anno, disciplinano gli esami di fine primo  ciclo.

Esame Primo Ciclo: è possibile esonerare da alcune prove?

Riferimento normativo è il DL 62/17 art. 11 c. 6 e DM 741 del 2017 art. 14. c. 1

Si dice che in questi casi la commissione predispone “prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.”
“Differenziate” in questo caso significa semplicemente differenti, o diverse, e non essendo specificate modalità o procedure minime da seguire, si intende che possono essere personalizzate liberamente anche rispetto al tipo di somministrazione, non solo ai contenuti.

Le prove sono predisposte in base del PEI relativamente alle attività svolte (sempre comma 6) e se ne deduce che se nel PEI non sono state previste attività didattiche sulle lingue straniere non si sostengono neppure all’esame.

Delle prove ci devono essere ma non necessariamente prove scritte: vanno bene anche prestazioni di altro tipo, comprese attività di manipolazione, costruzione o altro, da documentare se serve, per lasciare agli atti, con delle fotografie.

La norma non dice nulla sulla loro eventuale partecipazione parziale: presenti ad alcune prove, assenti ad altre.

Questa situazione è invece prevista per l’esame del 2° ciclo (DL 62 art. 20 c. 5 ) dove si dice chiaramente che viene rilasciato l’attestato anche ai candidati che non sostengono una o più prove,  ma non se ne parla nel 1° ciclo.

Se la riduzione del numero di prove è stata decisa dalla sottocommissione come modalità di personalizzazione, non si può parlare di assenza e di sicuro non si può applicare il comma 8.

Possono esserci eventualmente dei dubbi interpretativi nel caso la commissione abbia previsto un esame completo, anche se personalizzato, e il candidato non si sia presentato ad una o più prove, anche se in questi casi è difficile affermare in assoluto che non si sia presentato all’esame.

Possono i genitori chiedere copia delle verifiche scritte?

In caso di verifiche scritte  insufficienti (ma anche se fossero sufficienti), i genitori possono richiedere le copie, per capire dove sono le “difficoltà”,  e supportare il proprio figlio anche con l’ausilio di persone specializzate, ma anche  per verificare se il PDP/PEI è stato rispettato.
La normativa raccomanda l’accesso per via informale, con domanda diretta, anche verbale, e l’immediata consegna dei documenti DPR 184-2006 art 5 comma 1.
 

Nel caso la scuola non volesse collaborare essendo le verifiche  atti amministrativi, si deve fare una richiesta di accesso agli atti sulla  base delle norme sulla trasparenza, in quando la  scuola è un ente della pubblica amministrazione.

La  scuola non può trincerarsi dietro alla parola privacy, (la privacy tutela i cittadini  non l’amministrazione pubblica). 

La scuola deve solo verificare se chi ne fa richiesta abbia diritto all’accesso, ma trattandosi del figlio dei richiedenti, non ci sono dubbi. 

Come fare lettera di Istanza di richiesta di accesso agli atti (qui)

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Se le copie non andranno utilizzate a fini giudiziari si applica l’accesso informale che non prevede bolli (normativa).

Quanto ai diritti di copia (costo fotocopie) quelli vanno pagati. 

Ci sono dei tariffari che devono essere pubblici, chiedeteli in visione.

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I genitori/tutori hanno diritto ad avere copia della bozza del PDP e poi del PDP approvato

Il PDP non ha natura giuridica, né di contratto ai sensi dell’art.1321 cc (perché  la normativa dice che i contratti hanno natura patrimoniale) né di accordo pubblico inteso come consenso tra parti con pari poteri, perche le parti non sono sullo stesso piano formale, ciò che i genitori firmano  è un patto educativo di corresponsabilità che contiene impegni per entrambe le parti sul piano pedagogico.

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Non c’è un riferimento di legge che dice che il PDP (la bozza/copia senza le firme) debba essere consegnato in anticipo alla famiglia, ma le linee guida allegate al DM 5669/11 dicono che è “fondamentale il RACCORDO con la famiglia  (Linee guida allegate al DL 5669/11 pag. 8)

Cosa significa “RACCORDO”?

Significa che la scuola deve confrontarsi con la famiglia, la quale conosce meglio di chiunque altro il figlio e può dare indicazioni fondamentali, per redigere uno strumento funzionale, quali il percorso formativo fatto fino a quel momento, i punti di forza e punti di debolezza, se è seguito da professionista e altro…

Quindi non è corretto (moltissime scuole lo fanno) chiedere alla famiglia a firmare un documento senza aver dato la possibilità di collaborare a redigerlo e senza neanche dare la possibilità di leggerlo attentamente.

Chiedete al dirigente, o a chiunque altro, se firmerebbe mai un documento del quale non né conosce il contenuto.

La scuola può motivare il rifiuto all’accesso con la tutela della privacy?

Assolutamente NO

Per rilasciare la copia degli atti ammistrativi (PEI, PDP, verifiche scritte, verbali vari) la scuola deve solo verificare se chi ne fa richiesta abbia il diritto e l’interesse all’accesso, ma trattandosi di  genitori (o tutori) che sono i “titolari”* dei dati di cui si parla in quanto i figli sono minorenni, il diritto è indiscusso.

*Titolari del diritto alla riservatezza sono i minori stessi.
Non avendo però essi capacità giuridica (o ridotta in certe fasce d'età) il compito di tutelare questo loro diritto, nonché di decidere in merito ad eventuali deroghe o autorizzazioni, spetta a chi ha la responsabilità genitoriale (ex " potestà genitoriale").

Inoltre, è bene ricordare, che le informazioni sulla salute contenute nel PDP sono ben note ai genitori dell’alunno visto che sono essi stessi che le hanno consegnate alla scuola.

Motivare il rifiuto su queste motivazioni è scorretto e pretestuoso.

Comunque, se insistono, potete dire che va bene anche una copia con i dati sensibili oscurati, quello che interessa è il contenuto del documento.

Detto questo però può rimane il fatto che la scuola si ostini a non concedere una copia della bozza e come già detto la normativa non la obblica a farlo, quindi in queste situazioni avvisate la scuola che vi prenderete  tutto il tempo necessario per leggere il documento prima di firmarlo e ovviamente se ci fossero cose che non condividerete, non firmerete e chiederete di modificare. 

Cosa dice il Garante della Privacy

Il Garante della Privacy con la FAQ 8
dovrebbe chiarire adeguatamente la legittimità della condivisione del pdp con la famiglia, se ancora ce ne fosse la necessità: 
“La conoscenza di tali dati è limitata ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad esempio i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato (L. n. 104/92, L. n. 328/2000 e D.Lgs. n. 66/2017)”

 

 

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Cosa ben diversa è avere copia del PDP firmato e protocollato, questo documento a questo punto è diventato un atto amministrativo e in caso di richiesta di copia dal soggetto che ne ha diritto (i genitori o i tutori in quanto titolari del diritto alla privacy del minore), la scuola è obbligata a fornirla

COSA FARE SE ANCHE IN QUESTO CASO LA SCUOLA SI RIFIUTASSE DI FORNIRE COPIA DEL PDP FIRMATO E PROTOCOLLATO

La normativa raccomanda l’accesso per via informale, con domanda diretta, anche verbale, e l’immediata consegna dei documenti DPR 184-2006 art 5 comma 1.

Se non volesse comunque darlo, si può fare una Istanza di richiesta di accesso agli atti ,  in base alle norme sulla trasparenza, in quanto la  scuola è un ente della pubblica amministrazione, tramite PEC o raccomandata AR. 

La scuola a questo punto  non può rifiutarsi. 

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Se le copie non andranno utilizzate a fini giudiziari si applica l’accesso informale che non prevede bolli (normativa).

Quanto ai diritti di copia (costo fotocopie) quelli vanno pagati. 

Ci sono dei tariffari che devono essere pubblici chiedeteli in visione

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AVVISO

Le indicazioni cliniche sulle misure compensative e dispensative riportate dall’equipe nel servizio di neuropsichiatria nella  certificazione sono un suggerimento operativo da parte di esperti   il consiglio di classe non è obbligato ad accettarli, soprattutto se ci sono altri strumenti che possono essere sostituiti a quelli suggeriti dall’equipe e che gli insegnanti ritengono più proficui, certo è che se un clinico suggerisce uno strumento e la scuola non lo accetta, se ne prende tutta la responsabilità.

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I genitori/tutori dello studente hanno diritto di ricevere copia del PDP e delle verifiche scritte

I genitori/tutori legali  hanno diritto di ricevere copia del PDP e copia delle verifiche scritte qualora se ne presentasse la necessità, e la scuola é tenuta a fornirle.
Al netto delle norme il buon senso dice che sia logico dare copia di questi documenti ai genitori, perché:

1) è un documento che riguarda il minore sul quale esercitano la responsabilità genitoriale

2) il PDP è un documento controfirmato anche da loro e come ogni “contratto” ne viene rilasciata una copia a chiunque lo sottoscrive (chi firmerebbe qualcosa senza averne poi una copia?).

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La richiesta dei documenti può avvenire:

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La scuola è un ente pubblico tenuto alla trasparenza amministratica e deve rilasciare ai cittadini gli atti richiesti (Art. 22 L. 241/90).

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Se le copie non andranno utilizzate a fini giudiziari si applica l’accesso informale che non prevede bolli (vedere qua)

Quanto ai diritti di copia (costo fotocopie) vanno pagati. 

Ci sono dei tariffari che devono essere pubblici chiedeteli in visione.

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La scuola può motivare il rifiuto all’accesso con la tutela della privacy?
La privacy tutela i cittadini, non l’amministrazione.

Per rilasciare la copia degli atti ammistrativi (PEI, PDP, verifiche scritte, verbali vari) la scuola deve solo verificare se chi ne fa richiesta abbia interesse all’accesso, ma trattandosi dei propri figli non ci sono dubbi…….

Le informazioni sulla salute contenute nel PEI sono ben note ai genitori dell’alunno con disabilità visto che sono essi stessi che le hanno consegnate a scuola.

Motivare il rifiuto su queste motivazioni è scorretto e pretestuoso.

 

I genitori hanno il diritto di ricevere copia della bozza del PEI e poi la copia del PEI approvato e anche copia del verbale del GLO

Al netto delle norme il buon senso dice che sia logico dare copia del PEI ai genitori, perché:

1) è un documento che riguarda il minore sul quale esercitano la responsabilità genitoriale

2) è un documento controfirmato anche da loro e come ogni “atto” sul quale va apposta una firma ,  viene rilasciata una copia a tutti i sottoscrittori (chi firmerebbe qualcosa senza averne poi una copia?).

Purtroppo il buonsenso spesso non viene utilizzato quindi vediamo cosa dice la normativa:

Secondo il DL 182/20  art. 4 c. 9
«I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.»

Da notare che si parla sia di PEI “discusso” (ossia della bozza esaminata durante il GLO) che “approvato”, ossia il testo definitivo, (alcuni sostengono che il PEI discusso non sia la bozza, ok, allora di quale altro  documento si tratta?). 

Poiché anche i genitori sono membri del GLO, questo diritto vale ovviamente anche per loro.

Inoltre nelle Linee Guide allegate sempre al DL 182/20  è ulteriormente specificato questo diritto a pag 11 è scritto«Tutti i membri del GLO RICEVONO la DOCUMENTAZIONE utilizzata nell’incontro e hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali. » ciò significa che i genitori non devono solo ascoltare durante il GLO ciò che è scritto nel PEI ma devono avere una copia della BOZZA (=documentazione). 

 

Molti insegnanti rimangono interdetti quando, alla fine del GLO, viene chiesto alla famiglia di firmare per approvare il PEI e questi rifiutano perché vogliono prendersi del tempo per riflettere (o per altri motivi).

Ed è giusto! Chi riuscirebbe a ragionare/argomentare su un documento che vi viene letto in mezz’ora (anche meno a volte) magari tramite uno schermo?

Bisogna tenere presente che gli insegnanti lo hanno elaborato e discusso giorni e giorni prima quindi lo conoscono bene, mentre per la famiglia è la prima lettura.

Del resto quale persona firmerebbe un documento che non ha mai visto e che non ha e anche potuto leggere con la dovuta attenzione?

Poi ovviamente se il PEI non viene approvato, bisognerà convocare un nuovo GLO (nel giro di pochi giorni), perché solo questo organo lo può approvare (DL 182/20), quindi per snellire la “pratica” molto meglio e più corretto condividere il anticipo con la famiglia il documento.

In caso la famiglia non intenda firmare è bene farlo mettendolo a verbale con la relativa motivazione.

Nonostante tutto questo ci sono scuole che ancora rifiutano di fornire alla famiglia copia della bozza del PEI, a causa della legge sulla privacy…

La scuola può motivare il rifiuto all’accesso con la tutela della privacy?

Assolutamente NO

Per rilasciare la copia degli atti ammistrativi (PEI, PDP, verifiche scritte, verbali vari) la scuola deve solo verificare se chi ne fa richiesta abbia il diritto e l’interesse all’accesso, ma trattandosi di  genitori (o tutori) che sono i “titolari”* dei dati di cui si parla in quanto i figli sono minorenni, il diritto è indiscusso.

*Titolari del diritto alla riservatezza sono i minori stessi.
Non avendo però essi capacità giuridica (o ridotta in certe fasce d'età) il compito di tutelare questo loro diritto, nonché di decidere in merito ad eventuali deroghe o autorizzazioni, spetta a chi ha la responsabilità genitoriale (ex " potestà genitoriale").

Inoltre, è bene ricordare, che le informazioni sulla salute contenute nel PDP sono ben note ai genitori dell’alunno visto che sono essi stessi che le hanno consegnate alla scuola.

Motivare il rifiuto su queste motivazioni è scorretto e pretestuoso.

Quando sarà in vigore il PEI in formato digitale il documento proposto sarà visibile a tutti on line, e problemi del genere si spera non dovrebbero essercene più.


Cosa diversa è avere copia del PEI firmato, approvato e protocollato, la famiglia ha l’indubbio diritto di averne una copia, la scuola deve solo accertarsi che chi lo richiede abbia “interesse” (diritto) ad averlo, e poiché  il richiedente di detta documentazione è ben noto alla scuola e il suo interesse è evidente, non può rifiutarsi. 

Vista la normativa in vigore (sopra riportata) non è necessaria la procedura di accesso agli atti per avere copia del PEI e dei verbali dei GLO essendo un diritto, la normativa raccomanda l’accesso per via informale, con domanda diretta, anche verbale, e l’immediata consegna dei documenti DPR 184-2006 art 5 comma 1.

Se nonostante tutto la scuola non accetta la via informale si può accedere al PEI anche con una Istanza di richiesta di accesso agli atti ,  in base alle norme sulla trasparenza, in quando la  scuola è un ente della pubblica amministrazione.

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Se le copie non andranno utilizzate a fini giudiziari si applica l’accesso informale che non prevede bolli (normativa).

Quanto ai diritti di copia (costo fotocopie) quelli vanno pagati. 

Ci sono dei tariffari che devono essere pubblici chiedeteli in visione.

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Altre normative che attestano che tutti i documenti riguardante lo studente con disabilità devono essere disponibili alla famiglia, o ai tutori legali:

  • Linee Guida MIUR per l’integrazione scolastica del 2009 dove, a pag. 19, si legge: «la documentazione relativa all’alunno con
    disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall’istituzione scolastica quando richiesta».

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IL VERBALE

Ad ogni incontro di GLO deve essere redatto un verbale che riassume tutti i temi di cui si è parlato delle opinioni di tutte le parti e se ci sono stati dei contrasti su qualche punto, alla fine della riunione deve essere approvato e firmato  da chi presiede il GLO e dal verbalizzante, ai genitori non è chiaesta la firma, ma di approvarlo sì, quindi prima di approvarlo, deve essere letto, (chiedere di fare una copia ufficiosa del verbale o per lo meno di fare almeno una fotografia, in modo da avere una copia del documento   accettato, per poi chiedere quello ufficiale).

In base alle linee guida, pag. 11:

«Il verbale dell’incontro, firmato da chi lo presiede e da chi verbalizza, certifica la regolarità delle procedure e delle decisioni assunte. L’istituzione scolastica indica modalità adeguate a consentire in tempi rapidi l’approvazione da parte dei membri e l’eventuale rettifica dei verbali proposti.»

Dopo l’incontro la famiglia può chiedere, ed è suo diritto averlo, copia del verbale.

Una volta ricevuto il verbale la famiglia si accorge che ciò che è scritto non è la reale situazione di cui si è parlato nel GLO, e per  la quale si sono prese determinate decisioni per il PEI, si può contestare.

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