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Referente per i DSA: Quali sono le sue funzioni ? E’ una figura obbligatoria?

Si legge a pag 23 delle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669

“…..Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, a seguito di corsi formalizzati o in base a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica esperienziale/didattica, diventa punto di riferimento all’interno della scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni:

  •  fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
  • fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
  •  collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
  • offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
  • cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto;
  • diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
  • fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
  • fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
  • funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
  • informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.

Il Referente d’Istituto avrà in ogni caso cura di promuovere lo sviluppo delle competenze dei
colleghi docenti, ponendo altresì attenzione a che non si determini alcun meccanismo di “delega” né
alcuna forma di deresponsabilizzazione, ma operando per sostenere la “presa in carico” dell’alunno
e dello studente con DSA da parte dell’insegnante di classe…..”

La figura del referente DSA non è una figura obbligatoria nelle scuole. 

 

 

Novità importanti sulle spese che si possono portare in detrazione sulla dichiarazione dei redditi

LE SPESE SARANNO DETRAIBILI SOLO SE IL PAGAMENTO È TRACCIABILE

Dal primo gennaio 2020 tutte le spese che generano detrazione (ad eccezione dei farmaci, dei dispositivi medici e delle prestazioni presso strutture sanitarie pubbliche o strutture private convenzionate) devono avvenire con pagamento tracciabile

  • bancomat
  • carta di credito
  • bonifici
  • assegni
Spese che possono essere portate in detrazione:
  • Spese mediche
  • Spese veterinarie
  • Spese funebri
  • Frequenza scuole e università
  • Assicurazioni rischio morte
  • Erogazioni liberali
  • Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
  • Affitti studenti universitari
  • Canoni abitazione principale
  • Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Le suddette spese se fossero pagate in contanti, non potranno essere detratte.

 

 

 

 

 

 

Nei casi in cui i ragazzi hanno la 104 ma è in scadenza, o sia già scaduta, e non si è ancora riusciti a fare l’aggiornamento all’INPS per il rinnovo cosa accade?

Può accadere che la 104 sia in scadenza, o addirittura sia già scaduta, al rinnovo del ciclo scolastico, ma non si è ancora in possesso del rinnovo, ne si ha  ancora l’appuntamento per la commissione INPS per l’accertamento della disabilità.

NIENTE PAURA

Nel 2014 è stata approvata una norma importante, Legge 114 che ha introdotto alcune misure di semplificazione assai rilevanti.

In particolare l’art 25 comma 6-bis prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine di scadenza apposto, in modo da consentire la fruizione anche dei benefici a tutela della disabilità  mentre si attende il termine della revisione.

Quindi fino a nuovo accertamento  i ragazzi mantengono gli stessi diritti come se la 104 non fosse scaduta.

Vale sia per la 104 che per l’indennità di frequenza.