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Scrivere i compiti sul Registro Elettronico è o non è obbligatorio

Il DL 95-2012 art. 7 comma 31 (pag 26) introduce nelle scuole il registro elettronico,  che è una piattaforma online che consente ai docenti,  e non solo,  di inserire i dati principali sull’andamento scolastico degli alunni:

  • le presenze e le assenze
  • i voti
  • le comunicazioni 
  • i compiti da fare a casa.

Non è chiara però la sua effettiva obbligatorietà, nello specifico per i compiti a casa.

C’è chi sostiene che se l’uso del RE è sancito da decisioni prese dal collegio dei docenti, allora diventa obbligatorio redigerlo in ogni sua parte (compiti compresi).

Una sola cosa è sicura, per gli  studenti con Bisogni Educativi Speciali, che hanno difficoltà a scriversi da soli i compiti nel proprio diario, questo diventa un vero e proprio strumento dispensativo e compensativo (dispensa dallo scrivere nel diario che va ad essere compensata con l’uso del RE) che è meglio far scrivere nel PDP/PEI, in modo che sia sicuro che poi, anche solo nella parte riservata a quello specifico studente (che ogni RE ha) , i compiti vengano scritti. 


Questo del registro Elettronico è un argomento molto dibattuto perchè il legislatore non è stato chiaro sulla sua obbligatorietà o meno.

Di seguito due articoli (con sentenze di cassazione) che dicono uno il contrario dell’altro, ma in rete ce ne sono molti…

Il registro elettronico non è obbligatorio, lo sottolinea la Cassazione. Il registro di classe e del professore sono atto pubblico

Una interessante sentenza della Cassazione penale che tratta il caso di reato di falsità in atti, analizza in modo puntiglioso la funzione del registro di classe e del professore e sottolineando altresì che il registro elettronico è tutt’altro che obbligatorio, cosa che anche qui su Orizzonte Scuola abbiamo fatto presente più volte, almeno fino a quando non verrà attuato il piano di dematerializzazione contemplato dalla legge di cui oramai si è persa ogni traccia. La sentenza in questione è quella della Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-07-2019) 21-11-2019, n. 47241. continua a leggere su ORIZZONTE SCUOLA


IL REGISTRO ELETTRONICO E’ ATTO PUBBLICO E I DOCENTI DEVONO USARLO PER I COMPITI A CASA.

Secondo i giudici della Corte, inoltre, il registro dei professori rientra nell’accezione del “giornale di classe” ai sensi dell’art. 41 R.D. 965/1924 dove vanno annotate “tutte le attività svolte” e quelle compiute dal pubblico ufficiale che “attesta fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti” (Cass.34479/2021). Nello specifico il registro elettronico e il registro dei professori costituiscono “atti pubblici di fede privilegiata” in relazione a quei fatti che gli insegnanti di scuola pubblica o ad essa equiparata, qualificati come pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti.

Pertanto, afferma la Suprema Corte, la compilazione del registro elettronico, in ogni sua parte, non può avvenire al di fuori della classe. Ciò vale anche per l’assegnazione dei compiti a casa. continua a leggere su FOCUS DIRITTO

 

Sostegno GLO e PEI: tutto quello che c’è da sapere

Entro il 30 giugno il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione degli alunni disabili) deve provvedere a redigere il PEI provvisorio al fine di assegnare le misure di sostegno agli alunni con disabilità secondo le procedure definite dal Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.

Per ogni alunno disabile deve essere operativo un GLO.

La formalizzazione dei gruppi GLO deve essere effettuata dal dirigente scolastico con un decreto di istituzione. I GLO hanno la finalità di elaborare e approvare il PEI, ed entro il 30 giugno di ogni anno scolastico deliberare:

  •  le ore di sostegno didattico;
  •  l’eventuale necessità dell’educatore per l’assistenza all’autonomia  e comunicazione;
  • l’eventuale necessità di assistenza igienica di base
  • eventuali ulteriori necessità che dovessero manifestarsi.

Composizione dei GLO

I GLO sono composti:
  • dal dirigente scolastico, o un suo delegato, che presiede;
  • dal team docenti contitolari (per la scuola dell’infanzia e primaria);
  • dal consiglio di classe di scuola secondaria;
  • dall’insegnante specializzato per il sostegno didattico contitolare della classe;
  • dai genitori dell’alunno con disabilità o da chi esercita la  responsabilità genitoriale;
  • rappresentanti dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza dell’alunno con disabilità;
  • dalle figure professionali specifiche interne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità (docenti referenti per le attività di inclusione o docenti
    con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI, ecc.)
  • le figure professionali specifiche esterne che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità:
    1) assistente all’autonomia ed alla comunicazione;
    2) eventualmente un rappresentante del GIT territoriale;
    3) un rappresentante dell’Ente Locale nel caso sia stato predisposto il Progetto Individuale su
    richiesta dei genitori;
  • solo se preventivamente autorizzato dal dirigente scolastico, a titolo consultivo e non decisionale, un esperto indicato dalla famiglia;  Alle riunioni del GLO possono partecipare i collaboratori scolastici (o altro personale con il medesimo compito) che si occupano dell’assistenza igienico-personale.

Funzionalità del GLO

  1. Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico, o dal suo delegato, ed è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
  2.  Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione e possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
  3. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale che dovrà tenere in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate, in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. Il verbale è firmato da chi presiede la riunione e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.
  4. Il GLO si riunisce:
    • entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di
    definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all’anno scolastico successivo;
    • entro il 31 di ottobre, di norma, approva e sottoscrive il PEI definitivo;
    • almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie;
    • ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.
  5. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.
  6. I componenti del GLO della scuola (Dirigente scolastico o delegato e team dei docenti contitolari o consiglio di classe, curricolari e di sostegno), nell’ambito delle procedure finalizzate all’individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso,
indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione riguardante l’alunno con disabilità, devono essere attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

Al termine delle riunioni dei GLO, il dirigente provvede a monitorare le richieste deliberate rispetto al sostegno didattico e alla necessità dell’operatore all’autonomia e comunicazione e inviare:
– al GIT, che opera presso gli uffici di ambito territoriale, il fabbisogno delle ore di sostegno, il quale poi, come Ufficio di Ambito Territoriale, comunicherà all’USR quello complessivo per la provincia di competenza;
– all’ente locale le ore di educatore/operatore per l’autonomia e comunicazione.

 

 

Cosa significa compensare uno scritto deficitario con l’orale

La verifica orale di compensazione è cosa ben diversa da una interrogazione di recupero, dovrebbe verificare SOLO le domande o gli esercizi della verifica scritta non corretti, perché deve andare a verificare se la valutazione negativa dello scritto  è dovuto a una mancanza di conoscenza del ragazzo, o se c’è stato un problema legato alla neuro divergenza (cattiva comprensione del testo, deficit di memoria, ecc…), il voto orale, in questo modo, va a sostituire il voto della domanda o dell’esercizio deficitario, dopo di che fra gli esercizi svolti bene nella verifica scritta e quelli svolti durante l’orale il docente ha tutti i dati per valutare correttamente lo studente (non si fa la media).

Proprio per questo la compensazione orale va fatta a pochi giorni dalla verifica scritta, se passano troppi giorni non è più una compensazione ma un recupero.

Molti docenti non usano questo criterio ma fanno una tradizionale interrogazione di recupero. 

La compensazione orale il testo della legge 170/10 non la nomina proprio , il suo decreto attuativo DL 5669/11 nemmeno, ma la si  può trovare nelle Linee guida allegate a quest’ultimo  (4.3.2 a pag 19):
“Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.”

Il significato delle parole “accompagnare” o “integrare” lo fornisce il vocabolario:

integrare = completare, rendere intero o perfetto, supplendo a ciò che manca o aggiungendo quanto è utile e necessario per una maggiore validità, efficienza, funzionalità.

Quindi come fare quando un insegnante la intende come una interrogazione di recupero e vuole fare la media?

Bisogna parlarci e cercare di farglielo capire, potete usare anche il video sotto che è un estratto del convegno tenuto a Parma dal prof. Guido dell’Acqua, del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri), il 20/04/2016, dove cerca di spiegare agli insegnanti come deve essere fatta correttamente la compensazione orale

 
 
Questa è una trascrizione delle esatte parole, nel caso qualcuno avesse bisogno di stamparle e portarle a scuola
 
Immagine
Qua il filmato per intero e le slide

E ancora:

Sostituzione dello scritto con l’orale per chi ha dei DSA?