Archivi categoria: Legge e diritti

In caso di comportamento scorretto dell’alunno chi va convocato nel consiglio di classe straordinario per decidere le eventuali sansioni?

Va convocato:

 

  • l’intero consiglio di classe
  • i rappresentanti dei genitori
  • i rappresentanti degli studenti;
Se si discutono le sanzioni per il figlio di un rappresentante o per il rappresentante stesso va sostituito con il primo dei non eletti.

Le norma non dice nulla sulla partecipazione dei genitori dell’alunno da sanzionare, per cui decide la scuola DPR n. 235 del 21-11-07 – Statuto studenti

Norme sulla somministrazione dei farmaci e l’assistenza infermieristica

Quali norme regolano la somministrazione dei farmaci a scuola e l’eventuale supporto di  assistenza infermieristica?

 

Alla base c’è il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica che non può essere limitato da difficoltà connesse alla disabilità. (V. Diritto all’istruzione).

La scuola deve necessariamente organizzarsi per assicurare la possibilità di frequentare in sicurezza anche agli alunni che hanno esigenze di tipo sanitario.

Il caso più frequente, ma anche di solito più semplice da gestire, riguarda la somministrazione di farmaci e in questo caso, in assenza di norme regionali più specifiche, si fa riferimento al documento congiunto dei Ministri della Salute e dell’Istruzione del 2005 che prevede sostanzialmente la redazione di un protocollo in cui si definiscono i compiti dei vari operatori coinvolti, prevedendo  attività di formazione e informazione con il supporto dei sanitari.

Il personale della scuola non può essere obbligato a svolgere compiti di questo tipo e spetta eventualmente al dirigente scolastico risolvere il problema in altri modi (associazioni di volontariato, Comune, ASL…).

Qualora gli alunni presentino esigenze di assistenza particolari, che richiedono competenze più o meno specifiche di ambito sanitario (non solo somministrazione di farmaci, quindi), vanno coinvolti i medici di riferimento e l’ASL per valutare se è possibile superare il problema formando il personale già presente (se disponibile) o se veramente servono altre professionalità (OSS o infermieri) e nel caso come procurarle.

Tutto questo va inserito nel PEI.

Nel PEI finale sez 11 è dedicato alla verifica finale e alla proposte delle risorse per l’anno successivo, c’è una parte dal titolo “Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza” dove si possono specificare anche interventi di tipo sanitario, questo è indispensabile perchè così la scuola può  organizzarsi al meglio per l’anno successivo ,  facendo dei corsi di formazione per il personale già presente o chiedendo risorse in più.

Approvato oggi dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di Semplificazione con una serie di misure che intervengono sull’istruzione.

Le nuove disposizioni riguarderanno il contrasto al fenomeno dei “diplomifici”, la semplificazione delle procedure di accreditamento dei contributi per le scuole paritarie, la continuità didattica per gli studenti con disabilità, l’ulteriore sburocratizzazione delle pratiche per le iscrizioni online da parte delle famiglie e il rafforzamento del sistema 0-6 anni.

“Di particolare rilievo”, prosegue Valditara, “l’intervento sul fronte del Sostegno, che per noi rappresenta una risposta doverosa, seppur non ancora esaustiva, alle esigenze degli alunni con disabilità: le famiglie, se lo riterranno opportuno, potranno chiedere la conferma del docente precario sulla cattedra di Sostegno, con il consenso del docente e qualora non sia intervenuta l’assegnazione di un docente di ruolo. L’esigenza è quella di consentire allo studente di beneficiare della continuità didattica, che è presidio fondamentale per la relazione discente-docente e per la qualità degli apprendimenti”.   

Per il momento questo è solo un disegno di legge che deve essere ora approvato dal Parlamento, poi ci vorrà un decreto attuativo, quindi la cosa, se andrà in porto, non sarà per un prossimo futuro.

Per adesso non cambia nulla.

Per ulteriori informazioni andare sul sito del MIUR

Le scuole percepiscono una quota di un certo importo per acquistare materiale utile per i bambini/ragazzi con disabilità?

La legge ci sarebbe ma non è mai stata applicata e finora nessun importo è mai arrivato alle scuole.

https://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/DL-66-2017-integrato-e-corretto-dal-DL-96-2019.pdf

https://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/DL-66-2017-integrato-e-corretto-dal-DL-96-2019.pdf

Come devono essere attribuite le ore di sostegno?

Il sostegno può essere quantificato in modo flessibile, in base ai bisogni dei singoli studenti, le ore per gli  insegnanti di sostegno e degli eventuali operatori (forniti dal comune) vengono proposte dal GLO a fine anno scolastico per il seguente tramite la Verifica del PEI finale, oppure nel PEI provvisorio per le nuove certificazioni, che devono svolgersi entro il 30 giungo.

Se esiste il Profilo di Funzionamento (redatto da Usl) si compilando i modelli C supporti al funzionamento e C1Tabella Fabbisogni  allegati al DL 182/20, altrimenti nel PEI finale si userà la diagnosi funzionale o il CIS, e si compilerà la sez. 11, se ci fosse uno studente con una prima certificazione arrivata a fine anno e quindi per lui non è mai stato redatto il PEI, si farà il PEI provvisorio e la sez. di pertinenza è la 12. 

Le ore di sostegno non sono direttamente connese al comma della gravità della legge 104, ma possono esserci delle indicazione da parte dell’USR.

Le linee guida dicono (pag. 56): 
«L’esigenza di supporto didattico non è automaticamente connessa alla gravità clinica o alla quantificazione del deficit di funzionamento, ma certamente a fronte di documenti ufficiali che certificano compromissioni lievi o parziali, una richiesta elevata di sostegno deve avere un carattere di assoluta eccezionalità e deve essere adeguatamente e responsabilmente motivata.»