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Decreto continuità sostegno

08 marzo 2025

E’ stato pubblicato il Decreto Ministeriale che fissa la procedure da seguire per chiedere la conferma dei docenti di sostegno precari (con contratto a tempo determinato) per il prossimo anno scolastico

DM 32-2025 continuita sostegno (cosa dice in breve):

entro il 31 maggio 2025 il dirigente scolastico acquisisce l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia;
– successivamente verifica che ci siano le condizioni previste e valuta, anche sentendo il GLO, che la conferma corrisponda all’interesse dell’alunno;
entro il 15 giugno comunica l’esito di questa verifica all’Ufficio scolastico competenze, al docente interessato e alla famiglia.
la conferma è disposta dall’ufficio scolastico improrogabilmente entro il 31 agosto.

L’ordinanza n. 88/24 più volte  citata nel decreto, si  può consultare QUI

Dalla quale si può capire di quali insegnanti le famiglie possono  chiedere la continuità:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

L’art. 3 comma 1 del decreto dice che i destinatari del decreto devono essere tutti individuati in base a graduatorie provinciali definite nell’OM 88 del 2024, art. 12, quindi anche GAE e GPS a scorrimento, ma non interpello e MAD.

In nessun caso è possibile assumere insegnanti di sostegno non specializzati se sono disponibili degli specializzati. L. 104 /92 art. 14 c. 6.

Se tutti gli specializzati sono sistemati, possono ovviamente venire assunti anche dei non specializzati. L'assegnazione dei docenti alle classi, in questi casi, è decisa dal dirigente e non si basa sulla graduatoria. Se un docente non specializzato ha avuto la conferma in base al DM 32 certamente il dirigente deve assegnargli la stessa classe.

DL 71 del 31 maggio 2024 – continuità sostegno

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca.
 

Rilevante per l’inclusione scolastica in particolare il Capo II – Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità:

  • Art. 6: Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’
  • Art. 7: Percorsi di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’ per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento
  • Art. 8: Misure finalizzate a garantire la continuita’ dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

L’articolo 8 che riconosce, in certi casi, la possibilità di chiedere conferma degli insegnanti di sostegno a tempo determinato e modifica il comma 3 dell’art. 14 del Dlgs 66/17:

Art. 8
Misure finalizzate a garantire la continuita’ dei docenti a tempo  determinato su posto di sostegno 
1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilita’ e favorire la serenita’ della relazione educativa tra studenti con disabilita’ e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti: 

 «3. Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili puo’ essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilita’ del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. 
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresi’, alle seguenti categorie di personale docente:  a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualita’ di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;  b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.». 

2. Per l’applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e’ adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

DL 66 2017 integrato e corretto dal DL 96-2019 e dal DL 62-2024

Interesse dello studente al primo posto

Il ministro Valditara crede molto in questa nuova normativa che ha trovato moltissime critiche, ma che si basa sul principio fondamentale che l’interesse del ragazzo disabile venga al primo posto, anche prima dei diritti dei docenti che vedrebbero in caso di conferma del collega sula cattedra che ha occupato l’anno precedente, sfumare una possibilità di impiego.

Naturalmente la richiesta e la volontà della famiglia non consentirà la conferma diretta, ma sarà comunque valutata e vagliata dal dirigente scolastico in base alle informazioni in suo possesso circa l’operato dell’insegnante. In caso di riscontro positivo si procederà alla conferma, altrimenti non sarà possibile procedere.

Il Ministro difende la scelta: a più riprese la norma, critica da sindacati e associazioni di categoria, è stata difesa dal Ministro Valditara “Cambiare docente ogni anno per il ragazzo è un trauma notevole”.

Test d’ingresso all’università: il Consiglio di Stato riconosce il pieno diritto degli studenti con DSA a utilizzare gli strumenti compensativi previsti dalla legge 170/2010

Fonte: AID

Il 22 maggio scorso il Consiglio di Stato ha emesso un’ordinanza che riconosce il pieno diritto degli studenti universitari con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) a utilizzare, nei test d’ingresso per i corsi di laurea ad accesso programmato, tutti gli strumenti compensativi previsti dalla legge 170/2010.

L’ordinanza arriva a seguito del ricorso con cui Viola, studentessa torinese dislessica e socia AID, ha chiesto che le venissero riconosciuti, nel test d’ingresso di Medicina, gli strumenti a lei necessari per sostenere la prova, così come previsto dalla legge 170/2010, e non solo la calcolatrice non scientifica, il videoingranditore o l’affiancamento di un lettore umano, ovvero i tre strumenti indicati nel decreto che disciplina i test d’ingresso nei corsi di laurea ad accesso programmato, emesso ogni anno dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Con questa ordinanza i giudici del Consiglio di Stato hanno rovesciato il precedente pronunciamento del Tar del Lazio, secondo cui Viola avrebbe dovuto prima fare il test di accesso con i soli strumenti compensativi concessi dal decreto ministeriale e, se per caso non lo avesse superato, solo allora avrebbe potuto ricorrere.

Come evidenziato in questo articolo de “La Repubblica”, Il giudice Raffaello Sestini della settima sezione del Consiglio di Stato, nell’accogliere il ricorso, ha fatto riferimento “alle rilevanti questioni che coinvolgono i principi dell’ordinamento concernenti l’accesso agli studi dei capaci e meritevoli” oltre al “principio di tutela della persona e delle sue potenzialità di sviluppo anche in caso di condizioni svantaggiate”. Tanto più che il decreto del Ministero “rendeva omogenea”, su tutto il territorio nazionale, la disparità di trattamento per i candidati con DSA.

La petizione di AID per i diritti degli studenti universitari con DSA

L’ordinanza del Consiglio di Stato sancisce quindi uno dei diritti che AID rivendica da anni per gli studenti universitari con DSA.

La raccolta firme, tuttora aperta, chiede al Governo e Parlamento di approvare una norma per garantire:

  • Strumenti compensativi, misure dispensative, modalità di verifiche e valutazione adeguate nei test d’ingresso e negli esami all’università.  
  • Un centro sanitario pubblico in ogni regione per la certificazione diagnostica degli adulti, senza la quale gli studenti universitari, ma anche i candidati ai concorsi pubblici e i lavoratori nelle aziende private, sarebbero privi di diritti.

L’ordinanza del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente a cui gli studenti con DSA potranno fare riferimento, in futuro, per far valere i loro diritti. 

L’auspicio di Associazione Italiana Dislessia è che l’ordinanza possa indurre il legislatore a integrare la normativa vigente in virtù dei principi di diritto da essa sanciti, per garantire pari diritti e opportunità agli studenti universitari con disturbi specifici dell’apprendimento.

Terminologia corretta da usare per gli alunni con disabilità

In ottemperanza al Decreto 62 /24, ecco le termilogie esatte da usare:

a) Alunno/a in condizione di disabilità;
b) Alunno/a con disabilità;
c) Alunno/a con necessità di sostegno elevato o molto elevato;
d) Alunno/a con necessità di sostegno intensivo.

Dalla quale scaturiscono le seguenti combinazioni:

a + c1) = Alunno/a in condizione di disabilità, con necessità di sostegno elevato;

a + c2) = Alunno/a in condizione di disabilità, con necessità di sostegno molto elevato;

a + d) = Alunno/a in condizione di disabilità, con necessità di sostegno intensivo;

b + c1) = Alunno/a con disabilità, bisognevole di sostegno elevato;

b + c2) = Alunno/a con disabilità, bisognevole di sostegno molto elevato;

b + d) = Alunno/a con disabilità, bisognevole di sostegno intensivo.

A un’alunno è stato certificato un DSA a poche settimane dalla fine della scuola, la scuola è tenuta a redigere il PDP in ogni caso?

Secondo l’ Accordo Stato-Regioni del 2012  la prima certificazione “ “La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile
per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in
ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno in cui ciò avviene
(art. 1 c. 3).

L’alunno, pertanto, va considerato da subito alunno con DSA e si applica per lui la L. 170, anche se non è stato ancora approvato il PDP.
 
Nessuna norma dice entro quanto tempo va redatto il PDP in caso di certificazioni sopraggiunte.
Considerando valida la scadenza massima del trimestre, che troviamo nelle Linee Guida a  pag 8, se una certificazione viene consegnata a scuola dopo metà marzo si arriverebbe alla fine dell’anno e il PDP potrebbe quindi non  essere redatto.
 
Ricordiamo però che quella del trimestre è una scadenza massima, che considera anche il tempo necessario all’inizio dell’anno per conoscere un nuovo alunno che in questi casi esso dovrebbe essere già ben noto ai suoi insegnanti.
 
Ribadiamo però che la L. 170 va applicata anche se non c’è ancora il PDP, le strategie e le tutele personalizzate saranno definite con meno precisione, ma non possono mancare.

Nuova procedura di accertamento della condizione di disabilità

Aggiornamento del 20/02/2025:
Slitta al 2027 entrata in vigore della Riforma della Disabilità

Dal 30 settembre in altre 11 province inizierà la sperimentazione:

– Alessandria
– Lecce
– Genova
– Isernia
– Macerata
– Matera
– Palermo
– Teramo
– Vicenza
– Provincia autonoma di Trento
– Aosta


Nello scorso 2024 è uscita la legge 62 che modifica la legge 104 che fa cambiare le modalità della domanda per richiedere la condizione di disabilità, oltre ad altre cose che troverete più in basso. 

Il nuovo iter è stato studiato per rendere la richiesta del cittadino più semplice e veloce.

Nell’anno 2025 la nuova norma per il riconoscimento della condizione di disabilità partirà SOLO in 9 province italiane, per poi estendersi nel 2026 in tutta Italia.

Le 9 Province sono:

  • Brescia
  • Trieste
  • Forlì-cesena
  • Firenze
  • Perugia
  • Frosinone
  • Salerno
  • Catanzaro
  • Sassari

La nuova norma prevede l’invio diretto all’INPS della richiesta da parte del medico di base attraverso un certificato medico introduttivo (a pagamento secondo il tariffario del dottore), con tale certificato la pratica non dovrà quindi più essere completata con l’invio della domanda amministrativa da parte del cittadino o degli enti preposti abilitati, ovvero i patronati.

Nelle altre province escluse dalla sperimentazione tutto rimane invariato:
  • certificato telematico dal medico di base (a pagamento)
  • completamento della pratica attraverso patronati o sito INPS (per chi volesse fare autonomamente)
  • attesa di ricezione della lettera da parte di INPS con richiesta di presentare documentazione sanitaria e/o appuntamento.

Il governo ha approvato un decreto che entrerà in vigore il 30 giugno 2024,

DLgs 62 del 3 maggio 2024

Riscrive completamente l’art. 3 della L. 104/92 ridefinendo la condizione di disabilità secondo i principi della Convenzione ONU 2007.

Il decreto è un insieme di disposizioni che mettono al centro le persone in condizioni di disabilità, quindi una tutele maggiore dei loro diritti, senza discriminazione e soprattutto senza differenza con gli altri:

1️⃣ – Fornisce indicazioni per poter applicare effettivamente il principio dell’accomodamento ragionevole* e per approvare e attuare un progetto di vita

2️⃣ – Cambiano i termini:condizione di disabilità”, sarà questo il termine utilizzato per riferirsi a tutti coloro che sono affetti da un’invalidità a fini lavorativi, da invalidità civile, oppure da handicap

3️⃣ – Cambiano i tempi: dovrebbe essere più breve la procedura per poter ottenere il riconoscimento della condizione di disabilità:

– entro 9️⃣0️⃣ giorni la procedura dovrà essere conclusa e potrà esserci una sola proroga di 6️⃣0️⃣giorni giorni e al massimo una ulteriore di altri 6️⃣0️⃣giorni giorni, nei casi in cui sarà necessaria un’integrazione documentale specifica

– per i malati oncologici, il termine per l’apertura e la chiusura della procedura sarà di un massimo di 1️⃣5️⃣ giorni a decorrere dalla data di invio del certificato medico

– per i minori il termine per è di 3️⃣0️⃣ giorni

Ci aguriamo che i termini e soprattutto i principi contenuti in questo decreto vengano concretamente applicati e osservati da tutti.


COS’È   *L’ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE?

Legge 62/2000 art. 1 c. 4/e
Accomodamento ragionevole significa in sostanza che se una norma (vale anche per il regolamento di una scuola anche se paritaria) non garantisce alle persone con disabilita’ il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle liberta’ fondamentali può essere adattata o ignorata se questo non impone un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.

Esempio: permettere di far entrare a scuola un bambino alle 10 per 2 giorni a settimana per delle terapie, non  rappresenta di sicuro un onere sproporzionato o eccessivo per la scuola ma tutela il diritto fondamentale all’istruzione.

Il principio dell’accomodamento ragionevole è alla base del recente DL 62/24 sulla disabilità in generale.


Cambia la Legge 104: le novità in vigore da giugno 2024 e quelle dal 2025