Archivi categoria: Legge e diritti

Pagamento dell’imposta di bollo sull’istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi della Legge 241/90

A volte le scuole per le copie dei PDP, del PEI e delle verifiche e di qualsiasi altro documento amministrativo chiedono il pagamento di una marca da bollo per ogni foglio, ebbene questa tassa non è dovuto, le copie devono essere date in carta semplice, a meno che non si voglia una copia conforme all’originale.

Ma si deve pagare comunque il costo delle fotocopia che può andare dai 0,25 ai 0,50 centesimi a foglio dipende dalle scuole. 

Circolare Ministeriale 16 marzo 1994

La legge 104 spetta ai ragazzi con disturbi di apprendimento?

Molti genitori di ragazzi dislessici si fanno frequentemente alcune domande: “Ma la legge 104 spetta ai dislessici?”, “C’è differenza tra 104 e indennità di frequenza?”

Cerchiamo di fare chiarezza:

Legge 104: che cos’è

La legge 104/92 è la legge che tutela le persone con handicap e i loro diritti. Può usufruire dei benefici della legge 104 chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (legge 104 art. 3 comma 1)

Quindi un minore per ottenere i benefici legati alla legge 104, devono essere presenti 3 fattori contemporaneamente:

  1. una minorazione fisica (ad esempio, un danno cerebrale), psichica (ad esempio, un ritardo mentale) o sensoriale (ad esempio, un grave deficit di vista o udito);
  2. una difficoltà di apprendimento o di relazione causata dalla minorazione di cui sopra;
  3. una situazione di svantaggio sociale o emarginazione determinata dalla minorazione e dalle sue conseguenze su apprendimenti e relazioni.
Il riconoscimento dell’handicap può essere riconosciuto come non grave oppure grave.

L’handicap si definisce grave quando la minorazione (o le minorazioni) hanno ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un’assistenza continua e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (legge 104 art. 3 comma 3)

I benefici della legge 104 sono diversi a seconda che l’handicap sia considerato grave o non grave.

Indennità di frequenza: è necessario il riconoscimento legge 104?

Per richiedere l’indennità di frequenza non è necessario il riconoscimento della legge 104.

L’indennità di frequenza è stata introdotta con la legge 289 nel 1990, questa è un beneficio economico riservato ai minori che presentano difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età.

Un soggetto può ottenere entrambi i riconoscimenti, poiché l’uno non esclude l’altro, i casi possono essere:
  • si può avere il riconoscimento 104 e non usufruire di indennità di frequenza;
  • non avere il riconoscimento 104 ma usufruire di indennità di frequenza.

Da qualche anno si possono presentare insieme le richieste di indennità di frequenza e di riconoscimento 104. E anche la visita si svolge in contemporanea.

 Riconoscimento legge 104: ecco come si richiede

Per inoltrare la richiesta per il riconoscimento 104 si seguono gli stessi passaggi necessari per richiederel’indennità di frequenza.

Per questo si può presentare una domanda unica chiedendo sia l’indennità di frequenza sia il riconoscimento 104.

La commissione sarà la stessa di quando si richiede l’indennità di frequenza, in più è presente in commissione la figura di un membro esperto, ad esempio, il neuropsichiatra infantile, nel caso di un DSA e dall’assistente sociale.

Legge 104: perché si richiede

I genitori fanno richiesta della legge 104 soprattutto per ottenere i seguenti benefici:

  • Insegnante di sostegno
  • Permessi lavorativi retribuiti, che consistono in 2 ore al giorno fino ai tre anni di vita del bambino, 3 giorni lavorativi al mese in seguito; congedi parentali fino al 12° anno di vita.

L’insegnante di sostegno può essere richiesto anche nel caso il proprio figlio abbia ottenuto un riconoscimento di handicap non grave.

I permessi retribuiti ti spettano solo se tuo figlio ha un handicap grave (riconosciuto come tale dalla commissione).

DSA: legge 104

Ottenere il riconoscimento 104 per un DSA è difficile.

L’INPS non ha prodotto linee guida sui DSA e ogni commissione si regola a proprio modo.

Quindi, stando alle statistiche, è molto raro la possibilità che un DSA venga considerato portatore di una difficoltà di apprendimento conseguente a una minorazione fisica o psichica o sensoriale, ed è quasi impossibile ottenere il riconoscimento di handicap in stato di gravità.

Ne consegue che per i genitori di bambini e ragazzi con DSA non è quasi mai possibile fruire dei permessi 104 concessi a chi ha figli portatori di handicap in stato di gravità.

L’altro importante beneficio fruibile grazie al riconoscimento 104 è la presenza dell’insegnante di sostegno a scuola: le probabilità di ottenere tale agevolazione sono ridotte, ma non nulle.

Il riconoscimento 104 porta benefici a chi ha un DSA?

Poiché ad una persona con DSA difficilmente viene riconosciuto l’handicap grave, l’unica agevolazione che può ottenere è l’assegnazione dell’insegnante di sostegno.

Se un genitore ottiene il riconoscimento dell’handicap per il proprio figlio DSA, ora si deve chiedere se fosse opportuno richiedere l’assegnazione di insegnante di sostegno. IL genitore non è obbligato a comunicarlo alla scuola, nè tantomeno a richiedere l’attribuzione di ore di sostegno scolastico.

Differenza fra PEI con percorso A – B – C e differenza fra primo e secondo ciclo

Spesse volte si sente  fare questa dimanda: gli alunni con disabilità conseguono un titolo di studio valido?

Dobbiamo distinguere tra il primo e il secondo ciclo di istruzione.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Nel primo ciclo, ossia scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato.

Infatti nel modello di PEI previsto dal MIUR nella sezione 8 sono possibili 2 soli percorsi :

  • Percorso A, curricolare cioè uguale al resto della classe
  • Percorso B, programma personalizzato e individualizzato (può essere anche molto diverso dal programma curricolare). 

DL 62 del 13 aprile 2017 art.11 c. 6

Il percorso B in ogni caso porta al ricevimento del Diploma di fine cilo.

Solo se l’alunno non si presenta agli esami finali non riceve il diploma, ma un attestato dei crediti formativi (non verrebbe bocciato), con il quale può accedere alle scuole superiori, ma non può fare un percorso per raggiungere il diploma, in quanto gli manca il totolo della secondaria di primo grado.

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SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO

La situazione cambia nel Secondo Ciclo (scuola superiore) infatti in questo ordine di scuola agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio.

Oggi è in vigore il nuovo PEI, con il 182/20 , sono definite le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo DL 66-2017 e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. 

Sono previsti 3 percorsi di studi:
  • PERCORSO A

Obiettivi curricolari, cioè uguali alla classe (stesse identiche verifiche, stessi criteri di valutazione, nessun tipo di personalizzazione, niente strumenti compensativi e dispensativi) 

  • PERCORSO B

Obiettivi  personalizzati, ma riconducibili a quelli della classe, quindi per ogni materia bisogna specificare le personalizzazioni, (come strutturare le verifiche equipollenti, i criteri di valutazione, gli strumenti compensativi e dispensativi), linee guida Allegato B del DL 182 del 2020 modificate dal DL 153 del 2023 pag 36 “Per conseguire il diploma lo studente deve seguire un percorso di studi che, anche se personalizzato, sia sostanzialmente riconducibile a quello previsto per l’indirizzo di studi frequentato e sostenere, in tutte le discipline, prove di verifica ritenute equipollenti, ossia ritenute dello stesso valore di quelle somministrate alla classe”. 

  • PERCORSO C

Obiettivi differenziati, diversi in modo sostanziale alla classe.
Questo percorso non porta ad un diploma ma a un attestato dei crediti formativi.  Con le ultime modifiche alla normativa  non è più possible esonerare da una disciplina, quindi per le disabilità molto gravi l’insegnante dovrà trovare un modo per ridurre e semplificare al massimo.

Per il percorso C è necessario il consenso della famiglia, che va chiesto solo la prima volta, attraverso la firma di un documento, poi gli anni successivi decide solo il consiglio di classe.

Per questo è importante che i genitori siano ben informati e consapevoli quando prendono la loro decisione dalle Linee Guida allegate al Dlgs 182/20 pag. 37 “La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione indicati nel riquadro 8.2.

La scuola deve verificare che siano chiare ai genitori le conseguenze di ogni decisione presa in questo ambito, ossia che cosa comporta l’accettazione del percorso differenziato ma anche quali possono essere i rischi di insuccesso a cui lo studente può andare incontro se deve sostenere valutazioni equipollenti. Poiché i soggetti coinvolti in questa decisione (genitori e Consiglio di classe) partecipano ai lavori del GLO, ma sono autonomi e distinti rispetto ad esso nelle rispettive differenziazioni, si deciderà secondo i casi se inserire queste procedure all’interno del gruppo stesso, verbalizzando le decisioni assunte, o se sia più opportuno gestirle separatamente.
Negli anni successivi la continuazione del percorso differenziato viene considerata automatica, salvo diversa decisione del Consiglio di classe, anche derivante da motivata richiesta della famiglia”. 

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Dal sito del Ministero (le FAQ) leggiamo: cos’è la Programmazione Differenziata?

“Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Superiore) quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio.

Salvo situazione eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo”. 

La famiglia può opporsi alla richiesta; in questo caso l’alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe, (senza firma della famiglia la scuola non può passare al differenziato) , ovviamente lo studente se non raggiunge gli obiettivi previsti per un percorso equipollente può essere “rimandato” o bocciato (consiglio: leggere attentamente senza escludere niente qualsiasi scritto viene dato da firmare).

Alla fine dell’anno scolastico, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione.

Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato.

Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico.

Al termine del percorso non consegue il diploma ma un attestato dei crediti formativi.

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E’ POSSIBILE TORNARE DAL PERCORSO DIFFERENZIATO AL PERCORSO VALIDO PER IL DIPLOMA? 

E’ possibile ma dipende da alcuni fattori :

  • da quanti anni l’alunno è stato con il differenziato
  • da quello che ha fatto in questi anni
  • e dal consiglio di classe, perché la decisione non spetta alla famiglia ma ai professori per maggioranza, se non sono d’accordo, rimane il differenziato, ma la famiglia potrà chiedere di far sostenere allo studente degli esami integrativi per dimostrare che è in grado di “rientrare”.

Come deveono essere e quando fare questi esami il ministero non lo ha specificato, ma certamente non rientrano tra quelli definiti dal DM 5 del 2021 .

Nessuno ha mai detto, ad esempio, se si possono fare in corso d’anno o solo alla fine, come gli altri esami.

In assenza di disposizioni decide la scuola.

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PER CONCLUDERE 

In base al DL 62/17 art. 20 c. 5 i candidati con disabilità conseguono l’attestato in 3 casi:

  1. se sono state predisposte per loro dalla commissione prove non equipollenti (percorso C) 
  2. se non partecipano agli esami
  3. se non sostengono una o più prove.

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Il TAR Toscana ordina lo sdoppiamento di una classe di 25 alunni in presenza di due disabili

Scuola, Storica sentenza Tar: La classe con più di 23 alunni va sdoppiata.

Con sentenza n. 1173/2018, il TAR Toscana si è espresso su un ricorso che ha per oggetto il numero di alunni per classe in presenza di studenti disabili.

I genitori di uno studente disabile avevano presentato ricorso per annullare il provvedimento del preside relativo alla formazione di una classe prima con 25 alunni, di cui due con grave disabilità ai sensi della legge n. 104/92 art. 3/3.

Dopo aver citato la giurisprudenza in materia di diritto all’educazione e all’istruzione dei minori, che non può in nessun caso essere negata, il TAR ha illustrato la normativa in fatto di formazione delle classi.

Ecco cosa stabilisce l’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/2009: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché’ sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.

Dunque, in presenza di studenti con disabilità, le classi iniziali di norma non possono essere formate da più di 20 alunni, fermo restando che questa costituzione deve essere giustificata in relazione alle esigenze formative dello studente disabile.

A tutto ciò il TAR aggiunge ciò che è previsto dall’articolo 4, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 81/2009, cioè che è possibile modificare al numero massimo o minimo di studenti per classe fino ad un massimo del 10%.

Questo allo scopo di dare stabilità al numero di classi previste, diminuendo la differenza tra il numero di classi previsto e quello delle classi realmente formate all’inizio dell’anno scolastico.

Il TAR afferma che nel caso in questione sono state violate entrambe le misure, limite di 20 alunni e previsione classi, senza un valido motivo. In conclusione, secondo il TAR, la violazione della suddetta normativa non si può giustificare con lo sdoppiamento della classe, grazie al docente di potenziamento che è attivo, infatti, solo 22 ore su 27. Per queste motivazioni il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato di annullare gli atti di formazione della classe del dirigente scolastico.

Per tali ragioni, il TAR Toscana ha ordinato lo sdoppiamento della classe.