Archivi categoria: Legge e diritti

A chi spetta l’assistenza igienica ai ragazzi con disabilità?

L’assistenza di base spetta alla scuola ed è affidata ai collaboratori scolastici.

L’assistenza per la comunicazione rientra invece nell’assistenza specialistica, di competenza dell’Ente Locale.

La differenza è ben spiegata nella Circolare Ministeriale 3390 del 2001.

La normativa si basa prima di tutto sul contratto di lavoro della scuola.

Il DL 66/17 riafferma all’art. 3 c. 2/c l’obbligo dello Stato di fornire alle scuole i collaboratori scolastici per occuparsi anche dell’assistenza degli alunni con disabilità.

Ricordo infine che è compito e responsabilità del dirigente convincere eventuali collaboratori riottosi, non degli insegnanti e tanto meno dei genitori.

Deleghe della Buona Scuola: cosa cambia sul fronte sostegno e disabilità?

Fonte: www.disabili.com

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo di attuazione della delega sull’inclusione scolastica, al secondo posto fra le deleghe della Buona Scuola

IL CDM SI RIUNISCE – Sabato scorso, 14 gennaio 2017, il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni e con segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi. All’ordine del giorno la discussione sulle deleghe per la Legge 107/2015 (legge della Buona Scuola) e l’approvazione dei decreti legislativi di attuazione delle stesse.
Con la Legge 107/2015 il governo aveva avuto l’incarico di riordinare, semplificare e codificare le disposizioni legislative in materia di istruzione, ed aveva 18 mesi di tempo dal 13 luglio 2015, data in cui era stata emanata la legge, per procedere alle deleghe attuative e dare il via alla Riforma.
Sabato, quindi proprio allo scadere di questo anno e mezzo di tempo, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare otto decreti legislativi di attuazione dell’articolo 1, comma 180, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

LE 8 DELEGHE DELLA BUONA SCUOLA – Gli 8 decreti riguardano:
1. il sistema di formazione iniziale e di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado;
2. la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
3. la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale;
4. l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
5. il diritto allo studio;
6. la promozione e la diffusione della cultura umanistica;
7. il riordino della normativa in materia di scuole italiane all’estero;
8. l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e degli Esami di Stato.
Resta fuori soltanto la revisione del Testo unico sulla scuola per il quale sarà previsto un disegno di legge delega specifico e successivo. I provvedimenti vanno ora alle Commissioni parlamentari competenti e in Conferenza Unificata per l’apposito parere……

continua a leggere dalla fonte….

Vaccini, inviata alle scuole la circolare operativa con procedure e scadenze

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato oggi alle scuole la circolare che contiene le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale.
La circolare si apre con una premessa sulla legge e sulle sue finalità e prosegue con le indicazioni per le istituzioni scolastiche, a partire da quelle per la gestione della fase transitoria prevista per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

Le premesse
La legge – ricorda la circolare – intervenendo sull’obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, le azioni dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica. L’estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un progresso nella tutela della salute della collettività e di ciascuna persona. Il Parlamento e il Governo hanno lavorato insieme, in sede di conversione del decreto-legge, per far sì che le scuole possano collaborare alla tutela della salute collettiva, nell’ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del diritto all’istruzione.

L’articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, dopo una prima fase transitoria, siano le Aziende Sanitarie Locali (ASL), una volta ricevuto dalle scuole l’elenco delle iscritte e degli iscritti sino ai 16 anni di età, a restituirlo con l’indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. Per la scuola dell’infanzia la mancata presentazione della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi vaccinali comporterà la decadenza dell’iscrizione. Per i gradi di istruzione successivi non sono previste invece ricadute sull’accesso al servizio scolastico.

Il decreto-legge, come convertito, non cambia la normativa vigente dal punto di vista dell’accesso a scuola: l’articolo 100 del Testo Unico in materia di Istruzione del 1994 già subordinava l’ammissione alla scuola dell’infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni. Con la legge, anzi, gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche saranno semplificati: le scuole non dovranno più acquisire per tutte le iscritte e tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione le certificazioni delle vaccinazioni effettuate, ma semplicemente trasmettere l’elenco delle alunne e degli alunni alle ASL, tramite il sistema informativo del Ministero.

La fase transitoria
Per l’anno scolastico 2017/2018 e per il 2018/2019 valgono invece le modalità transitorie stabilite dalla legge e illustrate nella circolare, che potranno essere eventualmente semplificate in base ad accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, tramite le ASL, ciò al fine di agevolare le famiglie e le scuole. Alcune Regioni stanno infatti predisponendo azioni specifiche per semplificare la documentazione che le famiglie dovranno consegnare alle scuole sino all’anno 2018/2019 (dal 2019/2020 si passa alla semplificazione definita dalla legge).

La legge, come è noto, estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutte le alunne e gli alunni di età compresa tra zero e 16 anni. E dispone l’obbligo per le Regioni di assicurare l’offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie. All’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile al link fornito dal Ministero della Salute: www.salute.gov.it/vaccini.

Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all’obbligo vaccinale e devono segnalare alla ASL territoriale di competenza l’eventuale mancata presentazione di questa documentazione. Per comprovare l’effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva. In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti (vedere la circolare in allegato).

Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata alle scuole entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia e delle sezioni primavera (comprese le scuole private non paritarie), ed entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL territorialmente competente l’eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori.  La documentazione dovrà essere acquisita anche per le alunne e gli alunni che già sono iscritte e iscritti e frequentano l’istituzione scolastica.

Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 dovrà presentare la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. Per le scuole dell’infanzia e le sezioni primavera la consegna della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 è requisito di accesso.

Vista l’imminenza dell’avvio del nuovo anno scolastico, la circolare del Miur invita i dirigenti scolastici ad informare da subito i genitori sui nuovi obblighi vaccinali e sulle disposizioni applicative per il 2017/2018.

Il Ministero della Salute e il Miur daranno poi avvio, per l’anno scolastico 2017/2018, a iniziative di formazione del personale docente ed educativo, nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni. Anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie.

In allegato:
La circolare prot n 1622 del 16 agosto 2017

Per ulteriori informazioni:
www.salute.gov.it/vaccini

Fonte: MIUR

NOVITA’ SCUOLE RIFORME ECC. MIUR PUBBLICATA DALLA G.U. IL 31.05.2017

Fonte: dislessia-passodopopasso.blogspot.it

Vi inseriamo qui il link diretto dove potete leggere con attenzione tutti i cambiamenti che ci saranno nelle scuole a partire dall’anno scolastico 2017/2018.
A partire dall’infanzia, elementari, medie.
www.gazzettaufficiale.it

ESAMI TERZA MEDIA: 

Anno 2017/2018. 
Esame terza media  cambia tre scritti no invalsi (o meglio invalsi saranno fatti prima degli esami periodo aprile. Non verranno inseriti come media durante esami) ma chi non li farà non sarà ammesso (invalsi di ita, mate inglese) il risultato viene inserito nelle competenze. 
Scritti solo 3
orale come adesso.
Presidente stesso dirigente della scuola e docenti interni. 
Votazione finale sarà con le lettere dalla A alle E

DIPLOMA (QUINTA SUPERIORE) ANNO 2017/2018 UGUALE AGLI ALTRI ANNI.

Prima prova tema
Seconda prova a indirizzo
Terza prova quizzone

Orale tesina più domande generali di tutto il programma

Presidente esterno e 3 commissari esterni e 3 commissari interni

Crediti massimo sono 25 dei 3 anni qui tabella


Ogni prova scritta  punteggio massimo 15
Orale credito massimo 30

 Commissione può decidere ulteriore 5 bonus. Il tutto per arrivare come voto a 100/100

DIPLOMA ANNO 2018/2019 (le terze superiori di quest’anno anno scolastico 2016/2017)

Cambio calcolo crediti
Crediti massimo diventano 40 punti inseriamo tabella di riferimento.

Scritti e orale uguali massimo 20 punti ogni prova

INTRODUZIONE PROVE INVALSI ITA, MATE E INGLESE che verranno somministrati ad aprile della 5 superiore. (per ammissione all’esame)

Scritti solo due

Prima prova Italiano (tema, saggi ecc.)

Seconda Prova a indirizzo

Orale tesina più esposizione alternanza scuola-lavoro.

Presidente esterno 3 Commissari esterni e 3 commissari interni

Valutazione ed Esami di Stato


L’Esame sarà composto da: prima prova scritta nazionale che accerterà la padronanza della lingua italiana, seconda prova scritta nazionale su una o più discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, colloquio orale che accerterà il conseguimento delle competenze raggiunte, la capacità argomentativa e critica del candidato, l’esposizione delle attività svolte in alternanza. L’esito dell’Esame oggi è espresso in centesimi: fino a 25 punti per il credito scolastico, fino a 15 per ciascuna delle tre prove scritte, fino a 30 per il colloquio. Con il decreto il voto finale resta in centesimi, ma si dà maggior peso al percorso fatto nell’ultimo triennio: il credito scolastico incide fino a 40 punti, le 2 prove scritte incidono fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti. La Commissione resta quella attuale: un Presidente esterno più tre commissari interni e tre commissari esterni. La prova Invalsi viene introdotta in quinta per italiano, matematica e inglese, ma si svolgerà in un periodo diverso dall’Esame.

Le novità per le prove Invalsi: si introduce una prova di inglese standardizzata al termine sia della primaria sia della secondaria di I e II grado per certificare, in convenzione con enti certificatori accreditati, le abilità di comprensione e uso della lingua inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. Nelle classi finali della secondaria di I e II grado la prova Invalsi è requisito per l’ammissione all’Esame, ma non influisce sul voto finale.

Differenza fra Certificazione e diagnosi

 La nota 2563 del 22 novembre 2013 fa chiarezza fra la differenza fra certificazione e diagnosi.

Nella pagina 2 troviamo scritto:

Per “certificazione si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 – le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

Pertanto, le strutture pubbliche ( e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”.

Quando il bambino ha bisogno di usufruire della legge 104 il medico deve redigere una DIAGNOSI FUNZIONALE nella quale sono acclusi tutti i test sottoposti al bambino con relativo risultato, la quale viene valuta dalla commissione sanitaria (INPS).

L’handicap viene determinato in relazione ad alcuni ambiti (sensoriale, fisico, psicofisico) e li categorizza in un contesto di disabilità perché certifica, attraverso procedure diagnostiche, un danno – che esiste – in uno di questi tre ambiti ( sensi, fisico , mentale intellettivo).

La legge 104 par. 3 recita “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”