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Disabilità e invalidità civile, approvato il decreto sul progetto di vita. Locatelli: “Eliminate le visite di rivedibilità. Via il termine handicappato”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva l’ultimo decreto attuativo derivante dalla legge delega sulle questioni di disabilità, concentrato sul cosiddetto Progetto di vita.

Il decreto rappresenta un passaggio fondamentale per il sistema di valutazione e gestione della disabilità in Italia.

L’obiettivo principale del decreto è fornire un processo di valutazione completo delle disabilità, e interessa gli aspetti sanitari, sociosanitari e sociali. L’integrazione mira a eliminare la frammentazione attuale delle prestazioni e dei servizi offerti, creando un sistema più coeso e funzionale.

Il decreto include anche significative riforme nelle procedure di accertamento dell’invalidità civile e di valutazione multidimensionale.

Le novità entreranno in vigore con una fase sperimentale che avrà inizio il 1 gennaio 2025 in alcune province selezionate.

Locatelli: “Il cuore della riforma”

Si tratta del cuore della riforma – spiega il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli – che semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile, eliminando le visite di rivedibilità e che introduce il “Progetto di vita”, come strumento di accompagnamento nella vita delle persone. Si tratta di una rivoluzione culturale e civile, che sviluppa un nuovo paradigma nella presa in carico della persona con disabilità, eliminando le estreme frammentazioni tra le prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali. Dal primo gennaio del 2025 si avvierà la sperimentazione, ma già da quest’anno partirà una formazione intensa e capillare tra Enti e categorie per l’adozione di questo nuovo modello”.

Siamo davanti ad una straordinaria opportunità per le persone con disabilità, per le famiglie, per il nostro Paese – conclude il Ministro Locatelli – Iniziamo a ribaltare la prospettiva e a parlare non più solo di assistenzialismo ma di valorizzazione delle persone, semplifichiamo e sburocratizziamo gli iter e soprattutto partiamo dai desideri e dalle scelte di ogni persona, come previsto dalla Convenzione Onu, per arrivare a un percorso di vita dignitoso per ogni persona. Per questa ragione un passo importante nella nuova visione che proponiamo è relativo alla modifica di tutte le leggi ordinarie: finalmente rimuoviamo i termini “handicappato” e “portatore di Handicap” per restituire dignità e centralità alla “Persona con disabilità”. La sfida è appena iniziata ma sono molto determinata e non mi fermerò”.

Fonte: Orizzonte scuola

 

Come avere il sostegno scolastico?

Le nuove procedure introdotte dal DL 66 del 2017 (art. 5) (integrato e corretto dal DL 96 del 2019 che ha apportato modifiche alla legge 104/92), nonostante siano passati diversi anni dalla sua approvazione, non sono mai entrate pienamente in vigore per cui rimangono attive le disposizioni definite localmente, regione per regione, anche molto diverse tra loro.

Nel dettaglio:
PRIMO PASSO – CERTIFICATO ASL

Prima di tutto serve un “certificato medico’‘ rilasciato dall’ Asl, ma finché non entrerà pienamente in vigore in tutte le regioni il DL 66/17, questo certificato sarà diverso da regione a regione:
Diagnosi Funzionale (o il Profilo di Funzionamento quando entrerà pianamente in funzione)
UVM (verbale di accertamento secondo il DPCM 185/05) ,
CIS (Certificato Integrazione Scolastica), esiste solo in: Lazio, Emilia Romagna (nel Lazio il riferimento è la Nota dell’USR per il Lazio Prot. n. 13348 del 20.05.2014).

I patronati, di sicuro conoscono le procedure in uso localmente, infatti svolgono un ruolo informativo di supporto e possono aiutare le famiglie a superare gli ostacoli burocratici.
 SECONDO PASSO – RICHIESTA LEGGE 104

La richiesta va presentata tramite “certificato telematico” del medico curante/pediatra (è a pagamento).

Per evitare che si applichi il sostegno anche ad alunni con disabilità che non ne hanno bisogno, il Dlgs 66 del 2017 art 5, ha definito due tipi di certificazione L. 104 (per i minori):
➡️ una generica: per ragazzi che abbiano “solo problemi fisici o sanitari”, senza ricadute sugli apprendimenti o la frequenza scolastica.
➡️ una specifica per la scuola, chiamata “certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica”

Nessuna ASL rilascia a ragazzi che hanno solo problemi fisici o sanitari, senza ricadute sugli apprendimenti o la frequenza scolastica,  il sostegno scolastico.

 

In caso di comportamento scorretto dell’alunno chi va convocato nel consiglio di classe straordinario per decidere le eventuali sansioni?

Va convocato:

 

  • l’intero consiglio di classe
  • i rappresentanti dei genitori
  • i rappresentanti degli studenti;
Se si discutono le sanzioni per il figlio di un rappresentante o per il rappresentante stesso va sostituito con il primo dei non eletti.

Le norma non dice nulla sulla partecipazione dei genitori dell’alunno da sanzionare, per cui decide la scuola DPR n. 235 del 21-11-07 – Statuto studenti

Norme sulla somministrazione dei farmaci e l’assistenza infermieristica

Quali norme regolano la somministrazione dei farmaci a scuola e l’eventuale supporto di  assistenza infermieristica?

 

Alla base c’è il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica che non può essere limitato da difficoltà connesse alla disabilità. (V. Diritto all’istruzione).

La scuola deve necessariamente organizzarsi per assicurare la possibilità di frequentare in sicurezza anche agli alunni che hanno esigenze di tipo sanitario.

Il caso più frequente, ma anche di solito più semplice da gestire, riguarda la somministrazione di farmaci e in questo caso, in assenza di norme regionali più specifiche, si fa riferimento al documento congiunto dei Ministri della Salute e dell’Istruzione del 2005 che prevede sostanzialmente la redazione di un protocollo in cui si definiscono i compiti dei vari operatori coinvolti, prevedendo  attività di formazione e informazione con il supporto dei sanitari.

Il personale della scuola non può essere obbligato a svolgere compiti di questo tipo e spetta eventualmente al dirigente scolastico risolvere il problema in altri modi (associazioni di volontariato, Comune, ASL…).

Qualora gli alunni presentino esigenze di assistenza particolari, che richiedono competenze più o meno specifiche di ambito sanitario (non solo somministrazione di farmaci, quindi), vanno coinvolti i medici di riferimento e l’ASL per valutare se è possibile superare il problema formando il personale già presente (se disponibile) o se veramente servono altre professionalità (OSS o infermieri) e nel caso come procurarle.

Tutto questo va inserito nel PEI.

Nel PEI finale sez 11 è dedicato alla verifica finale e alla proposte delle risorse per l’anno successivo, c’è una parte dal titolo “Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza” dove si possono specificare anche interventi di tipo sanitario, questo è indispensabile perchè così la scuola può  organizzarsi al meglio per l’anno successivo ,  facendo dei corsi di formazione per il personale già presente o chiedendo risorse in più.

Approvato oggi dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di Semplificazione con una serie di misure che intervengono sull’istruzione.

Le nuove disposizioni riguarderanno il contrasto al fenomeno dei “diplomifici”, la semplificazione delle procedure di accreditamento dei contributi per le scuole paritarie, la continuità didattica per gli studenti con disabilità, l’ulteriore sburocratizzazione delle pratiche per le iscrizioni online da parte delle famiglie e il rafforzamento del sistema 0-6 anni.

“Di particolare rilievo”, prosegue Valditara, “l’intervento sul fronte del Sostegno, che per noi rappresenta una risposta doverosa, seppur non ancora esaustiva, alle esigenze degli alunni con disabilità: le famiglie, se lo riterranno opportuno, potranno chiedere la conferma del docente precario sulla cattedra di Sostegno, con il consenso del docente e qualora non sia intervenuta l’assegnazione di un docente di ruolo. L’esigenza è quella di consentire allo studente di beneficiare della continuità didattica, che è presidio fondamentale per la relazione discente-docente e per la qualità degli apprendimenti”.   

Per il momento questo è solo un disegno di legge che deve essere ora approvato dal Parlamento, poi ci vorrà un decreto attuativo, quindi la cosa, se andrà in porto, non sarà per un prossimo futuro.

Per adesso non cambia nulla.

Per ulteriori informazioni andare sul sito del MIUR