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Il ‘Referente’ DSA a scuola

 La ‘funzione strumentale DSA’ è prevista dalla Legge 170/2010, dal DM del 12/07/2011 e dalle Linee Guida DSA.
La Funzione Strumentale è un riferimento per genitori ed insegnanti in materia di Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
Le funzioni del “referente” sono svolte da un insegnante e riguardano la sensibilizzazione e l’approfondimento delle tematiche, nonché il supporto vero e proprio ai colleghi insegnanti direttamente coinvolti nell’applicazione didattica.Il referente deve aver acquisito una specifica formazione e aver maturato esperienza nell’ambito dei Disturbi Specifici di Apprendimento e deve essere stato eletto dal Collegio dei Docenti.
Le funzioni del referente sono stabilite dalla Legge e sono le seguenti:
  1. Fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti
  2. Fornire indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell’individualizzazione e personalizzazione della didattica
  3. Collaborare all’individuazione di strategie volte al superamento dei problemi esistenti nella classe con alunni DSA
  4. Offrire supporto ai colleghi insegnanti riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti
  5. Curare la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all’interno dell’Istituto
  6. Diffondere le notizie riguardanti l’aggiornamento e la formazione nel settore
  7. Fornire informazioni riguardanti Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di riferimento
  8.  Fornire informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche
  9. Fare da mediatore tra famiglia, studente (se maggiorenne) e strutture del territorio
  10. Informare gli insegnanti che effettuano supplenze nelle classi, della presenza di eventuali casi DSA.

Il referente d’Istituto promuove comunque l’autonomia dei colleghi nella gestione degli alunni DSA, operando perché ciascun insegnante “senta” pienamente proprio l’incarico di rendere possibile per tutti gli studenti un pieno e soddisfacente apprendimento in classe.Infine, il referente può promuovere Progetti approvati dal Collegio dei Docenti nell’ambito dei Disturbi Speciifici dell’Apprendimento.

Documento AID sul refente DSA

AVVISO per chi deve fare gli esami di stato

Se i professori dicono che non possono dare gli strumenti compensativi e dispensativi durante l’anno perchè tanto per gli esami non potranno essere usati e quindi è inutile redigere il PDP.
Inserisco la circolare uscita a maggio 2015 per esami di diploma, dove si dice tutto il contrario…….
ORDINANZA N. 11 DEL 29.05.2015
Guardate e soprattutto e portategliela sottolineata art. n. 23 (messo in evidenza a pag. 35) la potete  scaricare qua

 

“……..Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi  dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. Sarà possibile
prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”.
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio
componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.
In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma……..altro………”

Attivazione servizio legale – AID

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Cari soci,

la legge 170/2010 ha sancito i diritti dei dislessici, ma il cammino per vedere rispettati tali diritti è ancora lungo e troppo spesso le famiglie sono costrette a ricorrere ad azioni legali per ottenere il riconoscimento all’utilizzo degli strumenti, previsti dalla legge 170 e delle relative linee guida,  che consentono al dislessico di poter affrontare il percorso scolastico con serenità e soprattutto di ottenere il successo scolastico al pari degli altri compagni.

L’AID consapevole di questa criticità e che l’azione legale deve essere una opzione da esercitare soltanto dopo aver cercato il colloquio con la scuola e aver messo in atto tutte le strategie necessarie per risolvere bonariamente la materia del contendere (vedi in seguito un elenco di consigli), ha deciso di stipulare una convenzione con alcuni avvocati qualificati e formati sui DSA, stabilendo delle tariffe contenute e trasparenti, in modo tale che la famiglia possa decidere consapevolmente se affrontare il contenzioso legale.

La convenzione prevede una prima consulenza gratuita, al socio in regola con il pagamento della quota associativa, che sarà fornita dall’avvocato prescelto che, valutata la documentazione e le informazioni fornite dalla famiglia, darà il proprio parere e consiglio sui passi da fare nei confronti della scuola per ottenere il riconoscimento del diritto negato. Solo nel caso non sia possibile tentare una soluzione bonaria della situazione, l’avvocato proporrà alla famiglia una proposta di azione legale che, se accettata dalla famiglia, comporterà l’assunzione delle spese come da tariffario presente nella convenzione. Per evitare qualsiasi fraintendimento o contestazione si consiglia la famiglia di richiedere un preventivo scritto delle spese da sostenere.

Gli avvocati che al momento hanno sottoscritto la convenzione e ai quali i soci si possono liberamente rivolgere utilizzando i recapiti appresso indicati, sono:

  • Carlo Bettinelli – con studio in Brescia, Via Gramsci n. 30 (tel. 030.3774441 – fax studio 030.2404991; cellulare: 3386093908; e-mail: studiolegale.bettinelli@gmail.com)
  • Michela Degiovanni – con studio in Milano, Via Cartesio n. 2 e Monza Via Vittorio Emanuele II n. 26 (tel. 02.00629902 fax studio 02.00629903; cellulare: 3388962259; e-mail: avv.degiovanni@yahoo.it)
  • Antonio Lupo – con studio in Grottaglie (TA) al viale Matteotti n. 41 (tel. e fax studio 0995610209; cellulare: 3287050060; e mail antoniolupo@libero.it)

L’AID stipulerà la convenzione anche con altri avvocati che vorranno aderire e darà pubblicità sul sito nazionale dell’elenco degli avvocati convenzionati. Chi è interessato a convenzionarsi con AID dovrà inviare richiesta scritta all’indirizzo progetti@aiditalia.org e riceverà l’elenco della documentazione da produrre con la specifica dei requisiti richiesti. L’AID per garantire la qualità del servizio, organizzerà corsi di formazione per avvocati sui DSA.

Per eventuali segnalazioni sul servizio scrivere all’indirizzo serviziolegale@aiditalia.org

L’impegno dell’AID sarà comunque rivolto al continuo dialogo con il MIUR affinché la scuola sia, non solo per i dislessici ma per tutti gli studenti, un luogo di accoglienza, di rispetto dei diritti e dei diversi modi di apprendere.

La convenzione
Consigli per le famiglie

Un caro saluto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO AID

Bologna, 19.06.2015

fonte: AID

Gli insegnanti sono tenuti a predisporre i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico per gli studenti con disabilità?

I docenti devono  predisporre i  documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento.

A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico.

E’ importante allora che i docenti curricolari attraverso i numerosi centri dedicati dal Ministero dell’istruzione e dagli Enti Locali a tali tematiche acquisiscano le conoscenze necessarie per supportare le attività dell’alunno con disabilità anche in assenza dell’insegnante di sostegno.

LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ Nota 4274 del 4 agosto 2009 pag. 17-18

 

 

Esami di Stato degli alunni diversamente abili: Diploma o Attestato.

C’è una differenza tra la scuola primaria, secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado.
1) Scuola primaria e secondaria di primo grado

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado (scuola media) l’alunno che raggiunge gli obiettivi stabiliti nel suo PEI è promosso alla classe successiva anche se la programmazione seguita è totalmente differenziata. Ciò comporta che al termine della scuola secondaria di primo grado l’alunno potrà effettuare l’esame di Stato (ex licenza media) sostenendo anche prove differenziate stabilite sulla base del PEI e, se le supera, conseguire il diploma di licenza media valido a tutti gli effetti di legge.

2) Scuola secondaria di secondo grado

Nella scuola superiore di seconndo grado, occorre distinguere due casi:

a) se l’alunno in base a quanto stabilito nel PEI ha seguito una una programmazione curriculare, riconducibile cioè ai programmi ministeriali e rispetto a questi è stato valutato;

b) se in base PEI l’alunno ha seguito una programmazione differenziata rispetto ai programmi ministeriali e quindi è stato valutato con riguardo agli obiettivi differenziati stabiliti nello stesso PEI.

Nel primo caso se l’alunno supererà l’Esame di Stato conseguirà il Diploma di superamento dell’Esame di Stato, valido a tutti gli effetti di legge. Nel secondo caso conseguirà invece un attestato con la certificazione dei crediti formativi riferiti unicamente al PEI e non ai programmi ministeriali.

L ‘art 15 dell’ O. M. n. 90/01 distingue infatti i due casi e prevede che Il Consiglio di classe, in sede di valutazioni periodiche e finali, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato. Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 12 e 13.

Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 14 della presente Ordinanza.

Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.

Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art. 312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’ O.M. n. 29/2001.

Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.

Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
Ultimo aggiornamento ( Domenica 08 Febbraio 2015 00:59 )

Fonte MIUR – centro territoriale Rieti