Archivi categoria: Legge e diritti
Per chi deve fare il rinnovo della L.104/92 per cambio di scuola c’è una circolare che semplifica la pratica
Per quei genitori che stanno “cercando” di fare il rinnovo della L. 104 del proprio figlio per l’iscrizione dello stesso alla nuova scuola, cosa che sto facendo io per il mio (passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado) e che trovano ostacoli, in quanto gli enti preposti a svolgere questo servizio (le varie ASL) sono oberate di lavoro e non riescono a fornire diagnosi funzionali in tempi utili, ho trovato questo articolo di cui ne estrapolo una parte………..spero possa essere utile!
“Nell’agosto dello scorso anno è stata approvata una importante norma (la Legge-114-2014) che, fra l’altro, aveva l’intento di semplificare le procedure di accertamento e di revisione delle minorazioni civili.
Una novità particolarmente rilevante riguarda proprio le visite di revisione. Nella normativa previgente alla legge 114/2014 lo status relativo alla minorazione civile e all’handicap (legge 104/92) decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione.A causa dei ritardi “tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani della scadenza eventualmente indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità), si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi) e non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.
La novità introdotta dal Legislatore (articolo 25, comma 6 bis) è certamente un segno di civiltà a favore del Cittadino: nel caso in cui sia prevista rivedibilità si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Viene inoltre definita una vota per tutte la competenza della convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità: tocca all’INPS procedere alla convocazione (non all’ASL né al Cittadino).
Criteri operativi per le visite di rivedibilità
A qualche mese di distanza INPS ha fissato i criteri operativi con propria circolare n. 10 del 23 gennaio 2015. In realtà INPS forza a suo favore l’applicazione del disposto legislativo.
La circolare infatti dispone che INPS non solo convoca a visita l’invalido (o sordo o cieco) in possesso di verbale che prevede una revisione, ma effettua anche materialmente e direttamente la visita.
In tal modo INPS “estromette” totalmente le ASL dalle visite di revisione che finora erano loro affidate. Da ciò derivano vantaggi e svantaggi per il Cittadino: da un lato i tempi dovrebbero essere abbreviati non essendoci più il “passaggio” di verbali da ASL a INPS. Dall’altro però il cittadino non ha più come referente la propria ASL e la sua sede fisica. Potrebbe, quindi, accadere che recarsi a visita comporti maggiori distanze e maggiori disagi.
Di certo tale soluzione incontrerà il favore di molte Regioni che vedranno abbattersi i costi di accertamento presso le proprie ASL, ma al contempo ciò rappresenta un ulteriore passo verso la delega totale della valutazione della disabilità dal Sistema sanitario e sociosantario nazionale all’INPS.”
Fonte: www.handylex.org
Ricorso bocciatura
La fine della scuola coincide nella gioia di molti ragazzi che vengono premiati con la promozione e la disperazione e il rammarico di quelli che non ce l’hanno fatta…….
E’ bene precisare che, i ragazzi con DSA come qualsiasi altro ragazzo come i ragazzi con legge 104 (handicap) possono essere bocciati, le leggi gatantiscono loro un metodo di studio personalizzato, ma se non raggiungono almeno gli obbiettivi minimi è meglio fermarli per un anno per dar loro la possibilità di completare al meglio la loro formazione.
Stesso discorso nel caso di debiti, in questo caso, assicuratevi che non venga dato TUTTO il programma, questo dovrà essere ridotto pur mirando al raggiungimento degli obiettivi minimi, gli argomenti saranno comunicati prima,come fosse un’interrogazione programmata, quindi come da PDP
QUINDI TUTI POSSONO ESSERE BOCCIATI O “RIMANDATI”
La bocciatura è sempre giusta? Ci si può opporre? Come ?
A volte però il sistema scolastico non è perfetto, alcune carenze, disattenzioni e addirittura prese di posizioni di alcuni insegnanti, influenzano negativamente la vita scolastica dei loro studenti.
I fattori negativi messi in atto dalla scuola possono essere numerosi, nel caso di ragazzi con disurbo di apprendimento, un esempio può essere il non fare il Piano Didattico personalizzato (PDP) e il non applicarlo.
Nel caso si pensi che la scuola non si sia impegnata abbastanza nell’aiutare la formazione del ragazzo, si può fare ricorso.
Il ricorso va fatto direttamente al Dirigente Scolastico a norma del DPR 275/1999, art. 14, comma 7.
La scuola deve poi pronunciarsi entro 30 giorni dal reclamo.
I TEMPI PER FARE RICORSO (PRIMO CASO)
Sono 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati.
Nel caso la scuola non accettasse il ricorso, ci si deve presentare al provveditorato della propria città e fare ricorso, il ragazzo dovrà presentarsi personalmente accompagnato dei genitori, qua verranno spiegati i motivi per i quali si ritiene illecita la decisione della scuola.
L’ufficio stesso, si metterà direttamente in contatto con la scuola e potrà entrare in possesso dei verbali redatti, raccogliendo prove oggettive che potranno aiutare lo studente nel ricorso.
Lo stesso Dirigente Scolastico Regionale, una volta finita la fase istruttoria, potrà prendere una decisione definitiva, consultando
l’opinione dell’Organo di Garanzia Provinciale che in questo caso è vincolante. Tale organo è costituito da due studenti indicati dalla consulta provinciale, da tre insegnanti e da un genitore segnalati dal Consiglio Scolastico della provincia, ed è guidato da una persona di comprovate “qualità morali e civili”.
I TEMPI PER FARE RICORSO (SECONDO CASO)
Non devono trascorrere più di 30 giorni dall’avvenuta notifica di bocciatura. La risposta piò arrivare anche in 90 giorni. non ci sono spese da affrontare da parte della famiglia, la non risposta equivale e verdetto negativo, se non ci si ritiene soddisfatti del risulatato si può far ricorso al T.A.R.
SE SI RITIENE CHE LA MANCANZA DA PARTE DELLA SCUOLA SIA MOLTO GRAVE (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza) CI SI PUO’ RIVOLGERE DIRETTAMENTE AL T.A.R (Tribunale Regionale Amministrativo)
In questo caso bisogna rivolgersi ad un avvocato, che nominerà la famiglia “parte lesa”, e agirà nel modo che riterrà più opportuno.
Per questo tipo di azione la famiglia dovrà sostenere spese importanti e, visto i tempi burocratici, si rischia di dover iniziare l’anno scolastico nella stessa classe del ragazzo.
TEMPI PER FAR RICORSO AL T.A.R.
Bisogna far ricorso entro 60 giorni dalla notifica della bocciatura, e il verdetto del tribunale amministrativo regionale ci sarà dopo almeno altri 60 giorni.
CONSIGLIO
Cercate di controllare il lavoro scolastico di vostro figlio e l’operato dei sui insegnanti in modo da intervenire per tempo ad ogni “inconveniente”, ma se foste costretti a fare ricorso, abbiate la premura di cambiare scuola, onde evitare ripercussioni sul ragazzo.
Un’interessante circolare dell’ 11 giugno dell’U.s.r. per l’Umbria riepiloga la procedura corretta da adottare in caso di contenzioso riguardante gli esiti degli scrutini finali e degli esami di Stato.
Nota MIUR contenzioso scrutini ed esami
Obbligo di Istruzione (scolastico)
Lingua straniera: dispensa o esonero?
La normativa attuale (L. 170/2010 e D.L. 5669/2011 e Linee guida ad esso allegate) prevede per lo studente dislessico (qualora lo specialista certifichi la gravità del disturbo) la possibilità di essere DISPENSATO dalle prove scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato e perfino di essere ESONERATO dallo studio della materia.
I due termini sono spesso usati come sinonimi ma ATTENZIONE sono molto diversi, quindi attenzione al loro uso.
DISPENSA
Lo studente DISPENSATO dalle prove scritte, dovrà svolgere la disciplina solo oralmente, questo per evitare che le differenze fra la lingua scritta e l’orale possano creare troppa confusione nel ragazzo con DSA, quindi se durante tutto l’anno scolastico sono previste ad esempio 4 verifiche scritte e 4 verifiche orali, lo studente DSA “dispensato” sarà sottoposto a 8 verifiche orali, in modo da avere lo stesso numero di voti dei compagni per essere valutato.
Ovviamente la dispensa dallo scritto vale solo per le verifiche (ai fini della valutazione) e per gli esami , questa infatti non esclude la possibilità per lo studente di usare la scrittura durante le normali attività didattiche, studio in classe e a casa, compiti ed altro.
Non è invece possibille fare il contrario cioè dispensare dall’orale e fare solo lo scritto.
ESONERO
Cosa ben diversa si ha quando si chiede l’ESONERO dalla materia, allo studente con DSA esonerato dalla lingua straniera, non sarà richiesta nessuna prestazione per quella disciplina, quindi niente verifiche (scritte o orali), compiti a casa e niente prova agli esami.
Ora però bisogna distinguere fra i corsi di studio;
Alla secondaria di I grado (scuola media)
La dispensa è regolata dal DM 5669 del 2011 art. 6 comma 5
L’esonero porterà al diploma e nello stesso non verrà fatta menzione della differenziazione dell’esame finale.
DL 62 del 2017 art. 11 comma da 9 a 15 pag 11-12
ATTENZIONE GENITORI se ci sarà l'esonero dalla I lingua straniera (inglese) nella scuola secondaria di primo grado, anche se il ragazzo avrà un regolare diploma di fine I° ciclo, alla scuola secondaria di II° grado non avendo avuto le basi si ritroverà molto indietro rispetto ai compagni e sarà molto più difficile colmare il divario e arrivare alla sufficienza, con un nuovo esonerò si accetterà un proogramma diferenziato, che non porterà al diploma. Se l'esonero, invece, riguarderà la seconda lingua straniera e lo studente pensa di scegliere una scuola superiore che nel suo corso di studio non abbia la seconda lingua, allora la cosa è da valutare...
Per avere l’esonero il Dlgs 741 del 2017 art 14 comma 10 dice che deve essere lo specialista clinico che ha redatto la certificazione a richierlo sulla certificazione stessa “10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dali’ insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma.”
Ma il DL 62 del 2017 dice che basta anche che sia la famiglia a richiederlo “13. In casi di particolare gravita’ del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita’ con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della
famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. L’esito dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8.”
Alla secondaria di II grado (scuole superiori)
La dispensa dallo scritto delle lingue straniere è prevista dal DL 5669 del 2011, art. 6 c. 5.
ATTENZIONE Per particolari corsi di studi tipo il liceo linguistico, lo specialista può proporla ma la decisione spetta al consiglio di classe che può negarla quando il corso di studi richiede competenze particolari nella lingua straniera che necessariamente devono comprendere anche la produzione scritta.
L’esonero porterà ripercussioni molto pesanti sullo studente, il quale non conseguirà il Diploma di scuola superiore ma solo un’attestato dei crediti formativi e non potrà accedere all’università.
L‘esonero dovrebbe prescriverlo l’equipe che ha redatto la certificazione.
Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16
Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri)
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR (domande finali)
Qua il filmato per intero e le slide
Lingue straniere slide estratte da un Power Point creato e fornito dal Prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR per un convegno del 2018, (qua il power point intero).
ATTENZIONE:
L’esonero dalle lingue straniere è possibile solo se il PDP è stato redatto per i DSA, in tutti gli altri casi di BES (Bisogni educativi Speciali) che non rientrano nella legge 170 del 2010, non è possibile,
La normativa di riferimento attualmente è la nota ministeriale 5772 del 2019 che, a pag. 2, dice:
«Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un POP che ne preveda l’utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata».
.