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Contributo scolastico “volontario”

miur-scuola-e-la-truffa-del-contributo-scolastico_63195Ogni anno sentiamo parlare di contributo scolastico; ma che cos’è veramente ?

Tutte le scuole chiedono che venga pagato un contributo scolastico…

Ed in ogni famiglia, tutti gli anni, (negli ultimi in modo particolare) ci si chiede…ma è obbligatorio? Se non pago cosa succede?

È bene sapere che questo contributo è composto, da una parte dall’assicurazione scolastica (questa è obbligatoria, e sono poco più di15/20 € circa) e da una parte facoltativa (la più cospiqua).

Molte scuole, nel foglio che mandano a casa dai ragazzi, o che è scaricabile dal sito della scuola,  è ben specificato il fatto che c’è una quota obblicatoria (e la relativa cifra), e una parte facoltativa; di solito viene chiamato ” CONTRIBUTO VOLONTARIO”; altre scuole preferiscono omettere e lo chiamano semplicemente “CONTRIBUTO o TASSE SCOLASTICHE”.

COSA IMPORTANTE DA SAPERE:

I Contributi x le scuole sono detraibili dal 730 o dal modello unico.

PER LE SCUOLE SUPERIORI: La quota del primo anno viene pagato al  momento della conferma della iscrizione, che avviene a luglio, una volta ottenuto il diploma di terza media, se ne fa una copia e si porta all’istituto superiore, dove verranno dati dei moduli da completare e verrà chiesto di pagare il contributo, tramite bollettino postale o bonifico bancario, intestato direttamente alla scuola.

Per gli anni seguenti, la quota per l’anno successivo verrà chiesto di essere pagato entro febbraio.

Se, ad anno scolastico iniziato, il ragazzo decide di cambiare scuola, il contributo pagato anticipatamente non viene rimborsato, e deve comunque ripagarla alla nuova scuola, si parla sempre della parte obbligatoria.

Cosa ben diversa è la quota da pagare quanto il ragazzo sarà uscito dall’obbligo scolastico (16 anni) di solito il 4 e 5 anno di scuola superiore, in quanto verrà chiesto di fare 2 versamenti uno alla scuola (quello obbligatorio) e uno all’agenzia delle entrate, quest’ultimo serve x pagare le tasse erariali (15,13 euro) .

Per l’ultimo hanno della scuola superiore oltre alle spese suddette, ci saranno le tasse per sostenere gli esami (12.09 euro) e poi la tassa per il ritiro del diploma ( 15,13 euro).

Per tornare alle domande in calce, il contributo escluso dall’assicurazione e delle tasse erariali, è ASSOLUTAMENTE volontario, se non si paga NON accade nulla.

Ecco cosa scrive il MIUR sul contributo scolastico:

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria……”.

Per maggiori informazioni andare sul sito del MIUR
per chi volesse stampare questa pagina per farla vedere alla scuola cliccare qua

 

Detrazione fiscale del 19% del prezzo dei libri dal 2014. Tenete ricevute e scontrini!

l Consiglio dei Ministri approva le misure, che verranno assunte in un decreto e un disegno di legge, che riguardano anche le detrazioni per i libri. A supporto di questa misura lo stanziamento è di 50 milioni.
La dichiarazione di Polillo: “Una decisione davvero importante e soprattutto una svolta per la lettura in Italia”.
Fino a 2000 € (mille per i libri in generale, mille per i libri scolastici e universitari) per i prossimi tre anni.

•   Detrazioni fiscali per chi compra libri ecco il DDL Sviluppo collegato alla Legge di Stabilità

Agevolazioni fiscali per i libri!!
Ecco la dichiarazione di Marco Polillo, presidente di Confindustria Cultura Italia e dell’Associazione Italiana Editori (AIE)

“Una decisione davvero importante e soprattutto una svolta per la lettura in Italia”.
È grande la soddisfazione del presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE) Marco Polillo all’annuncio della misura di agevolazione pari al 19% sui libri fino a 2000 € (mille per i libri in generale, mille per i libri scolastici e universitari) per i prossimi tre anni. 

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Norme sul trattenimento alla scuola dell’infanzia

Come è regolato il trattenimento all’infanzia? Chi lo decide? Quali sono le norme di riferimento?

Quando compiono 6 anni i bambini sono soggetti all’obbligo scolastico, ma questo non significa che tutti, qualsiasi sia la loro situazione, debbano entrare in una classe.

La possibilità di deroga è prevista dall’art. 114 del DPR 297 del 1994 per motivi di salute o altri impedimenti gravi oppure se i genitori dimostrano di procurare altrimenti l’istruzione. In caso di disabilità di fatto ci sono entrambe queste condizioni perché il bambino viene istruito in base alle sue potenzialità e non viene certo abbandonato, mandato a lavorare o cose simili.

Il ministero si è espresso su questo tema con le note 547 del 2014 e 4555 del 2015, ed entrambe, pur ponendo alcune limitazioni per evitare abusi, non escludono la possibilità della permanenza all’infanzia in casi particolari.

È possibile trattenere i bambini all’Infanzia in caso di disabilità o recente adozione internazionale, al massimo per un anno (mai oltre i 7 anni, quindi) su richiesta dei genitori e se tutti sono d’accordo: oltre ai genitori, quindi, anche insegnanti e specialisti che seguono il bambino. Acquisiti questi pareri, la responsabilità della decisione spetta al Dirigente Scolastico della scuola dell’Infanzia (Nota MIUR 547 del 21/2/14).

Più recentemente questa possibilità è prevista anche nelle circolari annuali delle iscrizioni. In quella del 2023 (n. 33071 del 30/11/23) a pag. 10 si legge: «Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14/12/2014, nonché all’articolo 114, comma 5, del d. lgs. 297/1994.»

Ruolo e mansioni dell’insegnante di sostegno

UN RAPPORTO COMPLICATO? NO, BASTA CONOSCERE GLI INGREDIENTI,
LE DOSI E MISCELARE ACCURATAMENTE!

GLI INGREDIENTI:

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L’ATTENTA AMALGAMA DEGLI INGREDIENTI-BASE:

L’Insegnante  di  sostegno  quindi  è  un  docente  che,  fornito  di  formazione  specifica,  è assegnato alla classe in cui è presente anche l’alunno disabile perché utilizzi le sue conoscenze particolari  e  la  sua  competenza  metodologica  per  facilitare  l’integrazione/il  grado  di socializzazione interno  al  gruppo-classe, la  crescita  personale e l’apprendimento di tutti gli studenti.

Il  termine  CONTITOLARITA’  se  specifica  che  l’insegnante  di  sostegno  non  è  l’unico  docente  cui  è  affidata l’integrazione,  vuole  anche  indicare  però  che  egli  deve  condividere  la  responsabilità  del  lavoro  dei  colleghi supportandolo in particolare (ma non solo, non esclusivamente) per quel che riguarda l’alunno disabile.

L’etimologia del termine CON-TITOLARE è indicativa!

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 … come dire “avere la responsabilità educativo-didattica dell’intera classe”
con chi? Insieme
come? Insieme

Il  termine  contitolarità,  quindi,  richiama  quelli  semanticamente  contigui  di  cooperazione,
coordinamento, collaborazione, condivisione, ecc., se non altro per quella importante particella CUM che li accomuna, che caratterizza e fissa la necessità di un lavoro portato avanti insieme,
aiutandosi,  parlandosi,  chiedendo  e  accettando  consigli,  senza  delegare  ma,  una  volta concordato  (guarda un po’, ancora la particella CUM!) il “cosa” e il “come”, facendosi  carico della propria parte del lavoro, forti della propria professionalità.

TUTTO QUI? NO, ORA BISOGNA CALARSI NELLA PRATICA, OVVERO…

LE DOSI:
(leggisi:
dove finisci tu e inizio io?
Proviamo a dare indicazioni di massima!)

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L’INGREDIENTE MISTERIOSO

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ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI 
* Legge del 24 dicembre 2007 numero 244;
* Legge del 27 dicembre 2006 numero 296; 
* Legge del 27 dicembre 2002 numero 289;
* Nota numero 4088 del 2 ottobre 2002  (1) ; 
* Decreto Ministeriale 24 luglio 1998 numero 331; 
* Legge del 27 dicembre 1997 numero 449;  * Legge del 5 febbraio 1992 numero 104; 
* Circolare Ministeriale MPI del 3 settembre 1985 numero 250, prot. 2402  (2) ; 
* Legge del 4 agosto 1977 numero 517; 
* Decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975 numero 970. 
 
AD ESEMPIO; PER NON SCONTENTARE NESSUNO…
(1)   PER GLI INSEGNANTI CURRICULARI:
Nota ministeriale- Ministero Pubblica Istruzione-  2 ottobre 2002, n. 4088
“Comunicazione di servizio sulle iniziative di formazione dei docenti curricolari sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap”
Il processo di integrazione scolastica realizzato in Italia da oltre trent’anni, si fonda sulla assunzione, da parte di tutti i docenti della classe, del progetto di integrazione
dell’alunno con handicap e dei suoi compagni. Questo modello, non sempre ha trovato condizioni di piena applicazione, in quanto l’attuazione del progetto di
integrazione ha responsabilizzato prevalentemente gli insegnanti specializzati per le attività di sostegno. Tale fenomeno, salvo restando il ruolo insostituibile degli
insegnanti di sostegno, rischia di snaturare la stessa più complessiva efficacia dell’integrazione scolastica. In una logica di qualità del sistema di istruzione, il successo
dell’integrazione scolastica deve essere, infatti, un aspetto caratterizzante dell’ordinaria programmazione didattica e deve divenire oggetto di verifica e valutazione
mediante l’individuazione di indicatori standard di qualità. […]  
(2)   PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO:
Circolare Ministeriale – Ministero della Pubblica Istruzione – 3 settembre 1985, n. 250 (prot. n. 2402)
Oggetto: Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap.
[…] dal punto di vista dell’azione educativa che la scuola deve compiere, non ha importanza tanto la classificazione tipologica dell’handicap, quanto l’analisi e la
conoscenza delle potenzialità del soggetto che ne è portatore e la definizione dei suoi “bisogni educativi”. […] 
Alla segnalazione dell’alunno come portatore di handicap ed alla acquisizione della documentazione attestante tale situazione deve far seguito, dopo un’attenta
osservazione dell’alunno stesso, una “diagnosi funzionale” ad un intervento educativo e didattico adeguato, alla cui definizione provvederanno, ognuno per la parte di
competenza, gli operatori delle UU.SS.LL., degli Enti locali e della scuola con la collaborazione dei genitori. […]
I successivi itinerari di preparazione dell’attività scolastica saranno indirizzati a rendere gli obiettivi e gli interventi educativi e didattici quanto più possibile adeguati alle
esigenze e potenzialità evidenziate nella “diagnosi funzionale” dell’alunno, e daranno luogo alla elaborazione di un “progetto educativo individualizzato” ben inserito
nella programmazione educativa e didattica.
Tale programma personalizzato di integrazione e di apprendimento dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno portatore di handicap in rapporto alle
sue potenzialità, attraverso una progressione di traguardi intermedi ed utilizzando metodologie e strumenti differenziati e diversificati, obiettivi di autonomia, di
acquisizione di competenze e abilità (motorie, percettive, cognitive, comunicative, espressive) e di conquista degli strumenti operativi basilari (linguistici e matematici).
[…]
Si può ribadire che l’insegnante di sostegno partecipa, a pieno titolo, all’elaborazione e alla verifica di tutte le attività di competenza del consiglio d’interclasse e del
collegio dei docenti. La responsabilità dell’integrazione dell’alunno in situazione di handicap e dell’azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo,
dell’insegnante di sostegno, dell’insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme.
Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l’attuazione del “progetto educativo individualizzato” poiché in tal modo l’alunno verrebbe
isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell’attuazione e verifica degli
interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato. Spetta agli insegnanti di classe o di sezione, in accordo con l’insegnante di sostegno, realizzare detto
progetto anche quando questo ultimo insegnante non sia presente nell’aula. […]