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Quali sono gli strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare e che si possono inserire nel PDP

Non troverete da nessuna parte un elenco “ufficiale“ oppure esaustivo di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi, ma quello che la legge, giustamente, indica, è la definizione degli stessi, dunque qualsiasi strumento che svolge la funzione di compensare, oppure dispensare, uno studente con DSA va bene, come indicato nella norma di riferimento DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669-11.

È ovvio, che non ci può essere un elenco esaustivo, perché gli strumenti compensativi paradossalmente possono essere quasi infiniti, se ne mettessimo 100, andremo ad escludere tutti gli altri.

Per questo non sono presenti tutti gli strumenti esistenti, perché è una delle 1000 modalità che si possono attuare.

Se qualcuno provasse a scriverli tutti, andrebbe sicuramente ad escludere qualcuno, e questo perché ogni ragazzo è diverso da un altro e anche i suoi bisogni sono diversi da quelli di altri, dunque la normativa preferisce indicare una definizione e mette le parole “ECC.” Oppure “ESEMPIO”.

Ecco cosa dicono le  Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669-12

Alcuni insegnanti (molti purtroppo) tendono a vedere gli strumenti compensativi e dispensativi come FACILITATORI.

MA E’ UNA VISIONE DEL TUTTO ERRATA infatti nelle stesse linee guida è chiaramente detto che detti strumenti non devono essere considerati facilitanti.

 

Lista di alcuni strumenti compensativi e dispensativi

 

Misure compensative dispensative slide estratte da un Power Point creato e fornito dal Prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR per un convegno del  2018, dove sono messe in evidenza strumenti – difficoltà da compensare – vantaggi nell’uso dello strumento, (qua il power point intero).

Diritti dei genitori con figli Dsa

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I GENITORI CON FIGLI DISLESSICI (DSA)

Penso che sia importante conoscere di diritti e non solo i doveri e le responsabilità genitoriali. Ecco a voi alcune agevolazioni per i genitori dei bambini con DSA (articolo di Morena Lari inhttp://studentipolodecsfp.wordpress.com).

Diritto a orari flessibili di lavoro.

I genitori di studenti con DSA al primo ciclo d’istruzione hanno il diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili se impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa, le modalità di esercizio di tale diritto sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati (Misure per i familiari descritte all’art. 6 della Legge 170/2010).

I genitori possono usufruire di tale diritto se impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa o per accompagnare i propri figli a visite logopediche o specialistiche: questo permette ai bambini con dsa di avere l’attenzione e la cura che meritano nel loro percorso formativo.

Normativa fiscale.

Come riportato nel sito dell’Associazione Italiana Dislessia, la normativa prevede alcune tipogie di oneri deducibili o spese detraibili per le famiglie con figli con dsa.

  1. Sono deducibili ai fini Irpef, tra le altre, le spese mediche e quelle di assistenza specifica (ex art. 10 dpr n. 917/86; comma 1; lett b).

  2.  All’articolo 12 del TUIR  sono previste detrazioni forfettarie per carichi di famiglia: la norma prevede che spetta una detrazione per ogni figlio, e la detrazione è più elevata per i figli minori di tre anni.

  3. Sono detraibili dall’irpef, alcune altre spese in particolare le spese sanitarie […] costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. […]Le spese riguardanti […] sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione […].(art. 15 del TUIR che al comma 1, lett. c)Tali spese sono detrabili entro i limiti del 19% del relativo ammontare. NB: per far valere queste detrazioni occorre fare la dichiarazione dei redditi: modello 730 o modello UNICO

  4. Ai Dsa a cui è stata concessa la legge 104, hanno ulteriori agevolazione come indicati nella stessa legge.

FONTE. DSA leggimi a contrario

La diagnosi Funzionale

COSA E’

“Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di handicap” (D.P.R. 24/02/1994).

È quindi un documento che delinea le modalità di funzionamento delle abilità del soggetto sottoposto ad esame e che sintetizza queste informazioni all’interno di un “quadro” psicologico-funzionale che consenta di comprendere l’ambito della patologia riscontrata al momento della valutazione.

La D.F. diventa così uno strumento conoscitivo che, partendo dalla menomazione e dai suoi effetti sul soggetto, mira ad individuare:

  • l’insieme delle disabilità e delle difficoltà, determinate dalla menomazione o indotte da modelli ed atteggiamenti culturali e sociali;
  • il quadro delle capacità (con riferimento a recuperabilità, residui funzionali, settori vicarianti,..);
  • una prospettiva di tipo evolutivo che metta in evidenza le potenzialità di sviluppo per ciascun soggetto previsione estremamente significativa per il successivo intervento educativo.

COSA CONTIENE

La D.F. è strutturata per AREE, per consentire di rilevare in termini analitici il rapporto tra la minorazione e i seguenti aspetti del comportamento complessivo del soggetto:

  1.  cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;
  2.  affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;
  3.  linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
  4.  sensoriale, esaminato nelle componenti: tipo e grado di deficit con particolare riguardo alla vista, all’udito e al tatto;
  5.  motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;
  6.  neuro-psicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione eorganizzazione spazio-temporale;
  7.  autonomia personale e sociale.

CHI LA REDIGE

Alla D.F. provvede l’unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l’U.L.S.S. o in regime di
convenzione con la medesima.

QUANDO FORMULARLA

La D.F. è formulata al momento in cui il soggetto in situazione di handicap accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della Legge 104/92.

Essa verrà presentata, all’inizio dell’anno scolastico, in sede di incontro interprofessionale, promosso dal Capo di Istituto che lo presiede direttamente o tramite un proprio delegato. All’incontro partecipano tutti gli operatori coinvolti nel progetto di integrazione: insegnanti di classe e di sostegno, insegnante psicopedagogista, operatori dell’equipe, genitori dell’alunno in situazione di
handicap (C.M.258/83).

A COSA SERVE

La D.F. serve a stabilire quali processi di apprendimento e/o adattamento vengono utilizzati da persone con problemi cognitivi e/o relazionali, quali strategie sono presenti, le abilità residue e/o compromesse, le potenzialità ed i livelli di sviluppo.

Oltre a questa finalità descrittiva e analitica degli aspetti evidenti delle difficoltà, essa dovrebbe elaborare una interpretazione delle cause che le hanno determinate ed eventualmente ne sono tuttora responsabili.

L’aspetto analitico e descrittivo dovrebbe dunque essere compresente e integrato in uno sforzo interpretativo ed eziologico utile per la stesura di una programmazione didattico-educativa che compete alla Scuola.

USO DELLA DIAGNOSI FUNZIONALE

Il documento, vincolato dalla normativa vigente in materia di segreto professionale per gli operatori e di consenso informato per gli utenti, si pone come obiettivo fondamentale la conoscenza più estesa ed approfondita possibile dell’alunno in difficoltà da parte dei Servizi Territoriali.

Questa conoscenza deve però essere “funzionale” in senso estensivo, e cioè utile alla realizzazione concreta e quotidiana di attività didattiche ed educative appropriate, significative ed efficaci.

In sintesi, la D.F. dovrebbe fornire, utilizzando un linguaggio condiviso dalle diverse figure professionali, un quadro clinico in grado di orientare eventuali decisioni riabilitative e/o terapeutiche ed educative-didattiche.

Il profilo Dinamico funzionale (PDF)

COSA E’

Il P.D.F. è un documento, redatto successivamente alla D.F. che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che interagiscono con
lui: famiglia, scuola, servizi.

Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il primo inserimento scolastico, “il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)” (D.P.R. 24/2/94).

Questo documento “indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate
nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata” (D.L. 297/94).

Descrive cioè “in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili” (D.P.R. 24/2/94).

In sostanza il P.D.F., senza pretese definitorie e classificatorie, rappresenta un momento di interazione e di confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti coinvolti nella relazione educativa con l’alunno (docenti, tecnici U.L.S. e, fin dove possibile, la famiglia) con particolare riferimento all’ambiente scolastico.

COSA CONTIENE

Il Profilo descrive ed evidenzia:

  • i livelli di ” funzionalità” nelle varie aree in cui il soggetto esprime la sua identità;
  • le dinamiche relazionali e i rapporti interpersonali;
  • gli apprendimenti riferiti a diversi ambiti di conoscenza e rapportati alle effettive occasioni/situazioni di esperienza;
  • il quadro evolutivo e i potenziali di sviluppo, elementi indispensabili per promuovere una progettazione in chiave educativa, piuttosto che riabilitativa e quindi “comprende necessariamente:
a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che egli dimostra di
incontrare nei vari settori di attività;
 b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio     termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:
  • -cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo
    raggiunto (normodotazione;
  • ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; etàmentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia d’età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;
  • affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all’area del sè, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell’atteggiamento rispetto all’apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;
  • comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;
  • linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all’uso comunicativo del linguaggio, all’uso del pensiero verbale, all’uso di linguaggi alternativi o integrativi;
  • sensoriale, esaminato soprattutto in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzione visiva, uditiva, tattile;
  • motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;
  • neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnestiche, alla capacità intellettiva e all’organizzazione spazio-temporale;
  • autonomia, esaminata in riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all’autonomia della persona e all’autonomia sociale;
  • apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all’età pre-scolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).” (D.P.R.
    24/2/94).

A COSA SERVE

Il P.D.F. è utile ai ” fini della formulazione di un piano educativo individualizzato P.E.I. (o personalizzato – P.E.P) perché consente all’insegnante, evidenziando capacità ed analizzando limiti, di:

  • dimensionare in modo adeguato alle potenzialità dell’alunno gli obiettivi e i relativi sotto obiettivi;
  • adottare metodologie più mirate alle capacità e alle intelligenze possedute dal soggetto;
  • scegliere didattiche alternative specifiche, funzionali e adattabili;
  •  privilegiare aree cognitive di più facile accesso e di maggior produttività;
  •  programmare percorsi e interventi, insistendo sulle abilità e potenzialità evidenziate nel profilo dinamico funzionale, ed utilizzando canali diversi anche vicarianti ai fini di un maggior successo.

CHI LO REDIGE

Il P.D.F. “viene redatto dalla unità multidisciplinare dell’U.L.S.S., in collaborazione con il personale insegnante e i famigliari o gli esercenti la potestà parentale.” (D.P.R. 24/2/94).
L’unità multidisciplinare è composta da: medico specialista nella patologia,  specialista in neuropsichiatria infantile, terapista della riabilitazione, psicologo, operatori sociali.

Per consentire la prima stesura o l’aggiornamento del P.D.F. vengono calendarizzati opportuni incontri interprofessionali per ogni alunno, durante l’anno scolastico interessato; per consentire i bilanci biennali, viene calendarizzato almeno 1 incontro interprofessionale; gli incontri sono promossi dal Capo di Istituto che li presiede
direttamente o tramite un proprio delegato.

QUANDO FORMULARLO

Il P.D.F. viene “aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna, della scuola elementare, de lla scuola media e durante il corso di istruzione medio- superiore” (L.104/92; D.L.297/94).

Inoltre ” alla elaborazione del P.D.F. iniziale seguono, con il concorso degli operatori
dell’U.L.S.S., della scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli effetti dei
diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico” (D.L. 297/94)
La rispondenza quindi del P.D.F. sarà valutata, mediante un bilancio diagnostico e prognostico, curato dal medesimo gruppo interprofessionale che ha definito il profilo, a scadenza di massima biennale (fine della 2° elementare, della 4° elementare, della 2° media, del biennio superiore e del 4° anno della scuola
superiore).

USO DEL P.D.F.

Poiché la compilazione del P.D.F. si configura come obbligo di legge (D.P.R. 24/02/1994), gli insegnanti di sostegno ed i docenti curricolari, con la collaborazione delle famiglie degli alunni, curano, a seguito della definizione congiunta con gli specialisti dell’ U.L.S.S , la stesura del profilo avendo cura, soprattutto, di esplorare il potenziale di sviluppo di ogni alunno, a breve e a medio termine, a partire dall’esame dei parametri indicati (autonomia, socializzazione, apprendimento – articolato per ambiti di conoscenza -, interessi,…) e quant’altro possa offrire un quadro il più possibile completo delle capacità, possibilità e carenze del soggetto.

Tali esiti potranno risultare maggiormente obiettivi qualora non ci si limiti ad  analizzare intuitivamente, occasionalmente o approssimativamente comportamenti, abilità, apprendimenti, ma quando si utilizzano metodi e strumenti in grado di avviare ad osservazioni ed analisi sistematiche, precise, obiettive e continue,
aiutando così l’indagine che si va compiendo.

Non si intende ovviamente suggerire percorsi, dare indicazioni didattiche o metodologiche, nè offrire strumentazioni o  proporre teorie, bensì incoraggiare il più possibile l’utilizzo di materiali sperimentali o sperimentati tali da facilitare l’attività degli operatori, da rendere più congruente la scelta degli obiettivi, più coerente il rapporto tra obiettivi/metodi/contenuti e situazione iniziale.

OSSERVAZIONE SISTEMATICA

Parliamo di Osservazione sistematica quando essa non è occasionale, non si serve di mediatori (ad es. questionari), è intenzionalmente inserita in un progetto educativo controllato e controllabile, ha esigenza di ricavare dati esaurienti e attendibili, è
precisa nel richiedere cosa osservare, come registrare le osservazioni, in che modo quantificare il tutto.

Tutto ciò richiede all’insegnante la capacità di delimitare il campo di osservazione a quei comportamenti direttamente e oggettivamente rilevabili e quantificabili e di tener sotto controllo il contesto in cui essi si presentano più facilmente.

E’ importante, nella registrazione, osservare non solo la frequenza di emissione della
manifestazione, ma anche la sua durata e l’intensità con cui si manifesta in modo da
avere sotto controllo l’entità reale del fenomeno e, poiché sarà impossibile una
osservazione che duri per tutto il tempo scolastico, si dovrà decidere, e quindi
programmare, anche in quali momenti, durante quali attività, alla presenza di quali
docenti, in quale periodo della giornata condurre l’osservazione e con quale
cadenza. Ovviamente l’osservazione va condotta nel contesto classe analizzando
anche, ad es., antecedenti e conseguenti che causano, mantengono, estinguono il comportamento, esaminando i feed-back negativi e positivi che il gruppo offre, controllando le dinamiche che il soggetto instaura nelle sue relazioni interpersonali, osservando il tipo di comunicazione che viene attivato all’interno della classe.

Questo consente di monitorare anche i più lievi cambiamenti, misurando anche le modifiche più insignificanti sia positive che negative: e ciò per confermare o meno il successo dell’intervento.

Contributo scolastico “volontario”

miur-scuola-e-la-truffa-del-contributo-scolastico_63195Ogni anno sentiamo parlare di contributo scolastico; ma che cos’è veramente ?

Tutte le scuole chiedono che venga pagato un contributo scolastico…

Ed in ogni famiglia, tutti gli anni, (negli ultimi in modo particolare) ci si chiede…ma è obbligatorio? Se non pago cosa succede?

È bene sapere che questo contributo è composto, da una parte dall’assicurazione scolastica (questa è obbligatoria, e sono poco più di15/20 € circa) e da una parte facoltativa (la più cospiqua).

Molte scuole, nel foglio che mandano a casa dai ragazzi, o che è scaricabile dal sito della scuola,  è ben specificato il fatto che c’è una quota obblicatoria (e la relativa cifra), e una parte facoltativa; di solito viene chiamato ” CONTRIBUTO VOLONTARIO”; altre scuole preferiscono omettere e lo chiamano semplicemente “CONTRIBUTO o TASSE SCOLASTICHE”.

COSA IMPORTANTE DA SAPERE:

I Contributi x le scuole sono detraibili dal 730 o dal modello unico.

PER LE SCUOLE SUPERIORI: La quota del primo anno viene pagato al  momento della conferma della iscrizione, che avviene a luglio, una volta ottenuto il diploma di terza media, se ne fa una copia e si porta all’istituto superiore, dove verranno dati dei moduli da completare e verrà chiesto di pagare il contributo, tramite bollettino postale o bonifico bancario, intestato direttamente alla scuola.

Per gli anni seguenti, la quota per l’anno successivo verrà chiesto di essere pagato entro febbraio.

Se, ad anno scolastico iniziato, il ragazzo decide di cambiare scuola, il contributo pagato anticipatamente non viene rimborsato, e deve comunque ripagarla alla nuova scuola, si parla sempre della parte obbligatoria.

Cosa ben diversa è la quota da pagare quanto il ragazzo sarà uscito dall’obbligo scolastico (16 anni) di solito il 4 e 5 anno di scuola superiore, in quanto verrà chiesto di fare 2 versamenti uno alla scuola (quello obbligatorio) e uno all’agenzia delle entrate, quest’ultimo serve x pagare le tasse erariali (15,13 euro) .

Per l’ultimo hanno della scuola superiore oltre alle spese suddette, ci saranno le tasse per sostenere gli esami (12.09 euro) e poi la tassa per il ritiro del diploma ( 15,13 euro).

Per tornare alle domande in calce, il contributo escluso dall’assicurazione e delle tasse erariali, è ASSOLUTAMENTE volontario, se non si paga NON accade nulla.

Ecco cosa scrive il MIUR sul contributo scolastico:

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria……”.

Per maggiori informazioni andare sul sito del MIUR
per chi volesse stampare questa pagina per farla vedere alla scuola cliccare qua