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Esami di Stato degli alunni con disabilità: Diploma o Attestato.

C’è una differenza tra la scuola primaria, secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado.
1) Scuola primaria e secondaria di primo grado

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado (scuola media) l’alunno che raggiunge gli obiettivi stabiliti nel suo PEI è promosso alla classe successiva anche se la programmazione seguita è totalmente differenziata. Ciò comporta che al termine della scuola secondaria di primo grado l’alunno potrà effettuare l’esame di Stato (ex licenza media) sostenendo anche prove differenziate stabilite sulla base del PEI e, se le supera, conseguire il diploma di licenza media valido a tutti gli effetti di legge.

2) Scuola secondaria di secondo grado

Nella scuola superiore di seconndo grado, occorre distinguere due casi:

a) se l’alunno in base a quanto stabilito nel PEI ha seguito una una programmazione curriculare, riconducibile cioè ai programmi ministeriali e rispetto a questi è stato valutato;

b) se in base PEI l’alunno ha seguito una programmazione differenziata rispetto ai programmi ministeriali e quindi è stato valutato con riguardo agli obiettivi differenziati stabiliti nello stesso PEI.

Nel primo caso se l’alunno supererà l’Esame di Stato conseguirà il Diploma di superamento dell’Esame di Stato, valido a tutti gli effetti di legge. Nel secondo caso conseguirà invece un attestato con la certificazione dei crediti formativi riferiti unicamente al PEI e non ai programmi ministeriali.

L ‘art 15 dell’ O. M. n. 90/01 distingue infatti i due casi e prevede che Il Consiglio di classe, in sede di valutazioni periodiche e finali, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato. Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 12 e 13.

Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 14 della presente Ordinanza.

Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.

Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art. 312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’ O.M. n. 29/2001.

Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.

Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
Ultimo aggiornamento ( Domenica 08 Febbraio 2015 00:59 )

Fonte MIUR – centro territoriale Rieti

Ogni quanto va aggiornata la diagnosi di DSA

Le diagnosi non hanno scadenza, ma vanno aggiornate  ogni tanto perchè i ragazzi crescono, il loro profilo di funzionamento cambia , quindi  è necessario avere un quadro chiaro sugli interventi da fare su di loro.

Secondo l’Accordo Stato regioni del 2012 art.3 comma 3 le diagnosi vanno aggiornate:

1) ogni cambio di ciclo scolastico

non prima dei 3 anni dal precedente

I cicli scolastici sono due:
  1. scuola primaria e secondaria di primo grado
  2. scuola secondaria di secondo grado.

2) ogni volta che sia necessario modificare gli strumenti didattici e valutativi

Come si vede non ci sono scadenza tassative e gli aggiornamenti hanno sempre lo scopo di rendere più efficaci gli interventi di personalizzazione attivati a scuola.

Nel modello di certificazione allegato all’accordo c’è uno spazio in cui va indicato entro quanto tempo essa va verificata.

In base a questi accordi successivamente le singole Regioni dovrebbero aver emanato leggi specifiche e sono quelle che effettivamente regolano la questione a livello locale.

In alcune Regioni l’aggiornamento  non viene proprio richiesto.


Quando i ragazzi saranno  in terzo/quarto superiore, o in ogni caso prima della maggiore età è bene fare un ulteriore aggiornamento, per l’esame di maturità e per un eventuale ingresso all’università,  e per iscriversi alla scuola guida.

Meglio farlo in età minore perché dopo i 18 anni i centri ASl che fanno diagnosi per adulti sono pochissimi in Italia, e i centri privaati hanno un costo piuttosto elevato..  

Questo è uno stralcio di un video fatto ad un convegno il cui relatore era il prof. Guido Dell’Acqua (MIUR) dove chiarisce quando va aggioranta la diagnosi di DSA

Per chi deve fare il rinnovo della L.104/92 per cambio di scuola c’è una circolare che semplifica la pratica

asilo-disabiliPer quei genitori che stanno “cercando” di fare il rinnovo della L. 104 del proprio figlio per l’iscrizione dello stesso alla nuova scuola, cosa che sto facendo io per il mio (passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)  e che trovano ostacoli, in quanto gli enti preposti a svolgere questo servizio (le varie ASL) sono oberate di lavoro e non riescono a fornire diagnosi funzionali in tempi utili, ho trovato questo articolo di cui ne estrapolo  una parte………..spero possa essere utile!

“Nell’agosto dello scorso anno è stata approvata una importante norma (la Legge-114-2014) che, fra l’altro, aveva l’intento di semplificare le procedure di accertamento e di revisione delle minorazioni civili.

Una novità particolarmente rilevante riguarda proprio le visite di revisione. Nella normativa previgente alla legge 114/2014 lo status relativo alla minorazione civile e all’handicap (legge 104/92) decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione.A causa dei ritardi “tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani della scadenza eventualmente indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità), si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi) e non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.

La novità introdotta dal Legislatore (articolo 25, comma 6 bis) è certamente un segno di civiltà a favore del Cittadino: nel caso in cui sia prevista rivedibilità si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Viene inoltre definita una vota per tutte la competenza della convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità: tocca all’INPS procedere alla convocazione (non all’ASL né al Cittadino). 

Criteri operativi per le visite di rivedibilità

A qualche mese di distanza INPS ha fissato i criteri operativi con propria circolare n. 10 del 23 gennaio 2015. In realtà INPS forza a suo favore l’applicazione del disposto legislativo.

La circolare infatti dispone che INPS non solo convoca a visita l’invalido (o sordo o cieco) in possesso di verbale che prevede una revisione, ma effettua anche materialmente e direttamente la visita.

In tal modo INPS “estromette” totalmente le ASL dalle visite di revisione che finora erano loro affidate. Da ciò derivano vantaggi e svantaggi per il Cittadino: da un lato i tempi dovrebbero essere abbreviati non essendoci più il “passaggio” di verbali da ASL a INPS. Dall’altro però il cittadino non ha più come referente la propria ASL e la sua sede fisica. Potrebbe, quindi, accadere che recarsi a visita comporti maggiori distanze e maggiori disagi.

Di certo tale soluzione incontrerà il favore di molte Regioni che vedranno abbattersi i costi di accertamento presso le proprie ASL, ma al contempo ciò rappresenta un ulteriore passo verso la delega totale della valutazione della disabilità dal Sistema sanitario e sociosantario nazionale all’INPS.”

Fonte: www.handylex.org

Ricorso bocciatura

La fine della scuola coincide nella gioia di molti ragazzi che vengono premiati con la promozione e la disperazione e il rammarico di quelli che non ce l’hanno fatta…….

E’ bene precisare che, i ragazzi con DSA come qualsiasi altro ragazzo come i ragazzi con legge 104 (handicap) possono essere bocciati, le leggi gatantiscono loro un metodo di studio personalizzato, ma se non raggiungono almeno gli obbiettivi minimi è meglio fermarli per un anno per dar loro la possibilità di completare al meglio la loro formazione.

Stesso discorso nel caso di debiti, in questo caso, assicuratevi che  non venga dato TUTTO il programma,  questo dovrà essere ridotto pur mirando al raggiungimento degli obiettivi minimi,  gli argomenti saranno comunicati prima,come fosse un’interrogazione programmata, quindi come da PDP

QUINDI TUTI POSSONO ESSERE BOCCIATI O “RIMANDATI”

La bocciatura è sempre giusta?  Ci si può opporre?  Come ?

A  volte però il sistema scolastico non è perfetto, alcune carenze, disattenzioni e addirittura prese di posizioni di alcuni insegnanti, influenzano negativamente la vita scolastica dei loro studenti.

I fattori negativi messi in atto dalla scuola possono essere numerosi, nel caso di ragazzi con disurbo di apprendimento, un esempio può essere il non fare il Piano Didattico personalizzato (PDP) e il non applicarlo.

Nel caso si pensi che la scuola non si sia impegnata abbastanza nell’aiutare la formazione del ragazzo, si può fare ricorso.

Il ricorso va fatto direttamente al Dirigente Scolastico a norma del DPR 275/1999, art. 14, comma 7.

La scuola deve poi pronunciarsi entro 30 giorni dal reclamo.

I TEMPI PER FARE RICORSO (PRIMO CASO)

Sono 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati. 

Nel caso la scuola non accettasse il ricorso, ci si deve presentare al provveditorato della propria città e fare ricorso,  il ragazzo dovrà presentarsi personalmente accompagnato dei genitori, qua verranno spiegati i motivi per i quali si ritiene illecita la decisione della scuola.

L’ufficio stesso, si metterà direttamente in contatto con la scuola e potrà entrare in possesso dei verbali redatti, raccogliendo prove oggettive che potranno aiutare lo studente nel ricorso.

Lo stesso Dirigente Scolastico Regionale, una volta finita la fase istruttoria, potrà prendere una decisione definitiva, consultando
l’opinione dell’Organo di Garanzia Provinciale che in questo caso è vincolante. Tale organo è costituito da due studenti indicati dalla consulta provinciale, da tre insegnanti e da un genitore segnalati dal Consiglio Scolastico della provincia, ed è guidato da una persona di comprovate “qualità morali e civili”.

I TEMPI PER FARE RICORSO (SECONDO CASO)

Non devono trascorrere più di 30 giorni dall’avvenuta notifica di bocciatura. La risposta piò arrivare anche in 90 giorni. non ci sono spese da affrontare da parte della famiglia,  la non risposta equivale e verdetto negativo, se non ci si ritiene soddisfatti del risulatato si può far ricorso al T.A.R.

SE SI RITIENE CHE LA MANCANZA DA PARTE DELLA SCUOLA SIA MOLTO GRAVE (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza) CI SI PUO’ RIVOLGERE DIRETTAMENTE AL T.A.R (Tribunale Regionale Amministrativo)

In questo caso bisogna rivolgersi ad un avvocato, che nominerà la famiglia “parte lesa”, e agirà nel modo che riterrà più opportuno.

Per questo tipo di azione la famiglia dovrà sostenere spese importanti e, visto i tempi burocratici, si rischia di dover iniziare l’anno scolastico nella stessa classe del ragazzo.

TEMPI PER FAR RICORSO AL T.A.R.

Bisogna far ricorso entro 60 giorni dalla notifica della bocciatura, e il  verdetto del tribunale amministrativo regionale ci sarà dopo almeno altri 60 giorni.

CONSIGLIO

Cercate di controllare il lavoro scolastico di vostro figlio e l’operato dei sui insegnanti in modo da intervenire per tempo ad ogni “inconveniente”, ma se foste costretti a fare ricorso, abbiate la premura di cambiare scuola, onde evitare ripercussioni sul ragazzo.

Un’interessante circolare dell’ 11 giugno dell’U.s.r. per l’Umbria riepiloga la procedura corretta da adottare in caso di contenzioso riguardante gli esiti degli scrutini finali e degli esami di Stato.

 

Nota MIUR contenzioso scrutini ed  esami