Archivi categoria: Legge e diritti

E’ possibile lo spostamento dell’insegnante di sostegno da una classe ad un’altra quando l’anno scolastico è già iniziato?

Può accadere che un insegnante di sostegno sia affidato ad un alunno con disabilità, e dopo un mese o più, detto insegnante sia spostato su altro alunno del medesimo istituto e al primo studente sia affiancato un altro docente.

Ora tralasciando i motivi per i quali il dirigente può prendere queste decisioni (incompatibilità con il primo studente, l’insegnante è specializzato quindi potrebbe essere più utile su un altro studente, ecc..), vediamo cosa dice la normativa:

DL 66/17  art. 14 c. 4
«4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico, si applica l’articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

DLgs 297/95 art 461/1

«1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive»

 

 

Cos’è il PFI (Progetto Formativo Individuale)?

Il PFI sostituisce il PDP per alunni con BES, ma non il PEI e il PDP in caso di DSA.

Se uno studente ha già una programmazione individualizzata specifica, il suo PFI ovviamente ne terrà conto e affronterà solo eventuali aspetti non definiti.

Si ricorda, inoltre, che sul piano formale – ferme restando le disposizioni per gli alunni disabili – il P.F.I. sostituisce qualsiasi documento finalizzato alla definizione di modalità didattiche personalizzate per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), alla documentazione delle attività di accoglienza per gli alunni stranieri, alla gestione di “passerelle” o passaggi fra ordini di scuola o sistemi diversi.

Dalle linee Guida MIUR 2018  pag 40.

In particolare, per gli alunni a forte rischio di esclusione sociale, devianza e abbandono scolastico, il P.F.I. deve individuare gli obiettivi primari in termini di contenimento e partecipazione, che saranno perseguiti anche prioritariamente rispetto al conseguimento dei livelli di competenza previsti dal PECUP di riferimento. Per tali alunni rivestiranno particolare importanza, nell’ambito del P.F.I., le attività di orientamento e ri-orientamento, anche col ricorso all’alternanza scuola lavoro e all’apprendistato. Si sottolinea che rimangono comunque applicabili le normative e le indicazioni vigenti per la progettazione didattica e la personalizzazione dei percorsi degli studenti in condizione di disabilità e con DSA.

Agevolazioni sull’Acquisto di strumenti tecnologici

Le “agevolazioni” dipendono dal tipo di certificazione che si ha:

se si ha la certificazione per i DSA (legge 170), non si hanno sconti, rimborsi * o agevolazioni dell’iva, si paga il prezzo pieno, ma facendo fare fattura a nome del ragazzo con certificazione di DSA , si può scaricare la spesa come spesa sanitaria sulla successiva dichiarazione dei redditi,  vedere circolare dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE  dove è spiegata tutta la procedura, altre informazioni

MAPPA RIASSUNTIVA DELLE MODALITA’ ATTUATIVE

* alcune regioni (pochissime es. la Lombardia), ogni anno fanno dei bandi per rimborsare le spese tecnologiche sostenute dalle famiglie  degli studenti con DSA, ricercare informazioni nel sito della regione. 

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se si ha la legge 104, si può acquistare il PC o altri strumenti con Iva agevolata al 4%, oltre che portare in detrazione la spesa della fattura, fatta sempre a nome del ragazzo, per sapere quali documenti occorrono, chiedere al negozio, comunque da maggio 2021 ci sono state delle semplificazioni sui documenti da presentare, vedere il il sito dell’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Servirà un certificato medico che attesti il collegamento fra strumento da acquistare e disabilità, questo certificato servirà sia per l’acquisto dello strumento, sia per portare la spesa in detrazione durante la dichiarazione dei redditi.

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ATTENZIONE mi è stato riferito che se nel verbale INPS c’è  la dicitura: “l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5” in alcuni negozi viene interpretata male questa dicitura e viene negata l’ IVA agevolata perchè dicono che non c’è il diritto, ebbene quella dicitura dice solo che non si ha diritto al parcheggio disabili, fatelo presente. 

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In entrambi i casi effettuare il pagamento con un sistema tracciabile  bancomat, bonifico, altro e conservare la ricevuta, con il pagamento in contanti la spesa non sarà detraibile.

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Piccolo consiglio personale: se deciderete di acquistare un Tablet
accertatevi che le app che ci andrete ad inserire possano lavorare senza connessione internet, perché durante le verifiche e gli esami non sarà possibile usare la rete di conseguenza lo strumento sarà inutile.

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Cos’è il Piano per l’Inclusione?

Cos’è il Piano per l’Inclusione? Costa cambia rispetto al PAI?

 

 

Il PAI è stato di fatto abolito, ma il Piano per l’inclusione è previsto dall’art. 8 del Dlgs 66/17 che dice che va predisposto da ciascuna istituzione scolastica.
Il ministero non ha mai dato nessuna indicazione in merito per cui non sono in grado di dire se una scuola che non ha nessuno studente con disabilità si può considerare esclusa o debba prepararsi in ogni caso all’accoglienza.

DLgs 66 del 13/4/2017 – Inclusione scolastica

 

 

La normativa ufficialmente è cambiata, e non di poco.

Il PAI istituito dalla CM 8 del 2013 (oramai abolito) e sostituito con il PI (Piano per l’inclusione)  previsto dall’art. 8 del DL 66/17,  sono due cose molte diverse, basti pensare al fatto che il PAI riguardava tutti gli alunni con BES mentre il PI, per effetto dell’art. 2 del DL 66, dovrebbe occuparsi esclusivamente di alunni con L. 104.

DL 66/17 Art. 8 – Piano per l’inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.
2. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Il DL 66 non prevede decreti attuativi su questo tema, ma qualche indicazione da parte del ministero sarebbe più che opportuna anche perché rimangono aspetti poco chiari:
– Il Piano per l’Inclusione dovrebbe essere triennale, come il PTOF, però ha ricadute sull’organizzazione delle risorse di sostegno, e quindi sulla loro richiesta sulla base dei singoli PEI, e quindi deve necessariamente essere anche annuale.
– va specificato se veramente esso si deve occupare esclusivamente degli alunni con disabilità certificata, escludendo tutti gli altri bisogni educativi speciali, come deriverebbe da una applicazione ricordo dell’art. 2.

L’argomento è strettamente connesso al funzionamento del GLI che ha proprio nel supporto al Collegio dei Docenti al momento della definizione del Piano per l’Inclusione  una delle sue competenze principali.

Finora (dicembre 2023) il Ministero non si è pronunciato né sul Piano per l’inclusione né sul GLI.