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Genitori chiedono copia del PEI, scuola condannata per diniego accesso agli atti. Ottengono documento e rimborso. SENTENZA

Il TAR di Bologna ha condannato un istituto scolastico a rimborsare 1.000 euro di spese legali a una coppia di genitori. Questi ultimi avevano richiesto l’accesso ai documenti relativi al Piano Educativo Individualizzato del figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico.

 

La scuola, inizialmente, aveva negato l’accesso agli atti, costringendo i genitori a rivolgersi al TAR. Solo a ricorso presentato, l’istituto ha consegnato la documentazione. La sentenza, numero 1002/2024 pubblicata il 31 dicembre 2024, sottolinea l’importanza del diritto di accesso agli atti per i genitori degli studenti con disabilità.

Un iter complesso e oneroso per i genitori

La vicenda ha inizio a settembre 2024, quando i genitori, tramite PEC, richiedono alla scuola il PEI, il verbale del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione e altri documenti. Trascorsi i 30 giorni previsti dalla legge 241/1990, la scuola nega esplicitamente il rilascio. Il silenzio-rifiuto, seguito dal diniego scritto del 3 ottobre 2024, spinge i genitori a intraprendere le vie legali. Il giorno prima dell’udienza, fissata per il 4 dicembre, la scuola deposita in tribunale i documenti richiesti.

Vittoria parziale per i genitori: nessun risarcimento danni

Pur riconoscendo il diritto dei genitori e condannando la scuola alle spese, il TAR non ha accolto la richiesta di risarcimento danni. I giudici hanno ritenuto infondata la domanda, sostenendo che il rilascio dei documenti, seppur tardivo, avesse sanato la situazione.

Sentenza

 

Fonte: Orizzonte Scuola

Permanenza di un anno alla scuola dell’infanzia

È possibile chiedere la permanenza alla scuola dell’infanzia per un ulteriore anno dopo il sesto anno di età?

Le norme sulla permanenza all’infanzia, confermate anche nelle circolari delle iscrizioni per l’anno 2020 vedere la n. 20651 del 12/11/20 pag. 10 troviamo scritto: “Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale.”

I genitori possono chiedere la permanenza all’infanzia ma la decisione finale spetta al dirigente che, se la rifiuta, dovrà adeguatamente motivarla.

Vedere  Nota n. 40055/2023 sulle iscrizioni a pag. 10:
«Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale».

L’ultima decisione spetta al dirigente che nel caso non accetti la permanenza deve motivare la la decisione per iscritto.

Se la documentazione prodotta dalla famiglia è considerata sufficiente ma il dirigente dà parere contrario ci si può rivolgere al TAR.

Ci sono diverse sentenze del TAR che hanno accolto la richiesta dei genitori, cercare con Google “permanenza infanzia sentenza TAR”.

A pag 19 della nota n. 20651 del 12/11/20 viene esclusa la possibilità di andare oltre i sette anni, ossia di ripetere il trattenimento per una seconda volta.

In questi casi c’è un’altra strada che si può tentare e proporre alla scuola, del tutto informale: si tratta di approvare un progetto che qualcuno chiama di “anno ponte” o “frequenza mista” che prevede che il bambino sia formalmente iscritto alla primaria ma di fatto continui a frequentare la scuola dell’infanzia, come prima.

Avrà un insegnante di sostegno della primaria, ma per il resto non cambia nulla per lui.

Questa sistemazione può durare per tutto l’anno o solo per alcuni mesi, se nel frattempo si valuta sia conveniente il passaggio.

Se rimane all’infanzia fino a giugno, alla fine dell’anno sarà dichiarato respinto e l’anno successivo sarà formalmente e regolarmente in prima.

Se primaria e infanzia fanno parte di uno stesso istituto comprensivo si può fare senza tanti problemi. Più complesso, ma non impossibile, se sono coinvolti due istituti diversi perché per farlo va sottoscritta una convenzione.

Tar Lazio – Sentenza n. 31203 del 23-08-2010

Fonte www.dirittoscolastico.it

Non ammissione alla classe successiva – omessa valutazione della particolare situazione (dislessia) dell’alunno – difetto di motivazione – illegittimità.

Il consiglio dei docenti deve tenere espressamente conto, in sede di formulazione del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi (dislessia) da quello prettamente tecnico dell’esito dei risultati tecnici conseguiti.

In difetto il giudizio di non promozione risulta carente di motivazione nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni del suo iter logico, avendo omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dello alunno (dislessia).

vedi documento

 

Obbligo di condividere gli atti d’ufficio – Trasparenza amministrativa

Se un genitore vuole una copia del PDP, o del PEI, o delle verifiche, o di un verbale, o di qualsiasi altro documento che riguarda il figlio deve presentare alla scuola una richiesta formale ?

NO, non è necessario.
Quando il richiedente è noto ed è fuori discussione il suo diritto ad accedere ai documenti (come di sicuro in questo caso) la Pubblica Amministrazione rilascia la copia con accesso informale, anche a seguito di sola richiesta verbale.

La scuola è un ente pubblico tenuto alla trasparenza amministrativa e deve rilasciare ai cittadini gli atti richiesti Art. 22 L. 241/90 e DPR 184-2006 (leggere anche questo articolo)

La norma è stata rafforzata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che introduce i principi del cosiddetto FOIA – Freedom of Information Act per cui il cittadino può visionare praticamente tutti gli atti amministrativi.

La privacy tutela i cittadini, non l’amministrazione.

Per rilasciare la copia degli atti ammistrativi (PEI, PDP, verifiche scritte, verbali vari) la scuola deve solo verificare se chi ne fa richiesta abbia interesse all’accesso, ma trattandosi dei propri figli non ci sono dubbi…….

La normativa raccomanda l’accesso per via informale, con domanda diretta, anche verbale, e immediata consegna dei documenti DPR 184/06 art 5 comma 1, ma purtroppo quasi sempre le scuole rifiutano questa forma e allora bisogna fare una richiesta di accesso agli atti tramite PEC o raccomandata AR, a quel punto la scuola è obbligata a fornire una copia del PDP
Lettera per richiesta di accesso agli atti
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Obbligo di condividere gli atti d’ufficio Art 328 codice penale

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Se le copie non andranno utilizzate a fini giudiziari si applica l’accesso informale che non prevede bolli (normativa).

Quanto ai diritti di copia (fotocopie) vanno pagati. 

Ci sono dei tariffari che devono essere pubblici chiedeteli in visione.

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Sentenza TAR Lazio n. 6849 del 19 giugno 2018 contro una scuola che non voleva dare copia delle verifiche ad una famiglia.

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Inoltre:

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Se dopo 30 giorni dalla PEC o dalla raccomandata AR di accesso agli atti la scuola ancora non risponde cosa fare?

Si può presentare ricorso alla commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

Compilare il modulo per il ricorso che trovate in  questa pagina. 

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