La prassi per avere il sostegno dovrebbe essere quella definita dal DL 66 del 2017 integrato e corretto dal DL 96 del 2019 (che ha apportato modifiche alla legge) all’art. 5 ma, nonostante siano passati diversi anni dalla sua approvazione, non è mai entrato pienamente in vigore per cui rimangono attive le disposizioni definite localmente, regione per regione, anche molto diverse tra loro.
Nessuna ASL rilascia a ragazzi che hanno solo problemi fisici o sanitari, senza ricadute sugli apprendimenti o la frequenza scolastica. Senza DF non si può chiedere sostegno.
▶️ Occorre la legge 104/92, ma per evitare che si applichino agli alunni con disabilità che non hanno bisogno del sostegno, il Dlgs 66 del 2017 art 5, ha definito due tipi di certificazione L. 104 (per i minori):
- una generica (no sostegno) per ragazzi che ad esempio abbiano “solo problemi fisici”, senza ricadute sugli apprendimenti o la frequenza scolastica.
- una specifica per la scuola, chiamata “certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica”
Quest’ultima deve essere accompagnata da qualcos’altro, quindi a seconda delle regioni viene chiesto :
– la Diagnosi Funzionale (o il Profilo di Funzionamento quando entrerà pianamente in funzione),
– il verbale di accertamento UVM secondo il DPCM 185/05,
-il CIS (Certificato Integrazione Scolastica), esiste solo in alcune regioni: Lazio, Emilia Romagna (nel Lazio il riferimento è la Nota dell’USR per il Lazio Prot. n. 13348 del 20.05.2014).