Come devono essere attribuite le ore di sostegno?

Il sostegno può essere quantificato in modo flessibile, in base ai bisogni dei singoli studenti, le ore per gli  insegnanti di sostegno e degli eventuali operatori (forniti dal comune) vengono proposte dal GLO a fine anno scolastico per il seguente tramite la Verifica del PEI finale, oppure nel PEI provvisorio per le nuove certificazioni, che devono svolgersi entro il 30 giungo.

Se esiste il Profilo di Funzionamento (redatto da Usl) si compilando i modelli C supporti al funzionamento e C1Tabella Fabbisogni  allegati al DL 182/20, altrimenti nel PEI finale si userà la diagnosi funzionale o il CIS, e si compilerà la sez. 11, se ci fosse uno studente con una prima certificazione arrivata a fine anno e quindi per lui non è mai stato redatto il PEI, si farà il PEI provvisorio e la sez. di pertinenza è la 12. 

Le ore di sostegno vengono assegnate globalmente alla scuola e poi gestite dal dirigente in base alle indicazioni dei GLO e ai bisogni DL 68 del 2011 art. 19 c. 11.
Nessuna norma nazionale regola le procedure di assegnazione degli educatori (ci sono norme regionali).
 

Le ore di sostegno non sono direttamente connese al comma della gravità della legge 104, ma possono esserci delle indicazione da parte dell’USR, le linee guida dicono (pag. 56): 
«L’esigenza di supporto didattico non è automaticamente connessa alla gravità clinica o alla quantificazione del deficit di funzionamento, ma certamente a fronte di documenti ufficiali che certificano compromissioni lievi o parziali, una richiesta elevata di sostegno deve avere un carattere di assoluta eccezionalità e deve essere adeguatamente e responsabilmente motivata.»

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