Per gli studenti con disabilità delle scuole superiori, che a causa delle loro caratteristiche, sono impossibilitati a fare un percorso didattico parallelo alla classe, faranno un percorso DIFFERENZIATO, questo non porterà ad un diploma di scuola superiore ma a un attestato dei crediti formativi (non è un certificato spendibile nel mondo del lavoro) e non permetterà all’ingresso alle Università.
Come deve essere questo attestato è definito dal DM 14 del 2024
Gli elementi informativi che debbono essere contenuti nei modelli di attestati riguardano:
- le ore relative a indirizzo e durata del corso di studi,
- votazione complessiva ottenuta,
- materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna,
- competenze,
- conoscenze e capacità anche professionali acquisite,
- crediti formativi documentati in sede di esame.
Rispetto agli alunni con disabilità la novità principale riguarda la certificazione delle competenze in assolvimento dell’obbligo di istruzione, ossia al termine del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, che riporta ora la stessa indicazione che in precedenza, con il DM 742 del 2017, si applicava solo nel primo ciclo, che prevede la possibilità di integrare la certificazione con una nota esplicativa, ma non di personalizzare il modello.
Art. 4 c. 4:
“4. Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. “