Come devono essere i voti per gli alunni con disabilità

Uno studente con “obiettivi minimi” può avere come voto massimo solo la sufficienza?

Nel nuovo modello di PEI l’espressione “obiettivi minimi” NON ESISTE.

In alcune scuole c’è la regola che se un alunno con disabilità ha una prova personalizzata e ridotta, secondo il suo PEI, il relativo voto non può partire da 10 in quanto è una prova secondo alcuni docenti “semplificata”, cosa del tutto ERRATA, la normativa dice che i voti debbano essere espressi in decimi, quindi partire da 10, inoltre non deve essere valutato solo il prodotto finale, MA anche il percorso di apprendimento avuto dal ragazzo stesso.

Ogni alunno HA IL DIRITTO  di poter ricevere 10, ivi compresi i ragazzi con disabilità che dimostrano di aver raggiunto gli obiettivi richiesti dal loro PEI.

Gli obiettivi disciplinari vanno indicati, materia per materia, nella sezione 8.2 del PEI e, nel caso il percorso porti a un titolo di studio valido, è specificato che possono essere gli stessi della classe oppure personalizzati con verifiche equipollenti.

Nel secondo caso (nel primo non ce n’è bisogno perché si confermano quelli della classe) vanno definiti anche i “criteri di valutazione”, ossia le prestazioni attese per poter considerare raggiunti questi obiettivi sia a un livello essenziale (corrispondente alla sufficienza, voto 6) ma anche ai livelli superiori (voto 7, 8 ecc.).

Ovviamente anche lo studente con disabilità può raggiungere tutti questi livelli di apprendimento, compresi più elevati, se ci riesce.

L’equivoco spesso nasce dall’uso improprio dell’espressione “obiettivi minimi” che indica la prestazione corrispondente alla sufficienza, rientrando quindi tra i criteri di valutazione, ma viene confusa con gli obiettivi di insegnamento, che sono un’altra cosa. Se si riuscisse a cancellare dal nostro vocabolario questa espressione ne guadagneremmo molto in termini di chiarezza ed equità.

La valutazione va rapportata al PEI (Normative)

Per il primo ciclo  Dlgs 62  del 2017 art. 11 c. 1

“1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita’
certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e’ riferita al
comportamento, alle discipline e alle attivita’ svolte sulla base dei
documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio
1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 10.”

Per il secondo ciclo DPR 122 del 2009 art. 9 c. 1

“1. La valutazione degli alunni con disabilita’ certificata nelle
forme e con le modalita’ previste dalle disposizioni in vigore e’
riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita’ svolte
sulla base del piano educativo individualizzato previsto
dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, ed e’ espressa con voto in decimi
secondo le modalita’ e condizioni indicate nei precedenti articoli”

LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ Nota 4274 del 4 agosto 2009 pag. 18

Estratto del convegno avvenuta a Parma il 20-04-16

Relatore dott. Guido Dell’Acqua del Ufficio IV (Disabilità DSA e integrazione alunni stranieri) Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione al MIUR

Gli strumenti compensativi e dispensativi non sono dei facilitatori! Se una verifica è priva di errori ed è perfetta, il voto è 10!

Nel caso specifico si parla di ragazzo con DSA, ma vale lo stesso principio (e a maggior ragione) per i ragazzi  con disabilità.

Vedere anche questo articolo: Un ragazzo che usa strumenti compensativi può prendere voti alti?

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