Gli esami per i ragazzi con legge 104 saranno diversi a secondo del loro percorso didattico scritto nei loro PEI (percorso A, B, C).
- Percorso A, le prove saranno quelle ministeriali curricolari
- Percorso B, le prove saranno equipollenti
Le prove equipollenti possono essere anche completamente diverse e predisposte prima.
Il consiglio di classe, nel documento di maggio, indica la tipologia delle prove e che caratteristiche devono avere per essere considerate equipollenti ma è solo la commissione che può prepararle, eventualmente con il supporto di docenti o altri esperti suggeriti dal c.d.c.
DL 62/17 art. 20 c. 1, 2 e 3.
possono avere il supporto del docente di sostegno e avere del tempo in più
Per i ragazzi con un PEI con:
- Percorso C, prove completamente diverse coerenti al PEI, i ragazzi non riceveranno un Diploma ma un Attestato di frequenza, e sui tabelloni con i risultati non verrà fatta menzione della differenziazione delle prove
Per tutti i percorsi i ragazzi possono avere il supporto del docente di sostegno e avere del tempo in più
Per i candidati con con Legge 104 e Percorso B (obiettivi personalizzati) è possibile portare agli Esami di Stato per il colloquio orale una “tesina” ovvero un percorso pluridisciplinare che includa anche l’esperienza di PCTO e che tocchi le varie materie coinvolte, se il cdc reputi questa prova equipollente.
Questo è possibile in base al DL 62 del 13 aprile 2017 art. 20 c. 1, che dice che la tipologia delle prove sono definite dal consiglio di classe che dichiara se vanno ritenute equipollenti.
Per le prove INVALSI
In base all’art. 20 c. 8 del DL 62/17 per gli studenti con disabilità possono essere predisposte misure compensative e dispensative ma qualora fosse necessario è possibile anche adattare le stesse prove invalsi (non è specificato quanto e quindi anche radicalmente) ma non è possibile esonerare.
Non c’è distinzione tra i tipi di programmazione.