Il PDP è obbligatorio per gli alunni con DSA certificati in base alla L. 170/10 e del DM 5669/11 e successive norme regionali.
In alcune regioni la diagnosi rilasciata da privati non è sufficiente per attivare la L. 170, in altre è accettata ugualmente.
Se nella vostra regione è richiesta la certificazione pubblica, questo alunno non è formalmente considerato con DSA per la scuola, e quindi il PDP non è obbligatorio, ma viene in aiuto la Circolare MIUR sui BES n 8 del 6-3-2013 “Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010”
Questo significa che in attesa che una struttura pubblica emetta la sua certificazione o convalidi quella privata il MIM raccomanda di considerare lo studente sotto la tutela della Legge 170/10 e predisporre tutte le tutele del caso, PDP compreso.
I professori anche senza certificazione sono tenuti ad intervenire se ci sono difficoltà, possono mettere in atto tutte le strategie didattiche necessarie per il raggiungimento del successo formativo degli alunni, DPR 275 1999 punto 4.