Decreto continuità sostegno

08 marzo 2025

E’ stato pubblicato il Decreto Ministeriale che fissa la procedure da seguire per chiedere la conferma dei docenti di sostegno precari (con contratto a tempo determinato) per il prossimo anno scolastico

DM 32-2025 continuita sostegno (cosa dice in breve):

entro il 31 maggio 2025 il dirigente scolastico acquisisce l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia;
– successivamente verifica che ci siano le condizioni previste e valuta, anche sentendo il GLO, che la conferma corrisponda all’interesse dell’alunno;
entro il 15 giugno comunica l’esito di questa verifica all’Ufficio scolastico competenze, al docente interessato e alla famiglia.
la conferma è disposta dall’ufficio scolastico improrogabilmente entro il 31 agosto.

L’ordinanza n. 88/24 più volte  citata nel decreto, si  può consultare QUI

Dalla quale si può capire di quali insegnanti le famiglie possono  chiedere la continuità:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

L’art. 3 comma 1 del decreto dice che i destinatari del decreto devono essere tutti individuati in base a graduatorie provinciali definite nell’OM 88 del 2024, art. 12, quindi anche GAE e GPS a scorrimento, ma non interpello e MAD.

In nessun caso è possibile assumere insegnanti di sostegno non specializzati se sono disponibili degli specializzati. L. 104 /92 art. 14 c. 6.

Se tutti gli specializzati sono sistemati, possono ovviamente venire assunti anche dei non specializzati. L'assegnazione dei docenti alle classi, in questi casi, è decisa dal dirigente e non si basa sulla graduatoria. Se un docente non specializzato ha avuto la conferma in base al DM 32 certamente il dirigente deve assegnargli la stessa classe.

DL 71 del 31 maggio 2024 – continuità sostegno

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca.
 

Rilevante per l’inclusione scolastica in particolare il Capo II – Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità:

  • Art. 6: Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’
  • Art. 7: Percorsi di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’ per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento
  • Art. 8: Misure finalizzate a garantire la continuita’ dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

L’articolo 8 che riconosce, in certi casi, la possibilità di chiedere conferma degli insegnanti di sostegno a tempo determinato e modifica il comma 3 dell’art. 14 del Dlgs 66/17:

Art. 8
Misure finalizzate a garantire la continuita’ dei docenti a tempo  determinato su posto di sostegno 
1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilita’ e favorire la serenita’ della relazione educativa tra studenti con disabilita’ e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti: 

 «3. Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili puo’ essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilita’ del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. 
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresi’, alle seguenti categorie di personale docente:  a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualita’ di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;  b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.». 

2. Per l’applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e’ adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

DL 66 2017 integrato e corretto dal DL 96-2019 e dal DL 62-2024

Interesse dello studente al primo posto

Il ministro Valditara crede molto in questa nuova normativa che ha trovato moltissime critiche, ma che si basa sul principio fondamentale che l’interesse del ragazzo disabile venga al primo posto, anche prima dei diritti dei docenti che vedrebbero in caso di conferma del collega sula cattedra che ha occupato l’anno precedente, sfumare una possibilità di impiego.

Naturalmente la richiesta e la volontà della famiglia non consentirà la conferma diretta, ma sarà comunque valutata e vagliata dal dirigente scolastico in base alle informazioni in suo possesso circa l’operato dell’insegnante. In caso di riscontro positivo si procederà alla conferma, altrimenti non sarà possibile procedere.

Il Ministro difende la scelta: a più riprese la norma, critica da sindacati e associazioni di categoria, è stata difesa dal Ministro Valditara “Cambiare docente ogni anno per il ragazzo è un trauma notevole”.

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