Decreto continuità sostegno

E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge, di cui si discute da diversi giorni, che comprende anche varie misure sul sostegno.

Adesso ha anche un numero: DL 71 del 31 maggio 2024 – continuità sostegno

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca.
 

Rilevante per l’inclusione scolastica in particolare il Capo II – Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità:

  • Art. 6: Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’
  • Art. 7: Percorsi di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’ per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento
  • Art. 8: Misure finalizzate a garantire la continuita’ dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

L’articolo 8 che riconosce, in certi casi, la possibilità di chiedere conferma degli insegnanti di sostegno a tempo determinato e modifica il comma 3 dell’art. 14 del Dlgs 66/17:

Art. 8
Misure finalizzate a garantire la continuita’ dei docenti a tempo  determinato su posto di sostegno 
1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilita’ e favorire la serenita’ della relazione educativa tra studenti con disabilita’ e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti: 

 «3. Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili puo’ essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilita’ del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. 
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresi’, alle seguenti categorie di personale docente:  a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualita’ di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;  b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.». 

2. Per l’applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e’ adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

 

DL 66 2017 integrato e corretto dal DL 96-2019 e dal DL 71-2024

 

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