Il numero dei ragazzi di una classe può essere controllato solo nel primo anno di corso.
Se nei successivi anni, si dovessero aggiungere altri studenti, per i più svariati motivi, non si potrà dividere una classe già formata da anni.
Si applica il DPR 81 del 29-3-09 art 5 comma 2 pag 5:
“2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilita’ sono costituite, di norma, con non piu’ di 20 alunni, purche’ sia esplicitata e motivata la necessita’ di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purche’ il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133″.
cioè prevede al massimo 20 alunni, con possibilità di derogare del 10%, quindi 22, ma anche che possono esserci situazioni particolari che vanno comunque salvaguardate garantendo l’iscrizione a tutti.
Le classi numerose con all’interno uno o più ragazzi con disabilità se ci fossero i numeri si possono sdoppiare, la normativa dice che non si possono formare classi con meno di 15 alunni, ma dice anche che c’è una tolleranza del 10% in eccesso o in difetto, quindi una classe di 29 alunni potrebbe essere doppiata in 2 classe da 15 e 14 alunni, poi comunque bisogna capire se l’ufficio scolastico concederà insegnanti per entrambi le classi.
Non esiste norma che indichi un numero massimo di ragazzi con disabilità che possono essere inseriti in una classe, ma può esserci un regolamento di istituto che regola le ammissioni (di tutti gli studenti) ma tale regolamento deve essere pubblico e inserito nel sito della scuola.